Legge regionale n. 33 del 07 aprile 2000  ( Versione vigente )
"Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002".
(B.U. 12 aprile 2000, n. 15)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stato di previsione dell'entrata)
1. 
Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2000, è approvato in lire 23.364.514.335.814 in termini di competenza e in lire 27.201.445.454.241 in termini di cassa.
2. 
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2000.
Art. 2. 
(Stato di previsione della spesa))
1. 
Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno finanziario 2000, è approvato in lire 23.364.514.335.814 in termini di competenza ed in lire 27.201.445.454.241 in termini di cassa.
2. 
E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2000.
3. 
E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale).
Art. 3. 
(Quadro generale riassuntivo)
1. 
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2000 con gli allegati prospetti di cui all' articolo 33 della l.r. 55/1981 (Allegato A).
Art. 4. 
(Bilancio Pluriennale)
1. 
E' approvato il bilancio pluriennale 2000-2002, allegato alla presente legge (Allegato B).
2. 
E' approvato il bilancio pluriennale 2000-2002, allegato alla presente legge ed espresso nell'unità di conto europea (Allegato C).
Art. 5. 
(Riclassificazione della spesa)
1. 
Sono approvati, ai sensi dell' articolo 32, ultimo comma della l.r. 55/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, i quadri di riclassificazione e il riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.
Art. 6. 
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)
1. 
Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2000, è autorizzata, ai sensi dell' articolo 48 della l.r. 55/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di mutui per un importo di lire 1.600.000.000.000.
2. 
Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000, sono quelle iscritte nello stato di previsione del bilancio medesimo ai capitoli numeri:

15965 (per lire 1.132.976.511.312) - 20000 - 20017 - 20020 - 20100 - 20110 - 20120 - 20130 - 20150 - 20155 - 20156 - 20170 - 20175 - 20200 - 20210 - 20220 - 20360 - 20400 - 20405 - 20440 - 20450 - 20455 - 20457 - 20470 - 20480 - 20544 - 20574 - 20667 - 20673 - 20674 - 20910 - 20930 - 20950 - 20990 - 21020 - 21045 - 21047 - 21104 - 21107 - 21420 - 21425 - 21650 - 21930 - 22030 - 22050 - 22185 - 22186 - 23025 - 23100 - 23210 - 23239 - 23250 - 23267 - 23268 - 23594 - 23596 - 23597 - 23600 - 23605 - 23710 - 23770 - 23780 - 23785 - 23950 - 23960 - 23980 - 24080 - 24310 - 24360 - 24780 - 25010 - 25020 - 25115 - 25117 - 25305 - 25398 - 25545 - 25567 - 25569 - 25573 - 25582 - 25992 (per lire 4.673.488.688).
3. 
I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 6 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.
4. 
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste ai commi 1, 2 e 3.
5. 
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui su indicati, previsti in lire 15.910.000.000, per l'anno finanziario 2000 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 2000 - 2002.
Art. 7. 
(Spese obbligatorie e d'ordine)
1. 
Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 38 della l.r. 55/1981 , quelle descritte nell'elenco 1 allegato allo stato di previsione della spesa, integrato con i capitoli 10010 e 20910.
Art. 8. 
(Variazioni di bilancio)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell' articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni), e su conforme deliberazione della Giunta regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.
Art. 9. 
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. 
E' approvato, ai sensi dell' articolo 50 della l.r. 55/1981 , il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 10. 
(Pagamenti mediante aperture di credito)
1. 
E' approvato, ai sensi dell' articolo 63 della l.r. 55/1981 , il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si può provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 11. 
(Fondi globali)
1. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 41 della l.r. 55/1981 , è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2000:
a) 
del capitolo n. 15910 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) 
del capitolo n. 27170 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).
Art. 12. 
(Accordi di programma)
1. 
E' approvato l'elenco n. 6 relativo alla utilizzazione del fondo di cui al capitolo 27167 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
E' autorizzato il prelievo dal fondo, con provvedimento amministrativo, delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi.
3. 
Sono autorizzate variazioni compensative tra le iniziative specificate nell'elenco n. 6.
Art. 13. 
(Fondo di riserva di cassa)
1. 
Il fondo di riserva di cassa di cui all' articolo 40 della l.r. 55/1981 , destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2000, sui singoli capitoli di spesa, è determinato in lire 200.000.000.000, ed è iscritto al capitolo n. 15970.
Art. 14. 
(Organizzazione e partecipazione a convegni)
1. 
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), è determinata, per l'anno finanziario 2000, in lire 1.863.373.240, ed è iscritta al capitolo n. 10330.
2. 
La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della l.r. 6/1977 , è determinata, per l'anno finanziario 2000, in lire 2.500.000.000, ed è iscritta al capitolo n. 10930.
3. 
La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 4 della l.r. 6/1977 , è determinata, per l'anno finanziario 2000, in lire 3.369.738.400, ed è iscritta al capitolo n. 10940.
Art. 15. 
(Contributo all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte)
1. 
La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali (IRES) del contributo di cui all' articolo 24 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte - IRES - Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12 ), è determinata, per l'anno finanziario 2000, in lire 5.600.000.000, ed è iscritta al capitolo n. 10960.
Art. 16. 
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)
1. 
La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione (CSI) del contributo di cui all' articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 (Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'Informazione), è determinata, per l'anno finanziario 2000, in lire 200.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 10900.
Art. 17. 
(Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria)
1. 
La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico), è determinata per l'anno finanziario 2000 in lire 141.000.000 ed è iscritta al cap. 10100.
Art. 18. 
(Personale dei Parchi e delle Riserve naturali)
1. 
Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29 (Seconda pianta organica del personale dei Parchi e delle Riserve naturali), la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali è determinata, per l'anno finanziario 2000, in lire 25.000.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15180.
Art. 19. 
(Interventi per i Parchi e le Riserve naturali)
1. 
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "), è stabilita, per l'anno finanziario 2000, in lire 11.000.000.000 ed è iscritta al capitolo 15315.
Art. 20. 
(Equilibrio faunistico)
1. 
La spesa per risarcimenti prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed aree attrezzate), è stabilita, per l'anno finanziario 2000, in lire 700.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15730.
Art. 21. 
(Protezione Civile)
1. 
Per l'attuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella protezione civile), è autorizzata, per l'anno finanziario 2000, la spesa di lire 1.500.000.000 iscritta al capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa.
Art. 22. 
(Disposizioni in materia di personale)
1. 
Le risorse di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 29 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale e altre disposizioni in materia di personale) a far data dal 1 gennaio 1999, sono acquisite, in via definitiva, nei rispettivi Fondi per i trattamenti accessori del personale dirigenziale e non dirigenziale.
2. 
Agli adempimenti di natura economica connessi ai Protocolli d'intesa sottoscritti dalla Regione Piemonte, a decorrere dall'anno 2000 e per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse allocate nei predetti Fondi, integrate anche da quelle previste dalla l.r. 29/1998 .
Art. 23. 
(Interventi per la lotta alle zanzare)
1. 
La Giunta regionale provvede alla concessione di contributi per un importo massimo pari al 50 per cento della spesa ammissibile per le aree ad habitat naturale e per un importo massimo dell'80 per cento per le aree definite prioritarie sulla base di quanto previsto dall' articolo 3, comma 3, della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare), e a parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 5 della legge stessa.
Art. 24. 
(Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati)
1. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 è istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: "Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati" e con lo stanziamento di lire 2.007.390.463.200 in termini di competenza e in lire 1.807.390.463.200 in termini di cassa.
2. 
Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto dell' articolo 42 della l.r. 55/1981 , sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.
Art. 25. 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1999)
1. 
L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1999 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2000, nell'ammontare di lire 1.392.446.592.240 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte al capitolo n. 15965 per l'importo di lire 1.392.446.592.240.
Art. 26. 
(Variazioni compensative)
1. 
Fra i capitoli indicati nell'Allegato A aventi uno stesso riferimento legislativo è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dell' articolo 42 della l.r. 55/1981 . Tali variazioni possono essere effettuate nel rispetto delle norme di cui all' articolo 48 della l.r. 55/1981 .
2. 
Sono inoltre consentiti, per l'anno 2000, storni compensativi tra i capitoli iscritti per i pagamenti delle quote interesse e delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
3. 
Per l'anno 2000 sono consentite variazioni tra loro compensative tra i seguenti capitoli: 10920-10970; 10330-10930.
4. 
Per l'anno 2000 sono consentiti storni tra loro compensativi sui capitoli iscritti in bilancio ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive variazioni.
5. 
Per l'anno 2000 sono consentiti storni fra loro compensativi tra i capitoli dello stato di previsione delle spese interessati al processo di conferimento di funzioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e della legislazione regionale di applicazione dello stesso.
Art. 27. 
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 40000 - 40005 - 40010 - 40020 - 40030 - 40040 - 40045 - 40050 - 40060 - 40070 - 40075 - 40080 - 40090 - 40100 - 40110 - 40120 - 40130 - 40140 - 40150 - 40160 - 40162 - 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 28. 
(Applicazione della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale")
1. 
Per l'applicazione dell' articolo 17 della l.r. 51/1997 lo stanziamento di cui ai capitoli direttamente assegnati alle direzioni indicati nell'Allegato A della presente legge, viene assegnato, per i provvedimenti di competenza, alla direzione competente per materia.
Art. 29. 
(Variazioni di codici)
1. 
Per l'anno finanziario 2000, le modifiche al bilancio della Regione, relativamente al sistema di codici dei capitoli in esso contenuto, possono essere apportate con atto amministrativo purché tali variazioni non comportino variazioni delle somme iscritte che non siano tra loro compensative.
Art. 30. 
(Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano")
1. 
La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano") per la tutela del "Lupo italiano", è stabilita, per l'anno finanziario 2000, in lire 50.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15720.
Art. 31. 
(Applicazione del fondo investimenti Piemonte - FIP)
1. 
Il fondo investimenti Piemonte (FIP) di cui al capitolo n. 27160 è aumentato di lire 120.000.000.000, la cui somma viene destinata come dall'elenco n. 7 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 32. 
(Riordino sanzioni in materia di tributi regionali)
1. 
A decorrere dal 1 aprile 1998, le sanzioni tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione, previste da leggi regionali, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell' articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ), n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell' articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ), n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell' articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ) e loro successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
2. 
A decorrere alla data di cui al comma 1, l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione è disciplinata dalle norme previste dai decreti legislativi n. 471/1997, n. 472/1997, n. 473/1997.
Art. 33. 
(Riscossione della sanzione)
1. 
Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. 
In casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.
3. 
Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la determinazione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.
Art. 34. 
(Estinzione crediti tributari di importo minimo)
1. 
Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila.
2. 
Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. 
La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, dagli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
4. 
L'importo di cui al comma 1 può essere elevato in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento da emanarsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria nonché disposizioni varie di carattere finanziario).
Art. 35. 
(Anagrafe tributaria regionale)
1. 
Al fine di poter garantire una più puntuale pianificazione del gettito delle risorse proprie e un più efficace controllo e accertamento delle imposte, in coerenza con quanto disposto dall' articolo 3, comma 153 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che istituisce un sistema di comunicazioni fra amministrazioni centrali, Regioni ed Enti locali è costituito un Sistema di Anagrafe Tributaria del Piemonte, che si dovrà realizzare attraverso la piena implementazione del sistema di interscambio dei dati di natura tributaria sul territorio, basato sull'utilizzo della Rete unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA).
2. 
Tale sistema, la cui realizzazione è demandata alla Giunta regionale, si deve qualificare come snodo informativo per l'erogazione di servizi tributari (riscossione, riscossione coatta, rimborsi, accertamento, liquidazione) tra le istituzioni che operano nell'ambito della fiscalità: la Regione, le Province, i Comuni e tutti i soggetti abilitati alla riscossione e gestione dei tributi locali.
3. 
Il Sistema di Anagrafe Tributaria del Piemonte sarà realizzato secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) 
miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) 
economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;
c) 
semplificazione nei rapporti tra contribuente ed Enti locali;
d) 
armonizzazione delle procedure applicative delle imposte da parte dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni.
Art. 36. 
(Estinzioni debiti e crediti)
1. 
I crediti ed i debiti di importo non superiore a lire 20.000, esclusi quelli già previsti dall'articolo 34 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione o pagamento né a quella di interessi e pene pecuniarie.
2. 
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 aprile 2000
Enzo Ghigo

Allegato A 
OMISSIS
Allegato B 
OMISSIS
Allegato C 
OMISSIS