Legge regionale n. 58 del 07 dicembre 2000  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario)".
(B.U. 13 dicembre 2000, n. 50)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2. 
1. 
Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 16/1992 , come sostituito dall'articolo 1, si applicano solo per il Consiglio di Amministrazione eletto ai sensi della presente legge.
Art. 3. 
1. 
Il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 16/1992 è sostituito dal seguente: "
5.
Il compenso da corrispondere al Direttore, in applicazione del comma 4, è ragguagliato al costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale unica con funzione di dirigente di Settore.
".
Art. 4. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 dicembre 2000
Enzo Ghigo

Note: