Legge regionale n. 27 del 04 novembre 1999  ( Versione vigente )
"Promozione, in collaborazione con l'Università di Torino, di un Corso di specializzazione in Amministrazione Pubblica".
(B.U. 10 novembre 1999, n. 45)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Principi generali e programmatici)
1. 
La Regione Piemonte, in considerazione dei profondi processi di trasformazione in atto nella Pubblica Amministrazione, individua, quale obiettivo primario da raggiungere nell'attuazione delle proprie politiche e dei propri piani formativi, l'accrescimento della cultura e della formazione professionale, sui temi concernenti i processi di gestione delle Pubbliche Amministrazioni. Adotta, di conseguenza, iniziative per la realizzazione di programmi formativi mirati a questi fini.
Art. 2. 
(Corso di specializzazione in Amministrazione Pubblica)
1. 
Per il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, la Regione Piemonte affianca l'azione dell'Università per l'attivazione, a partire dall'anno accademico 1999/2000, di un Corso di specializzazione in Amministrazione Pubblica.
Art. 3. 
(Svolgimento del Corso - Caratteristiche)
1. 
Lo svolgimento del corso, di cui all'articolo 2, è realizzato dall'Università degli Studi di Torino. Il rapporto tra la Regione Piemonte e l'Università di Torino è regolato da apposita convenzione.
2. 
Il Corso di specializzazione in Amministrazione Pubblica è destinato a giovani in possesso del diploma di laurea, e ha durata pari a quella prevista per l'anno accademico universitario.
Art. 4. 
(Articolo finanziario)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni di cui lire 500 milioni per l'anno finanziario 1999 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 2000.
2. 
Nello stato di previsione della spesa per il corrente anno è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Contributo all'Università degli Studi di Torino per l'istituzione di una Scuola di specializzazione in Amministrazione Pubblica" con la dotazione indicata al comma 1.
3. 
Alla copertura degli oneri finanziari si provvede, per lire 500 milioni, per l'anno finanziario 1999, mediante riduzione di pari ammontare dal capitolo n. 15950 e per lire 300 milioni, per l'anno finanziario 2000, mediante riduzione dal capitolo n. 15910.
Art. 5. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 novembre 1999
Enzo Ghigo