Legge regionale n. 19 del 06 marzo 2000  ( Versione vigente )
"Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all' articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte".".
(B.U. 08 marzo 2000, n. 10)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all' articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 )
1. 
Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è sostituito dal seguente: "
2.
Ai sensi dell' articolo 4 della l. 217/1983 ed in applicazione dei criteri indicati al comma 1, sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale:
a)
Ambito 1: Comuni di cui al comma 1 dell'area metropolitana di Torino;
b)
Ambito 2: Comuni di cui al comma 1 della Valle di Susa e del Pinerolese;
c)
Ambito 3: Comuni di cui al comma 1 del Canavese e delle Valli di Lanzo;
d)
Ambito 4: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Biella;
e)
Ambito 5: Comuni di cui al comma 1 della Valsesia e della Provincia di Vercelli;
f)
Ambito 6: Comuni di cui al comma 1 dei Laghi Maggiore, d'Orta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dell'Ossola;
g)
Ambito 7: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Novara, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito n. 6;
h)
Ambito 8: Comuni di cui al comma 1 delle Langhe e del Roero;
i)
Ambito 9: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito n. 8;
l)
Ambito 10: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Alessandria;
m)
Ambito 11: Comuni di cui al comma 1 della Provincia di Asti.
".
Art. 2. 
(Modifica delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale)
1. 
Gli organismi costituiti negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti della Provincia di Novara e della Provincia del Verbano Cusio Ossola per lo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 10 della l.r. 75/1996 e riconosciuti come Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale adottano, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti di fusione, trasformazione, modifica e liquidazione per adeguarsi ai nuovi ambiti indicati nell'articolo 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 marzo 2000
Enzo Ghigo