Legge regionale n. 30 del 03 dicembre 1999  ( Versione vigente )
"Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni".
(B.U. 10 dicembre 1999, n. 49)

Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2. 
(Autorizzazione alla coltivazione)
1. 
(...)
[2]
2. 
L'istanza per l'apertura delle cave di prestito, con l'indicazione dei percorsi utilizzati dai mezzi di cantiere, deve essere presentata nei modi e nelle forme previste dall' articolo 5 della l.r. 69/1978 , con gli allegati tecnico-amministrativi ivi previsti e con la documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1.
3. 
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4. 
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5. 
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6. 
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8. 
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9. 
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10. 
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Art. 3.[10] 
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Art. 4.[11] 
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Art. 5.[12] 
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Note: