Legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000  ( Versione vigente )
"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".
(B.U. 25 ottobre 2000, n. 43)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
FINALITÀ E OGGETTO DELLA LEGGE
Art. 1. 
(Finalità e principi)
1. 
Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonchè alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell' articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dei relativi decreti attuativi.
2. 
La presente legge riordina le competenze amministrative in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 , e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), in attuazione della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del d.lgs. n. 112/1998 ).
3. 
Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell' articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 ), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 , e nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 .
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge valgono le definizioni specificate all' articolo 2 della l. 447/1995 e dei relativi decreti attuativi, nonchè le seguenti:
a) 
per classificazione o zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; essa integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio;
b) 
per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
c) 
per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
d) 
per tecnico competente in acustica ambientale si intende la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della l. 447/1995 .
Capo II. 
FUNZIONI E ATTIVITÀ
Art. 3. 
(Funzioni della Regione)
1. 
Nell'ambito delle proprie competenze la Regione provvede a:
a) 
impartire direttive generali agli enti locali e agli altri soggetti competenti, favorendo la cooperazione fra i comuni, le province e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le Aziende sanitarie locali (ASL) anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e semplificare le procedure;
b) 
adottare, ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della l. 447/1995 , il Piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, di cui all'articolo 15;
c) 
individuare criteri finalizzati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo dell'inquinamento acustico ai fini del coordinamento delle informazioni e dei dati e del loro inserimento nel Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e nazionale (SINA);
d) 
elaborare, aggiornare e integrare le disposizioni e i criteri tecnici per l'attuazione della presente legge e dei provvedimenti statali in materia di acustica ambientale;
e) 
promuovere attività di educazione, divulgazione e sensibilizzazione in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, di categoria e di volontariato;
f) 
approvare, nell'ambito della propria competenza territoriale e di concerto con le province e i comuni interessati, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto.
2. 
Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono esercitate dal Consiglio, quelle di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) sono esercitate dalla Giunta.
3. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana disposizioni relative a:
a) 
linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale di cui all'articolo 6;
b) 
modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9;
c) 
criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 10;
d) 
criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico di cui all'articolo 11.
Art. 4. 
(Funzioni delle province)
1. 
Nell'ambito delle proprie competenze le province provvedono a:
a) 
garantire, avvalendosi dell'ARPA ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), il monitoraggio dell'inquinamento acustico e promuovere l'esecuzione di campagne di misura;
b) 
esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni, oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, nonchè di quelle delle imprese sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della provincia;
c) 
favorire la composizione di eventuali conflitti fra comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio;
d) 
esercitare, in via sostitutiva, le competenze comunali in caso di mancato adempimento all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento; i relativi costi sono a carico dei comuni inadempienti;
e) 
approvare, d'intesa con i comuni interessati e nell'ambito della propria competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto sovracomunali;
f) 
approvare, sentiti i comuni interessati, i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della provincia, di cui all'articolo 14, comma 3;
g) 
attuare la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione dell'inquinamento acustico secondo gli obiettivi fissati dal piano di cui all'articolo 15.
Art. 5. 
(Funzioni dei comuni)
1. 
I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all' articolo 6, della l. 447/1995 , attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
2. 
Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui all'articolo 7; gli altri comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data.
3. 
Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.
4. 
Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.
5. 
Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:
a) 
il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
b) 
il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
c) 
lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;
d) 
la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9.
6. 
Nell'ambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'articolo 14.
Art. 6. 
(Classificazione acustica del territorio)
1. 
La classificazione acustica è effettuata in modo da:
a) 
ricomprendere l'intero territorio comunale;
b) 
aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione;
c) 
individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto;
d) 
considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio;
e) 
attenersi alle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a);
f) 
assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della l. 447/1995 .
2. 
Il provvedimento di classificazione acustica dispone modifiche al regolamento comunale di cui all'articolo 5, comma 5, atte ad evitare che le emissioni sonore prodotte da attività ubicate nelle zone in cui è consentito un più elevato livello di rumore, pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più tutelate.
3. 
Ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, è vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel; la norma si applica anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il comune adotta apposito piano di risanamento.
Art. 7. 
(Procedura di approvazione della classificazione acustica)
1. 
Il comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla provincia e ai comuni limitrofi l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni, con l'indicazione dell'ufficio comunale in cui la proposta è disponibile all'esame da parte del pubblico. L'avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul BUR. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al comune e alla provincia proposte e osservazioni.
2. 
Entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.
3. 
Decorso il termine di cui al comma 2, il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.
4. 
Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la provincia, esperito un tentativo di conciliazione e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dell' articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dall' articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191 , in caso di mancato accordo, adotta le opportune determinazioni, vincolanti per i comuni.
5. 
Il comune invia alla Regione, alla provincia e all'ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
6. 
Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con la procedura di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.
6 bis. 
La modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure.
[1]
Art. 8. 
(Situazioni di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico)
1. 
I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, in fase di redazione della classificazione acustica, hanno facoltà di associare a determinate aree limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:
a) 
l'interesse paesaggistico-ambientale e turistico è riconosciuto all'interno degli strumenti comunali urbanistici o di pianificazione, oppure da atti regionali o provinciali in materia;
b) 
fermo restando quanto previsto dall' articolo 6, comma 3, della l. 447/1995 , di norma la riduzione dei limiti non si applica alle aree la cui destinazione d'uso è prevalentemente o esclusivamente industriale;
c) 
la riduzione dei limiti può essere esercitata anche per periodi prestabiliti nel corso dell'anno e per porzioni di territorio ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione;
d) 
i limiti più restrittivi non possono essere inferiori ai valori di qualità individuati dallo Stato per ciascuna classe di territorio;
e) 
sono in ogni caso salvaguardati i principi stabiliti dall'articolo 6, commi 2 e 3.
Art. 9. 
(Deroghe)
1. 
I cantieri, nonchè le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di deroga, compatibilmente con quanto stabilito con le disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e dai regolamenti comunali di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c).
2. 
L'autorizzazione è rilasciata dal comune con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.
3. 
Per le attività all'aperto di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, nonchè per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private, i comuni possono, con apposito regolamento di cui all'articolo 5, stabilire deroghe ai valori limite indicati all' articolo 2, comma 1, della l. 447/1995 , fissando orari e modalità di esecuzione di tali attività. La deroga non è comunque applicabile a impianti installati permanentemente.
Art. 10. 
(Impatto acustico)
1. 
La documentazione previsionale di impatto acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'articolo 8, commi 1, 2 e 4 della l. 447/1995 .
2. 
Le autorizzazioni, concessioni, licenze, o i provvedimenti comunque denominati, inerenti le attività soggette alla valutazione di impatto acustico, sono rilasciate, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformità della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione per la specifica zona, nonchè del criterio di cui all'articolo 6, comma 2.
3. 
Laddove in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio d'attività, od altro atto equivalente, la documentazione è prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.
Art. 11. 
(Clima acustico)
1. 
La valutazione di clima acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), è obbligatoria per le fattispecie di insediamento di cui all' articolo 8, comma 3, della l. 447/1995 . È altresì obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
2. 
La documentazione del comma 1 è presentata al comune contestualmente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.
3. 
Qualora il clima acustico non risulti compatibile con il tipo di insediamento previsto, ai fini dell'emanazione del provvedimento richiesto, il comune, considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, tiene conto degli effetti dei piani di risanamento necessari al raggiungimento dei valori limite vigenti, nonchè della previsione, in fase di progettazione, di opportuni accorgimenti, anche strutturali e logistici, sul ricettore.
Art. 12. 
(Organizzazione dei servizi di controllo)
1. 
I comuni e le province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di controllo previste dall' articolo 14, della l. 447/1995 , anche tramite i dipartimenti provinciali o subprovinciali dell'ARPA ai sensi degli articoli 2 e 3 della l.r. 60/1995 .
2. 
Le informazioni acquisite dai servizi di controllo sono integrate nel SIRA ai fini della prevenzione e della programmazione dei controlli e degli interventi di risanamento, anche tramite la predisposizione di mappe di rumorosità.
3. 
I sistemi di monitoraggio acustico sono organizzati dalla provincia, con particolare riguardo alle infrastrutture nodali di trasporto e per aree vaste, e gestiti dall'ARPA sulla base delle direttive impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).
Art. 13. 
(Piani comunali di risanamento acustico)
1. 
Qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia possibile rispettare la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, così come nel caso di superamento dei valori di attenzione, i comuni sono tenuti a predisporre piani di risanamento acustico.
2. 
I piani, redatti in conformità all' articolo 7 della l. 447/1995 , sotto la responsabilità di tecnico riconosciuto competente in acustica ambientale, sono finalizzati a pervenire in tempi certi alla bonifica dall'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.
3. 
I piani comunali di risanamento acustico sono predisposti entro dodici mesi dall'adozione della classificazione acustica del territorio, oppure dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione. In caso di persistente inerzia o in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, l'adozione del piano è effettuata, in via sostitutiva, dalla provincia.
4. 
Il piano di risanamento acustico è altresì adottato nel caso in cui il comune intenda perseguire i valori di qualità.
5. 
Contestualmente all'approvazione, il comune trasmette il piano di risanamento alla Regione e alla provincia.
Art. 14. 
(Piani di risanamento acustico delle imprese)
1. 
I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonchè di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del provvedimento comunale di classificazione acustica, verificano la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentano alla provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al comune, negli altri casi, apposito piano di risanamento. Sono esclusi dall'obbligo i siti d'impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 (concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit) (EMAS). Per le imprese che abbiano realizzato interventi di risanamento ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), e debbano adeguarsi ai limiti conseguenti la nuova classificazione, l'avvio degli ulteriori interventi di adeguamento può essere posticipato al completamento del piano di ammortamento.
2. 
I piani di risanamento acustico indicano le caratteristiche e l'entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate, gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti, l'individuazione e la descrizione dei ricettori presenti in tali aree, gli obiettivi, le modalità e le priorità del risanamento. Inoltre, specificano la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, indicano termini certi per l'adeguamento complessivo, e precisano indicatori oggettivi, da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonchè la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente. La relazione tecnica allegata al piano di risanamento è redatta sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale e il piano è presentato dal legale rappresentante dell'impresa.
3. 
La provincia o il comune valutano la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approvano il piano di risanamento con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione.
4. 
La provincia o il comune, avvalendosi dell'ARPA, periodicamente verificano a campione la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati ai sensi del comma 3 in relazione al raggiungimento dei risultati di risanamento attesi.
5. 
Qualora la provincia o il comune non si esprimano sul piano di risanamento entro centottanta giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il piano, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi quindici giorni, gli stessi soggetti comunicano al comune sede dell'attività, e alla provincia nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi, l'inizio dei lavori.
6. 
Durante il periodo di risanamento non si applicano sanzioni, semprechè siano rispettati gli obiettivi e le scadenze previste dal piano di risanamento, nonchè le eventuali prescrizioni della provincia o del comune.
7. 
Al termine degli interventi di risanamento è trasmessa, alla stessa autorità cui è stato presentato il piano, relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.
8. 
Alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture si applica il disposto dell' articolo 10, comma 5, della l. 447/1995 ; nelle more dell'emanazione del decreto ivi previsto, gli stessi soggetti provvedono a individuare le principali criticità e i possibili interventi di risanamento confrontandosi con comuni e province, e a valutare i relativi costi e gli impatti residui anche ai fini della predisposizione dei piani di risanamento comunali.
Art. 15. 
(Piano regionale di bonifica acustica)
1. 
La Giunta regionale, sentite le province e sulla base dei piani di risanamento comunali, predispone una proposta di Piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, stabilendo gli obiettivi di qualità, i criteri di priorità degli interventi e le risorse finanziarie assegnate.
2. 
Il Consiglio regionale approva e aggiorna il piano con l'indicazione degli obiettivi, delle priorità di risanamento e delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi.
3. 
Sulla base delle priorità stabilite dal Piano triennale, la Giunta regionale predispone il programma degli interventi di risanamento dall'inquinamento acustico.
4. 
La realizzazione degli interventi è periodicamente verificata e, a seguito delle risultanze, il programma è aggiornato dalla Giunta regionale dandone comunicazione alla competente Commissione consiliare.
Art. 16. 
(Tecnici competenti in acustica ambientale)
1. 
Su domanda degli interessati, la Regione provvede al riconoscimento dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, della l. 447/1995 . Il riconoscimento rilasciato da altre regioni o province autonome è equiparato a quello effettuato dalla Regione Piemonte.
2. 
L'elenco dei tecnici riconosciuti, integrato da dati personali utili al fine del loro reperimento, è diffuso nel rispetto dei principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
3. 
L'ARPA organizza periodicamente appositi corsi per la formazione di tecnici in acustica ambientale operanti presso le strutture pubbliche territoriali; coloro che hanno superato l'esame finale ed effettuato un tirocinio non inferiore a sei mesi, svolto in affiancamento a un tecnico avente già i requisiti per svolgere tale attività nell'ambito della struttura, possono svolgere, unicamente nell'ambito dei compiti d'istituto della struttura stessa, le attività di cui all' articolo 2, comma 6, della l. 447/1995 .
4. 
Fatti salvi i requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7 della l. 447/1995 , le attività effettuate alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali sono equiparate a quelle svolte dall'interessato in collaborazione con altro tecnico competente già riconosciuto e considerate utili al fine di completare il periodo di affiancamento previsto dall' articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 'Legge quadro sull'inquinamento acusticò).
Art. 17. 
(Sanzioni)
1. 
Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 10 della l. 447/1995 e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. 
L'irrogazione delle sanzioni spetta al comune o alla provincia, in relazione all'attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.
3. 
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato ai sensi dell' articolo 10, comma 4, della l. 447/1995 , è acquisito al patrimonio degli enti procedenti con vincolo di destinazione al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, e con particolare riguardo all'esecuzione di monitoraggi e interventi di bonifica acustica previsti dai piani di risanamento di competenza dei medesimi enti, nonchè, in misura di norma non superiore al venti per cento, alle attività di controllo espletate dall'ARPA.
Capo III. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 18. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, provvede a concedere a comuni e province contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di risanamento acustico di rispettiva competenza.
2. 
Ai fini dell'attuazione della presente legge vengono istituiti nello stato di previsione della spesa appositi capitoli con la seguente denominazione:
a) 
nel titolo I - spese correnti, "Contributi a comuni e province per spese riferite agli adempimenti di propria competenza in materia di inquinamento acustico" con dotazione di lire 100 milioni per l'anno 2000 e con dotazione da determinarsi con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi successivi;
b) 
nel titolo II - spese di investimento, "Contributi a comuni e province per interventi di risanamento di propria competenza in materia di inquinamento acustico", con dotazione di lire 500 milioni per l'anno 2000 e con dotazione da determinarsi con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione per gli esercizi successivi.
3. 
Nell'esercizio finanziario 2000, gli stanziamenti dei capitoli iscritti per il finanziamento dell'ARPA ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera d) della l.r. 60/1995 saranno incrementati di lire 400 milioni in parte corrente per l'assolvimento delle attività alla stessa demandate nella fase di prima attuazione della presente legge e di lire 500 milioni in conto capitale per l'acquisto di attrezzature finalizzate al monitoraggio dell'inquinamento acustico. Con la legge di approvazione dei bilanci di previsione per gli esercizi successivi, gli stanziamenti dei suddetti capitoli saranno determinati anche tenendo conto dei compiti attribuiti all'ARPA in forza della presente legge.
4. 
I contributi regionali destinati ai comuni sono assegnati solo in presenza di classificazione acustica.
Art. 19. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, che non hanno ancora predisposto la relazione sullo stato acustico di cui all' articolo 7, comma 5, della l. 447/1995 , vi provvedono entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 
I comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una classificazione acustica, sono tenuti ad adeguarla ai criteri di cui all'articolo 6, attenendosi alla procedura indicata all'articolo 7, ferma restando la validità della classificazione adottata fino al suo adeguamento.
Art. 20. 
(Abrogazione di norme)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 ottobre 2000
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente William Casoni

Note:

[1] Il comma 6 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale 3 del 2013.