Legge regionale n. 30 del 03 dicembre 1999  ( Versione vigente )
"Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni".
(B.U. 10 dicembre 1999, n. 49)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. 
Al fine di contemperare le esigenze connesse alla realizzazione di opere pubbliche inserite in accordi Stato-Regioni, oggetto di finanziamento, con la disciplina dell'attività di cava, la presente legge detta norme in parziale deroga alla normativa vigente e transitorie, ove non diversamente specificato dalle disposizioni della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), per la coltivazione di cave di prestito funzionali al reperimento di materiali necessari all'esecuzione di tali opere pubbliche.
2. 
Il proponente l'opera è tenuto a presentare il Piano di reperimento dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione della stessa; il Piano è approvato in Conferenza dei servizi contestualmente al progetto esecutivo.
3. 
Il Piano deve ottimizzare l'uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto prioritariamente con il massimo utilizzo di sfridi derivanti dall'attività estrattiva, del materiale di riciclo ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ), nonchè dei materiali, purchè compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di rispristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi.
4. 
La Giunta regionale predispone entro tre mesi dall'approvazione della legge, il censimento dei siti dai quali prelevare i materiali di cui al comma 3. Tale censimento è aggiornato ogni anno.
Art. 2. 
(Autorizzazione alla coltivazione)
1. 
L'autorizzazione all'apertura di cave di prestito è rilasciata nel rispetto della normativa vigente ai soggetti proponenti attuatori dell'opera pubblica di cui all'articolo 1.
2. 
L'istanza per l'apertura delle cave di prestito, con l'indicazione dei percorsi utilizzati dai mezzi di cantiere, deve essere presentata nei modi e nelle forme previste dall' articolo 5 della l.r. 69/1978 , con gli allegati tecnico-amministrativi ivi previsti e con la documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1.
3. 
L'autorizzazione all'esercizio delle cave viene rilasciata ai sensi della l.r. 69/1978 ed è prescritta, a pena di decadenza, l'utilizzazione del materiale reperito esclusivamente per le esigenze esecutive dell'opera pubblica di cui all'articolo 1, comma 2.
4. 
L'esercizio delle cave di prestito è regolato da accordi convenzionali in cui è previsto un onere economico, a carico del soggetto attuatore e a favore dell'Amministrazione comunale ove ha sede la cava, pari a lire 600 ogni metro cubo coltivato per opere di riqualificazione e mitigazione ambientale e progetti di sviluppo locale sostenibile.
5. 
La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'importo di cui al comma 4, con frequenza biennale in base all'indice Istituto centrale di statistica (ISTAT) relativo ai materiali da costruzione.
6. 
La società esercente la cava è tenuta ad assicurare direttamente la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria, utilizzata dalla viabilità di servizio, nonchè delle strutture irrigue interferite dai lavori di coltivazione. A tal fine la società stipula apposite convenzioni con gli enti ed i consorzi proprietari o gestori delle suddette strutture.
7. 
Qualora l'Amministrazione comunale non rilasci l'autorizzazione all'esercizio delle cave nel termine previsto dall' articolo 7 della l.r. 69/1978 , il Presidente della Giunta regionale la invita a provvedere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche tale termine, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione.
8. 
Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo dell'impresa esecutrice della coltivazione delle cave.
9. 
L'utilizzo dei materiali individuati nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è consentito nei termini previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 22/1997 ; per l'impiego dei materiali individuati nel presente comma non sono richiesti gli accordi convenzionali di cui al comma 4.
10. 
È esclusa qualsiasi attività di cava che non sia specificamente individuata nel progetto dell'opera pubblica e per quantità di materiali maggiori di quelle strettamente necessarie all'esecuzione di tale opera.
Art. 3. 
(Estinzione dell'autorizzazione e revoca)
1. 
Per l'estinzione e la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 17 della l.r. 69/1978 .
2. 
La violazione della prescrizione autorizzativa di utilizzazione del materiale, esclusivamente per le esigenze di esecuzione dell'opera pubblica, comporta la decadenza dell'autorizzazione e l'obbligo di ripristino dei luoghi.
3. 
La decadenza è disposta dall'Amministrazione comunale. Qualora questa non provveda, il Presidente della Giunta regionale la invita ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali, provvede direttamente.
Art. 4. 
(Vigilanza e sanzioni)
1. 
La vigilanza sui lavori di coltivazione e di recupero ambientale è attuata nei modi previsti dall' articolo 19 della l.r. 69/1978 .
2. 
La violazione della prescrizione autorizzativa di utilizzazione del materiale esclusivamente per le esigenze di esecuzione dell'opera pubblica comporta, oltre alla decadenza dell'autorizzazione e all'obbligo della risistemazione dei luoghi, il pagamento della sanzione pecuniaria pari al valore commerciale del materiale estratto, rilevato dai listini prezzi della Camera di Commercio competente e, comunque, non inferiore a lire 5 milioni.
3. 
Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni si osservano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 5. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 dicembre 1999
Enzo Ghigo