La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25 del 2021.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 2 le parole "sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 del 2021.
[3] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 30 del 2009.
[4] Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole "; le istanze devono pervenire alla Regione Piemonte entro il 15 marzo di ciascun anno " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 26 del 2015.
[5] Nel comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole "risorse turistiche locali" sono state aggiunte le parole ", le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio" ad opera del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 26 del 2015.
[6] Il comma 2 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 26 del 2015.