"Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" ".
(B.U. 26 gennaio 2000, n. 4)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Il
comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 , è sostituito dal seguente: "
In relazione ai progetti di cui all'articolo 4, la Giunta regionale può costituire una struttura esterna di supporto organizzativo alla Direzione competente in materia di turismo per l'indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle strutture, di cui ai progetti dell'articolo 4, realizzate e da realizzare. ".
3.
Art. 2.
1.
Al
comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 , sono soppresse le parole "
".
società miste o consorzi a prevalente partecipazione pubblica
Art. 3.
1.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 , è aggiunto il seguente comma 2 bis: "
E' istituito altresì un apposito capitolo con la seguente denominazione: 'Spese per la costituzione della struttura esterna di cui all'articolo 5 ', sempre nell'ambito della dotazione indicata al comma 1. ".
2 bis.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 gennaio 2000
Enzo Ghigo