La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 30 del 2009.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole "; le istanze devono pervenire alla Regione Piemonte entro il 15 marzo di ciascun anno " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 26 del 2015.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 6 dopo le parole "risorse turistiche locali" sono state aggiunte le parole ", le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio" ad opera del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 26 del 2015.
[4] Il comma 2 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 26 del 2015.