Legge regionale n. 23 del 23 marzo 2000  ( Versione vigente )
"Modificazioni all' articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 'Testo Unico delle leggi sulla montagna ' in attuazione del comma 2 dell'articolo 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 'Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 '. Inserimento dei Comuni di Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e Rocchetta Palafea nella Comunità montana Langa Astigiana, Val Bormida".
(B.U. 29 marzo 2000, n. 13)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il numero 5), della lettera b), del comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) è sostituito dal seguente: "
5)
i Comuni della Langa Astigiana, Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 marzo 2000
Enzo Ghigo