"Modifica alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici" ".
(B.U. 09 febbraio 2000, n. 6)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Il
primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è sostituito dal seguente:
" ".
"
I progetti delle opere di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico né ad approvazione da parte degli organi dell'amministrazione regionale e sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi successivi.
2.
Il
secondo comma dell'articolo 18 della l.r. 18/1984 , è sostituito dal seguente:
" ".
"
Sono sottoposti al parere del Comitato regionale per le opere pubbliche o delle strutture tecniche decentrate della Direzione opere pubbliche competenti per territorio i progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorità d'ambito. Per progetti di opere e lavori di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in programmi di interventi predisposti dalla Regione.
Art. 2.
1.
L'
articolo 25 della l.r. 18/1984 è sostituito dal seguente: "
Il Comitato regionale per le opere pubbliche nell'ambito delle sue funzioni consultive, esprime parere sui progetti di opere e lavori pubblici di cui all'articolo 18, secondo comma, di importo complessivo superiore a lire 1.000.000.000, salve le modifiche che possono essere disposte dal regolamento di attuazione, e su quelli per i quali i soggetti attuatori hanno richiesto il parere ai sensi dell'articolo 18, sesto comma.
Il Comitato regionale per le opere pubbliche si esprime inoltre:
sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere finanziate dalla Regione e a seguito di vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali;
su ogni altra questione in materia di opere e lavori pubblici richiesta da atti normativi, dagli organi regionali o dai soggetti attuatori di cui all'articolo 3.
I pareri del Comitato regionale per le opere pubbliche devono essere forniti entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione completa. ".
1.
2.
a)
b)
3.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 febbraio 2000
Enzo Ghigo