Legge regionale n. 32 del 15 dicembre 1999  ( Versione vigente )
"Partecipazione della Regione Piemonte all'Agenzia di Pollenzo S.p.A. ".
(B.U. 22 dicembre 1999, n. )

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità))
1. 
Allo scopo di favorire la conservazione di beni di interesse storico artistico e la loro valorizzazione, anche in termini imprenditoriali, nei settori turistico e culturale la Regione intende concorrere alla ristrutturazione del compendio immobiliare dell'ex Tenuta reale di Pollenzo e a tal fine partecipa, con le modalità di cui all'articolo 2, alla società per azioni "Agenzia di Pollenzo", con sede in Bra.
2. 
L'Agenzia di Pollenzo S.p.A. ha acquisito parte del compendio immobiliare dell'ex Tenuta reale di Pollenzo e intende realizzare la sua ristrutturazione finalizzata sia all'insediamento di attività alberghiere ed enogastronomiche sia all'attivazione di un'istituzione culturale ad alta vocazione didattico-educativa.
Art. 2. 
(Modalità di partecipazione)
1. 
Per il conseguimento delle finalità della presente legge la Regione si avvale dell'Istituto finanziario piemontese - Finpiemonte S.p.A. - il quale acquisisce, in nome e per conto proprio, una partecipazione azionaria nell'Agenzia di Pollenzo S.p.A. pari al 25 per cento del capitale sociale.
2. 
A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad approvare, mediante apposito regolamento negoziale, una disciplina dei rapporti con Finpiemonte S.p.A. che, pur salvaguardando l'esigenza di piena autonomia gestionale della partecipazione, valga a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
3. 
Nell'ambito del complessivo assetto negoziale di cui al comma 2, la Regione garantisce a Finpiemonte S.p.A. la disponibilità gratuita dei mezzi finanziari occorrenti per l'acquisizione della partecipazione prevedendone, nel contempo, la restituzione allo scioglimento della società; eventuali plusvalenze patrimoniali, accertate in sede di liquidazione societaria, verranno acquisite al patrimonio regionale.
4. 
Il regolamento negoziale di cui al comma 2 deve tra l'altro prevedere quali condizioni per la partecipazione di Finpiemonte all'Agenzia di Pollenzo:
a) 
la modifica statutaria dell'Agenzia di Pollenzo S.p.A. da cui emerga che l'oggetto principale dell'Agenzia coincide con le finalità di cui all'articolo 1;
b) 
la conoscenza del prezzo a base d'asta per la ristrutturazione e la riqualificazione del fabbricato oggetto dell'investimento, accompagnato da un piano economico finanziario per la copertura delle spese;
c) 
la garanzia circa la tutela e la valorizzazione del patrimonio di interesse architettonico, artistico, archeologico e ambientale del fabbricato e dell'area di pertinenza, da definirsi d'intesa con le Soprintendenze competenti.
Art. 3. 
(Partecipazione ad altre iniziative)
1. 
Allo scopo di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche su altri beni di interesse storico artistico di proprietà pubblica, la Regione può partecipare ad Enti o società di capitali aventi le finalità sopra dette, promosse dagli enti proprietari.
Art. 4. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Gli oneri previsti per l'acquisizione delle quote di partecipazione e per la sottoscrizione di nuove azioni necessarie per mantenere inalterata la misura, ammontano a lire 6 miliardi.
2. 
Per farvi fronte è istituito, nello stato di previsione della spesa, apposito capitolo denominato: "Conferimenti alla Finpiemonte S.p.A. per la partecipazione all'Agenzia di Pollenzo S.p.A.".
3. 
Lo stanziamento relativo, in termini di competenza e di cassa, è individuato in lire 3 miliardi per l'esercizio 1999 ed in lire 3 miliardi per l'esercizio 2000. La copertura finanziaria è assicurata, per l'anno 1999, da riduzione di lire 3 miliardi dal capitolo 27170. Per l'anno 2000 la copertura finanziaria è assicurata da riduzione di lire 3 miliardi dal capitolo 27170.
4. 
Per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 viene istituito nel bilancio regionale apposito capitolo denominato "Fondo per la partecipazione a iniziative su beni di interesse storico artistico" la cui denominazione e finalizzazione vengono definiti in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione con dotazione in termini di competenza e di cassa per memoria.
Art. 5. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 dicembre 1999
Enzo Ghigo