Legge regionale n. 20 del 13 marzo 2000  ( Versione vigente )
"Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" ".
(B.U. 15 marzo 2000, n. 11)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente: "
1.
I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti no profit operanti nel settore del turismo, gli esercenti l'attività di bed and breakfast, la ristorazione, le aziende agrituristiche ed i servizi a supporto delle attività del tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi 13 marzo 2000
Enzo Ghigo

Note:

[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 13 del 2017. Tale abrogazione entra in vigore il 14/06/2018 data di entrata in vigore del r.r. 4/2018