Legge regionale n. 36 del 07 aprile 2000  ( Versione vigente )
"Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco".
(B.U. 12 aprile 2000, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte, le associazioni pro loco come associazioni di volontariato che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui insistono, siano essi Comuni o frazioni.
Art. 2. 
(Associazioni pro loco: compiti e obiettivi)
1. 
Le associazioni pro loco sono associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro che svolgono attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale e che si propongono i seguenti obiettivi:
a) 
svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali, nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale;
b) 
promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative quali visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, che servano ad attrarre i turisti ed a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;
c) 
sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
d) 
stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
e) 
collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;
f) 
curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in convenzione con altri enti in accordo con le Aziende turistiche locali (ATL);
g) 
promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.
Art. 3. 
(Unione nazionale pro loco d'Italia, Comitato regionale del Piemonte e Comitati provinciali: riconoscimento dell'attività)
1. 
La Regione riconosce l'attività dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), nella sua articolazione del Comitato regionale del Piemonte e dei Comitati provinciali, sia come organismo di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa per il coordinamento delle attività delle associazioni pro loco iscritte a tale Unione sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione turistica ed alla valorizzazione territoriale del Piemonte.
2. 
Il Comitato regionale del Piemonte è la struttura periferica dell'UNPLI che riunisce le associazioni pro loco del Piemonte iscritte a tale Unione; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità nel campo dell'assistenza e del coordinamento delle attività delle associazioni pro loco e in quello del turismo naturalistico, culturale, storico, sociale e gastronomico, nell'ambito della pratica della solidarietà e del volontariato, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e periodici.
3. 
Il Comitato regionale del Piemonte indirizza, coordina e controlla l'attività dei Comitati provinciali, rappresenta l'UNPLI nei confronti degli enti e degli organi pubblici o privati istituzionali, rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle associazioni pro loco associate e ne cura l'osservanza dei doveri.
4. 
La Giunta regionale nomina un suo rappresentante che partecipa alle riunioni del Comitato regionale del Piemonte.
Art. 4.[1] 
(Albo delle associazioni turistiche pro loco)
1. 
Per favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito l'albo delle associazioni turistiche pro loco, coordinato in sezioni provinciali.
2. 
Può essere iscritta all'albo ed assumere la denominazione di associazione turistica pro loco l'associazione per la quale concorrono le seguenti condizioni:
a) 
si proponga di attuare l'attività di promozione turistica e di valorizzazione del territorio così come descritta all'articolo 1;
b) 
sia costituita con atto pubblico o con scrittura privata ed il relativo statuto preveda la possibilità di iscrizione da parte di tutti i cittadini residenti nel Comune, la pubblicità delle sedute del Consiglio di amministrazione, la disposizione che, in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico o prevalente della Regione o di enti pubblici siano devoluti al Comune nel cui territorio l'associazione ha sede; lo statuto può inoltre prevedere la presenza, negli organi di amministrazione dell'associazione, di rappresentanti di organismi o associazioni locali che svolgono attività o realizzano iniziative che interessano lo sviluppo turistico del territorio;
c) 
svolga la propria attività in un Comune nel quale non operi altra associazione turistica pro loco; qualora nel Comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni turistiche pro loco in uno stesso Comune;
d) 
la località nella quale è stata istituita possegga attrattive turistiche, così come individuate all'articolo 1.
Art. 5. 
(Iscrizione all'albo delle associazioni turistiche pro loco)
1. 
Per l'iscrizione all'albo delle associazioni turistiche pro loco deve essere presentata alla Provincia, tramite il Comune, domanda in carta legale corredata di copia dello statuto , dell'atto costitutivo e dell'eventuale iscrizione all'UNPLI.
2. 
L'iscrizione all'albo è disposta dalla Provincia, sentito il parere del Comune competente per territorio, formulato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. La Provincia provvede altresì alla cancellazione dell'associazione dall'albo, allorché vengano meno i requisiti per l'iscrizione.
3. 
La Provincia comunica alla Regione le iscrizioni all'albo e le relative variazioni.
4. 
L'iscrizione all'albo costituisce condizione indispensabile per partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco nei casi previsti dalla legislazione vigente.
5. 
Le associazioni turistiche pro loco iscritte all'albo possono, previo nullaosta della Regione, utilizzare la denominazione IAT per gli uffici di informazione e di accoglienza turistica da esse istituiti, così come previsto dall' articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).
Art. 6. 
(Contributi alle associazioni pro loco)
1. 
Le associazioni pro loco in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono presentare richiesta di contributo finanziario alla Regione per la realizzazione delle proprie attività.
[2]
2. 
I contributi sono concessi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzate a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali, le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio e le attività del tempo libero.
[3]
2 bis. 
I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, in attuazione dell' articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).
[4]
3. 
L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 costituisce titolo di priorità in sede di valutazione delle istanze di contributo.
4. 
Agli stessi fini sono ritenute prioritarie le iniziative in coerenza e connessione con i programmi locali, regionali e dell'Unione europea.
Art. 7. 
(Finanziamento del programma di attività dell'UNPLI)
1. 
La Regione concede annualmente un contributo finanziario al Comitato regionale del Piemonte dell'UNPLI.
2. 
Il contributo è concesso, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio della Regione, sulla base della presentazione di un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni turistiche pro loco, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e i programmi dell'Unione europea.
Art. 8. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 1 miliardo per il finanziamento dei programmi delle associazioni pro loco e di lire 200 milioni per il finanziamento del programma dell'UNPLI.
2. 
Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 si provvede mediante istituzione di appositi capitoli aventi le denominazioni "Contributi regionali alle associazioni pro loco per la realizzazione dei programmi di attività" e "Contributi all'Unione nazionale pro loco d'Italia, Comitato regionale del Piemonte, per la realizzazione del programma di attività", e mediante riduzione di pari importo del capitolo 15910 del bilancio per l'anno 2000.
Art. 9. 
(Norme abrogative)
1. 
Sono abrogati:
a) 
l' articolo 27 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 31 ;
d) 
la legge regionale 12 giugno 1991, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera");
e) 
la legge regionale 11 novembre 1998, n. 31 (Modifiche della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 "Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera ", da ultimo modificata dalla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 ).
Art. 10. 
(Norma transitoria)
1. 
Le associazioni turistiche pro loco già iscritte agli albi provinciali, ai sensi della normativa di cui all' articolo 28 della l.r. 12/1987 , e successive modifiche ed integrazioni, sono iscritte di diritto nei nuovi albi provinciali di cui all'articolo 4, salvo espressa rinuncia da far pervenire alla Regione Piemonte e alla Provincia competente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo

Note:

[1] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 30 del 2009.

[2] Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole "; le istanze devono pervenire alla Regione Piemonte entro il 15 marzo di ciascun anno " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 26 del 2015.

[3] Nel comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole "risorse turistiche locali" sono state aggiunte le parole ", le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio" ad opera del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 26 del 2015.

[4] Il comma 2 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 26 del 2015.