Legge regionale n. 29 del 18 novembre 1999  ( Versione vigente )
"Interventi per l'Università ed il Diritto allo studio universitario".
(B.U. 24 novembre 1999, n. 47)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, secondo quanto disposto dallo Statuto , promuove lo sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio, al fine di sostenere la qualificazione e l'efficacia dell'attività didattica, formativa e scientifica delle istituzioni universitarie della Regione e di favorire gli Atenei operanti sul territorio piemontese, anche in riferimento agli standard europei ed internazionali, secondo quanto stabilito da successiva deliberazione della Giunta regionale.
[1]
2. 
La Giunta regionale, a tale scopo, è autorizzata ad erogare finanziamenti agli Atenei operanti sul territorio piemontese, all'Ente regionale per il Diritto allo studio universitario e ai Collegi universitari piemontesi legalmente riconosciuti, con i seguenti obiettivi:
[2]
a) 
acquisizione, costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di aree e di immobili da destinarsi a sedi di attività universitarie;
b) 
realizzazione ed adeguamento di laboratori, biblioteche, sistemi informativi e di quant'altro utile al potenziamento ed alla completa utilizzazione delle risorse didattico-scientifiche;
c) 
conservazione, allestimento o riallestimento di collezioni scientifiche, a supporto degli interventi di valorizzazione del patrimonio storico-scientifico degli Atenei;
d) 
acquisizione, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinarsi a residenze o ad altri servizi pertinenti lo sviluppo del diritto allo studio, in ambito universitario e post-universitario;
e) 
realizzazione ed adeguamento di spazi attrezzati da destinare a sede delle attività organizzate dagli studenti e dalle associazioni, cooperative e rappresentanze studentesche.
Art. 2. 
(Modalità per l'erogazione dei finanziamenti)
1. 
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli obiettivi e gli indirizzi del programma generale di intervento.
2. 
I soggetti beneficiari dei finanziamenti, sulla base delle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli di amministrazione e, per gli Atenei, acquisito il parere del Senato accademico, presentano alla Giunta regionale un programma generale di interventi, con l'indicazione degli obiettivi che li hanno motivati e dei risultati attesi. Il programma è accompagnato dal piano economico e dei tempi di attuazione nonchè dalla precisazione della disponibilità dei beni, oggetto degli interventi stessi, e della situazione amministrativa di attuabilità delle opere previste.
[3]
3. 
La Giunta regionale, verificata la coerenza degli interventi proposti con le finalità della legge e con gli obiettivi e gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e previo parere della Commissione consiliare competente, provvede a stipulare con i soggetti beneficiari accordi, intese, convenzioni.
4. 
Tali atti devono contenere le seguenti indicazioni:
a) 
programma generale di sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio universitario;
b) 
individuazione delle priorità degli interventi da finanziare, anche con il concorso di altri soggetti sostenitori e del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, in applicazione di eventuali protocolli d'intesa;
c) 
tempi di realizzazione degli interventi;
d) 
entità e modalità di erogazione dei finanziamenti e modalità di rendicontazione delle spese;
e) 
modalità di comunicazione delle iniziative.
5. 
Il Presidente della Giunta regionale o, in sua vece, l'Assessore competente riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di avanzamento degli interventi.
Art. 3.[4] 
(Finanziamenti)
1. 
I finanziamenti per la realizzazione degli interventi sono erogati secondo le indicazioni definite dalla Giunta regionale, sulla base dei programmi di cui al comma 2 dell'articolo 2.
Art. 4.[5] 
(Costituzione dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo studio universitario)
1. 
Al fine di potenziare le fondamenta del sistema universitario e della ricerca piemontese e migliorare l'attrattività degli Atenei piemontesi è istituito, presso la direzione competente ai sensi della disciplina in materia di organizzazione degli uffici regionali, l'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo studio universitario.
2. 
L'Osservatorio acquisisce informazioni e documentazione, raccoglie ed aggiorna tempestivamente dati statistici, elabora studi, analisi e ricerche sul sistema universitario piemontese, sugli sbocchi occupazionali dei laureati e sugli interventi per il diritto allo studio, anche in riferimento agli standard europei ed internazionali, nonché fornisce supporto alle attività del Comitato regionale di coordinamento.
3. 
Su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale approva le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le forme per garantire la partecipazione degli Atenei e delle rappresentanze studentesche alla definizione degli indirizzi per l'attività dell'Osservatorio.
4. 
Al fine di omogeneizzare e razionalizzare l'attività di documentazione, studio ed analisi dell'Osservatorio, di cui al comma 2, la Regione, previo parere del Comitato regionale di coordinamento, si avvale, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 , (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche Economico e Sociali del Piemonte-IRES Piemonte. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12 ) dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Piemonte (IRES Piemonte). Eventuali ricerche di specifico interesse degli Atenei restano disciplinate dall'articolo 24, comma 1, lettera a), n. 3).
Art. 5.[6] 
(Norma finanziaria)
1. 
A partire dal 1° gennaio 2018, la Regione adegua il contributo annuale a favore dell'IRES Piemonte, disciplinato dall' articolo 24, comma 1 della l.r. 43/1991 delle risorse necessarie allo svolgimento delle competenze conferite ai sensi dell'articolo 4.
2. 
Il contributo annuale di cui al comma 1 è incrementato in euro 250.000,00 e trova copertura negli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo I (Spese correnti).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 novembre 1999
Enzo Ghigo

Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 71 della legge regionale 16 del 2017.

[2] Nel comma 2 dell'articolo 1 le parole "agli Atenei piemontesi ed all'Ente regionale per il Diritto allo studio universitario" sono state sostituite dalle parole "agli Atenei operanti sul territorio piemontese, all'Ente regionale per il Diritto allo studio universitario e ai Collegi universitari piemontesi legalmente riconosciuti" ad opera dal comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale 16 del 2017.

[3] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole " entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge," sono state soppresse dal comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 16 del 2017.

[4] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 16 del 2017.

[5] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 16 del 2017.

[6] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 16 del 2017.