La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 9 del 2007.
[2] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 9 del 2007.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 4 le parole "di previsione per l'anno finanziario 2007" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22 del 2007.
[4] Nel comma 3 dell'articolo 4 le parole "e le modalità " sono state aggiunte ad opera del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 22 del 2007.