Ferme restando le competenze riservate allo Stato ai sensi del d.lgs. 490/1999 ed ai sensi degli articoli 149, 150, 152 e 153 del d.lgs. 112/1998 , sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a)
in materia di beni culturali:
1)
favorire e sostenere, anche con il concorso dello Stato e degli Enti locali, la conservazione, la manutenzione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;
2)
definire, di concerto con gli Enti locali, le modalità e gli standard per il riconoscimento dei soggetti pubblici e privati cui sono affidati la gestione, la valorizzazione e la promozione di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali ed aree archeologiche, favorendo la creazione di sistemi integrati;
3)
definire, di concerto con lo Stato e con gli Enti locali, le modalità e gli standard di funzionamento di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali, aree archeologiche e loro sistemi;
4)
vigilare sulla gestione di musei, biblioteche, complessi monumentali ed aree archeologiche di competenza regionale;
5)
assumere l'iniziativa ai fini dell'esercizio da parte dello Stato della funzione di apposizione del vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico ai sensi dell' articolo 149, comma 3, lettera a) del d. lgs. 112/1998 e del d. lgs. 490/1999;
6)
incrementare il patrimonio pubblico di beni culturali sia mediante acquisto diretto, sia mediante l'esercizio del diritto di prelazione o di esproprio con le modalità previste dagli articoli 60, 61 e 91 del d.lgs. 490/1999 , sia con il sostegno agli Enti locali nell'esercizio delle medesime funzioni;
7)
promuovere e coordinare il censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali, in concorso con gli enti pubblici e privati interessati, secondo metodologie e standard definiti ai sensi dell' articolo 149, comma 4, lettera e) del d.lgs. 112/1998 , utilizzando tecnologie informatiche ed istituendo il Centro regionale di documentazione dei beni culturali;
8)
promuovere studi, ricerche e sperimentazioni ed istituire, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo i criteri generali definiti dallo Stato ai sensi dell' articolo 149, comma 4, lettera d) del d.lgs. 112/1998 con gli Atenei e con altri istituti di ricerca, laboratori e scuole in materia di conservazione, sicurezza e restauro dei beni culturali;
9)
progettare, realizzare e coordinare gli interventi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale concernenti la conservazione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;
10)
promuovere l'istituzione o partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi o società o stipulare convenzioni con terzi per la gestione di beni o l'erogazione di sevizi culturali;
11)
sostenere e realizzare studi, incontri, mostre, pubblicazioni, eventi ed altre iniziative volte a favorire la conoscenza e la fruizione dei beni culturali anche a fini educativi e turistici promuovendo la conoscenza della Regione in Italia e all'estero;
12)
stipulare atti di concertazione con le autorità religiose per la salvaguardia, la conservazione e la fruizione del loro patrimonio culturale;
13)
sostenere l'attività degli istituti culturali che raccolgono, conservano e rendono di pubblica fruizione collezioni bibliografiche, archivistiche o documentali così come previsto dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni ed associazioni di rilievo regionale);
14)
promuovere lo studio, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, associativo e musicale regionale;
15)
individuare i profili professionali del personale addetto alla gestione e valorizzazione dei beni culturali, promuovendone la formazione;
16)
sostenere l'editoria e favorire le iniziative volte alla promozione dei prodotti editoriali e della lettura;
b)
in materia di attività culturali e spettacolo:
1)
promuovere le attività espositive e le arti visive;
2)
tutelare, valorizzare e promuovere l'originale patrimonio linguistico del Piemonte come indicato all' articolo 1 della legge regionale 17 giugno 1997, n. 37 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 26 ''Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte '');
3)
promuovere le attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, circensi e dello spettacolo viaggiante, rassegne e festival, diffondere le attività di spettacolo sul territorio regionale, promuovere il recupero e l'ammodernamento delle sedi culturali e di spettacolo;
4)
promuovere le attività formative di scuole e istituti musicali, tenere e aggiornare l'albo regionale degli insegnanti per i corsi di orientamento musicale e bandistico, promuovere l'istituzione e sostenere le università popolari e della terza età e, più in generale, la promozione delle attività di educazione permanente.