Legge regionale n. 18 del 08 luglio 1999  ( Versione vigente )
"Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica".
(B.U. 14 luglio 1999, n. 28)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in conformità degli indirizzi di programmazione nazionale e regionale, favorisce e sostiene lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
2. 
Gli interventi sono attuati a favore delle attività imprenditoriali del turismo, del tempo libero e dei servizi che operano in stretta connessione ed integrazione dell'offerta turistica.
Art. 2. 
(Integrazione dell'offerta turistica)
1. 
I Comuni concorrono a sostenere, sviluppare, potenziare e riqualificare l'offerta turistica coordinando e sostenendo gli investimenti delle imprese turistiche e di tempo libero, nell'ottica del turismo sostenibile, mediante opere di riqualificazione primaria e secondaria.
2. 
La Regione sostiene gli oneri derivanti dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'assetto e la riqualificazione delle aree sulle quali si sviluppano i singoli investimenti di cui all'articolo 4, mediante la corresponsione ai Comuni di contributi nella misura massima pari al 15 per cento del costo complessivo delle opere di riqualificazione.
Art. 3. 
(Beneficiari)
1. 
I soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono i seguenti:
[1]
a) 
piccole e medie imprese ed enti no profit operanti nel settore turistico;
b) 
proprietari di alloggi e case appartamenti per vacanze gestiti, direttamente o indirettamente, in forma imprenditoriale e non imprenditoriale;
c) 
privati che esercitano, in forma imprenditoriale e non imprenditoriale, l'attività di bed and breakfast e di affittacamere;
d) 
imprenditori agricoli che esercitano l'attività di agriturismo o di ''ospitalità rurale familiare'';
e) 
gestori di esercizi ristorativi e di servizi turistici a supporto delle attività del tempo libero;
f) 
proprietari e gestori di impianti di risalita e di impianti di innevamento programmato.
2. 
Ai fini della presente legge sono piccole e medie imprese quelle definite come tali dalle disposizioni dell'Unione europea.
Art. 4. 
(Ambiti di intervento)
1. 
Gli aiuti previsti dalla presente legge sono indirizzati a migliorare e potenziare l'offerta turistica e agrituristica favorendo la crescita dei sistemi turistici locali, l'integrazione, il completamento e l'equilibrio delle varie componenti dell'offerta attraverso:
a) 
creazione di nuova ricettività;
b) 
ampliamento della ricettività esistente;
c) 
ristrutturazione di immobili già destinati all'uso ricettivo che determinino un incremento di posti letto anche nell'ottica del turismo sostenibile e del turismo accessibile;
[2]
d) 
realizzazione di parcheggi a supporto delle strutture ricettive, anche mediante il recupero di immobili esistenti;
e) 
creazione di ricettività di atmosfera;
f) 
adeguamento a fini ricettivi di dimore storiche;
g) 
(...)
[3]
h) 
certificazione di qualità di strutture ricettive;
i) 
realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo gestiti da imprese;
l) 
acquisto di immobili finalizzati alla ricettività.
l bis) 
miglioramento e qualificazione di strutture ricettive, di impianti e di altre strutture per il turismo, gestite da imprese operanti nel turismo, anche attraverso interventi di sanificazione e acquisizione di attrezzature e dispositivi necessari per far fronte a situazioni di emergenza sanitaria, compresi gli interventi ad essi funzionali.
[4]
Art. 4 bis.[5] 
(Bonus turismo una tantum a fondo perduto)
1. 
Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza da Covid-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali e attrezzature imposti dalle nuove esigenze e misure igienicosanitarie, Finpiemonte S.p.a. è autorizzata, con delibera del Consiglio di amministrazione, nell'esercizio 2020, nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità liquide dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri, a destinare la propria liquidità, nel limite massimo di euro 10.734.375,00, a favore delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, gestite in forma imprenditoriale, colpite dall'attuale crisi economico-finanziaria, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto.
2. 
Le imprese le cui attività sono destinatarie del bonus di cui al comma 1, sono esclusivamente quelle incluse nell'allegato A ''Bonus turismo''.
3. 
Le singole imprese devono risultare attive e aperte ai turisti, avere la sede legale e operativa nella Regione Piemonte e risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e sostenere le spese di cui al comma 1 entro l'anno 2021.
4. 
Si applica quanto previsto nelle sezioni 3.1 e 3.2 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
5. 
Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse di cui all'allegato E della legge regionale 7/2018.
6. 
Finpiemonte S.p.a. è individuata come soggetto gestore delle risorse ed è tenuta a comunicare periodicamente alla Giunta regionale l'importo erogato per le singole attività economiche di cui al comma 2.
7. 
Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione quanto previsto all'articolo 5.
Art. 5. 
(Programma annuale degli interventi)
1. 
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 31 ottobre di ciascun anno definisce il programma annuale degli interventi.
2. 
Il programma annuale degli interventi, in conformità dei dettami del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), contiene:
a) 
gli obiettivi di sviluppo dell'offerta turistica;
b) 
le specifiche iniziative oggetto di finanziamento;
c) 
le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali;
d) 
i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi finanziari nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti alle piccole e medie imprese;
e) 
il piano finanziario dei fondi a bilancio.
Art. 6. 
(Azioni di indirizzo e coordinamento)
1. 
La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione attraverso il programma annuale degli interventi di cui all'articolo 5 e ne coordina l'attuazione.
2. 
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce con il programma annuale degli interventi gli obiettivi specifici di ogni tipologia di intervento, le priorità, la categoria dei soggetti beneficiari. Definisce inoltre l'entità e le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, nonché le procedure per la rendicontazione e per il controllo della loro efficacia, e le ipotesi di revoca e di decadenza dei contributi.
3. 
Gli interventi proposti sulla base del programma annuale sono esaminati sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, esecutività, sostenibilità ambientale nonchè sotto quello economico-finanziario.
4. 
La gestione dei contributi é demandata all'ente strumentale Finpiemonte S.p.A. o ad Istituti di Credito, come previsto dal d.lgs. 123/1998 , previa stipula di apposita convenzione.
5. 
La struttura regionale competente per materia, ovvero Finpiemonte S.p.A. o diversi istituti di credito, effettuano, entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dell'istanza, le valutazioni istruttorie ed approvano, con idoneo provvedimento interno, gli interventi ammessi a finanziamento.
[6]
Art. 7. 
(Aiuti alle imprese)
1. 
Le agevolazioni previste dal programma annuale degli interventi sono concesse, entro il limite stabilito dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea, anche in forma cumulativa per ciascun intervento, secondo le seguenti tipologie:
a) 
per l'effettuazione di investimenti immobiliari e mobiliari, le imprese del settore turistico alberghiero possono beneficiare di agevolazioni sui finanziamenti con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Tali agevolazioni possono essere erogate sotto forma di contributo in conto interessi, costituito da una percentuale del tasso di riferimento Unione Europea, sui finanziamenti bancari e sui leasing finalizzati alla realizzazione di investimenti. L'entità, la durata, comunque non superiore a 15 anni, la tipologia degli investimenti agevolabili e le modalità di erogazione del contributo sono definite con deliberazione della Giunta regionale con il Programma annuale degli interventi di cui all' articolo 5 della l.r. 18/1999 . Le procedure applicative sono definite da apposite convenzioni con gli Istituti di credito;
[7]
b) 
contributi in conto capitale nella misura massima consentita dai regimi di aiuti approvati dalla Commissione europea, ivi compreso il regime di aiuto a finalità regionale di cui all'articolo 92, comma 3 del Trattato dell'Unione europea. Le percentuali di contribuzione sono applicate alla spesa ritenuta ammissibile contenuta nel programma annuale di cui all'articolo 5.
b bis) 
attivazione di fondi di garanzia e di altri strumenti di ingegneria finanziaria.
[8]
b ter) 
attivazione di progetti e co-finanziamento del crowdfunding civico per il turismo.
[9]
Art. 8. 
(Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica)
1. 
La Regione istituisce il fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal programma annuale di cui all'articolo 5.
2. 
Il fondo è istituito presso l'ente strumentale Finpiemonte S.p.A. o presso Istituti di Credito, previa stipula di convenzione.
3. 
Il fondo è costituito dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dai fondi conferiti dallo Stato, dalle disponibilità non utilizzate, dai rientri di capitale, dagli interessi e da ogni altra risorsa di soggetti pubblici e privati.
4. 
Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione; tutte le somme residue e i rientri del fondo rotativo possono essere riutilizzati per le finalità di cui all'articolo 1 e, in particolare, per il sostegno di programmi annuali di intervento da approvarsi con provvedimento di Giunta regionale.
[10]
5. 
Il fondo può essere costituito o alimentato con stanziamenti stabiliti con legge finanziaria.
[11]
Art. 9. 
(Controlli, monitoraggio e vigilanza)
1. 
La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli finalizzati alla corretta attuazione del programma annuale degli interventi e, se del caso, adotta provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse.
2. 
La Finpiemonte S.p.A. o gli Istituti di Credito sono tenuti ad effettuare un monitoraggio trimestrale sullo stato di attuazione del programma annuale degli interventi e alla rendicontazione annuale degli investimenti realizzati e dei risultati conseguiti.
Art. 10. 
(Relazione annuale)
1. 
La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dalla Finpiemonte S.p.A. o gli Istituti di Credito in sede di monitoraggio e rendicontazione annuale, presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi del programma annuale degli interventi.
Art. 11. 
(Divieto di cumulabilità)
1. 
Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea per le medesime iniziative, salvo che ne venga fatta specifica previsione nel provvedimento di concessione o con successivo provvedimento ove si riscontri l'opportunità di garantire la realizzazione dell'iniziativa anche con l'integrazione di tutti gli interventi pubblici.
Art. 12. 
(Vincolo di destinazione)
1. 
Le iniziative finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per una durata minima di dieci anni, ad eccezione di quelle relative alla fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l bis).
[12]
2. 
Il programma annuale di cui all'articolo 5 determina le modalità con cui viene garantito il vincolo, nonché eventuali deroghe o durate temporali diversificate per la fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l bis) e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento da parte della Giunta regionale, previo recupero delle somme erogate, opportunamente rivalutate ai sensi dell' articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).
[13]
Art. 13. 
(Agevolazioni per l'accesso al credito a favore di nuove imprese turistiche)
1. 
La Regione agevola l'accesso al credito alle imprese turistiche di nuova costituzione e ai giovani fino ai trentacinque anni che svolgono già attività in ambito turistico.
2. 
Le agevolazioni sono concesse mediante il concorso al fondo rischi di consorzi e di cooperative di garanzia collettiva fidi, operanti in ambito turistico sul territorio regionale.
3. 
La Regione istituisce una riserva, non superiore al cinque per cento, del Fondo di riqualificazione turistica, a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, per il concorso al fondo garanzia rischi.
4. 
Le modalità e le condizioni per l'utilizzo del fondo garanzia rischi sono definite nell'ambito della convenzione di cui al comma 4, dell'articolo 6, in conformità al Programma annuale degli interventi.
Art. 14. 
(Norme transitorie e finali)
1. 
Le istanze per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente per materia, ovvero a Finpiemonte S.p.A o a diversi istituti di credito, secondo modalità e criteri stabiliti dal programma annuale di cui all'articolo 6, comma 2.
[14]
2. 
La procedura adottata è quella valutativa a graduatoria, così come prevista dall' articolo 5, comma 2 del d.lgs. 123/1998 .
3. 
La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea sulla legge.
Art. 15. 
(Norme finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per l'anno finanziario 1999, di lire 40 miliardi per l'anno finanziario 2000 e di lire 20 miliardi per l'anno 2001.
2. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999 e seguenti viene istituito il seguente capitolo con la dotazione a fianco indicata:
a) 
"Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica", con dotazione di lire 1,5 miliardi in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999, di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 20 miliardi per l'anno 2001.
3. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 27170 del bilancio della Regione per l'anno 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001, relativamente agli anni 2000 e 2001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 luglio 1999
Enzo Ghigo

Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2016.

[2] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "posti letto" sono state aggiunte le parole "anche nell'ottica del turismo sostenibile e del turismo accessibile" ad opera del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19 del 2018.

[3] La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2016.

[4] La lettera l bis) del comma 1 dell'articolo 4 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 13 del 2020.

[5] L'articolo 4 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 13 del 2020.

[6] Il comma 5 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2016.

[7] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 del 2005.

[8] La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 19 del 2018.

[9] La lettera bter) del comma 1 dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 19 del 2018.

[10] Il comma 4 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 30 del 2009.

[11] Il comma 5 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 30 del 2009.

[12] Il comma 1 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 13 del 2020.

[13] Il comma 2 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 13 del 2020.

[14] Il comma 1 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2016.