"Interventi per l'Università ed il Diritto allo studio universitario".
(B.U. 24 novembre 1999, n. 47)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte, ai sensi dell'
articolo 4 dello Statuto
, promuove lo sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio, al fine di sostenere la qualificazione e l'efficacia dell'attività didattica, formativa e scientifica delle istituzioni universitarie della Regione e al fine di favorire il riassetto dell'Università degli Studi di Torino, del Politecnico di Torino e delle loro attività formative decentrate nonchè il consolidamento dell'Università del Piemonte Orientale, anche in riferimento agli standards europei ed internazionali.
2.
La Giunta regionale, a tale scopo, è autorizzata ad erogare finanziamenti agli atenei piemontesi ed all'Ente regionale per il Diritto allo studio universitario, con i seguenti obiettivi:
a)
acquisizione, costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di aree e di immobili da destinarsi a sedi di attività universitarie;
b)
realizzazione ed adeguamento di laboratori, biblioteche, sistemi informativi e di quant'altro utile al potenziamento ed alla completa utilizzazione delle risorse didattico-scientifiche;
c)
conservazione, allestimento o riallestimento di collezioni scientifiche, a supporto degli interventi di valorizzazione del patrimonio storico-scientifico degli Atenei;
d)
acquisizione, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinarsi a residenze o ad altri servizi pertinenti lo sviluppo del diritto allo studio, in ambito universitario e post-universitario;
e)
realizzazione ed adeguamento di spazi attrezzati da destinare a sede delle attività organizzate dagli studenti e dalle associazioni, cooperative e rappresentanze studentesche.
Art. 2.
(Modalità per l'erogazione dei finanziamenti)
1.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli obiettivi e gli indirizzi del programma generale di intervento.
2.
I soggetti beneficiari dei finanziamenti, sulla base delle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli di amministrazione e, per gli Atenei, acquisito il parere del Senato accademico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, presentano alla Giunta regionale un programma generale di interventi, con l'indicazione degli obiettivi che li hanno motivati e dei risultati attesi. Il programma è accompagnato dal piano economico e dei tempi di attuazione nonchè dalla precisazione della disponibilità dei beni, oggetto degli interventi stessi, e della situazione amministrativa di attuabilità delle opere previste.
3.
La Giunta regionale, verificata la coerenza degli interventi proposti con le finalità della legge e con gli obiettivi e gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento, costituito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25
e previo parere della Commissione consiliare competente, provvede a stipulare con i soggetti beneficiari accordi, intese, convenzioni.
4.
Tali atti devono contenere le seguenti indicazioni:
a)
programma generale di sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio universitario;
b)
individuazione delle priorità degli interventi da finanziare, anche con il concorso di altri soggetti sostenitori e del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, in applicazione di eventuali protocolli d'intesa;
c)
tempi di realizzazione degli interventi;
d)
entità e modalità di erogazione dei finanziamenti e modalità di rendicontazione delle spese;
e)
modalità di comunicazione delle iniziative.
5.
Il Presidente della Giunta regionale o, in sua vece, l'Assessore competente riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di avanzamento degli interventi.
Art. 3.
(Finanziamenti)
1.
I finanziamenti per la realizzazione degli interventi, fissati in lire 105 miliardi, sono erogati nel quinquennio 1999-2003 all'Università degli Studi di Torino, al Politecnico di Torino, all'Università del Piemonte Orientale e all'Ente regionale per il Diritto allo studio universitario, con ripartizioni che sono definite dalla Giunta regionale, sulla base dei programmi di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 4.
(Costituzione dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo studio universitario)
1.
Al fine di acquisire informazioni e documentazione, di raccogliere ed aggiornare tempestivamente dati statistici, di promuovere studi, ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e dei servizi per il diritto allo studio e per fornire supporto alle attività del Comitato regionale di coordinamento, è istituito, presso la Direzione ai Beni Culturali dell'Assessorato alla Cultura, l'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo studio universitario. L'Osservatorio elabora metodologie e criteri per la valutazione dell'efficacia delle attività formative e di ricerca del sistema universitario piemontese e degli interventi per il diritto allo studio, anche in riferimento agli standards europei ed internazionali. L'Osservatorio promuove inoltre la diffusione dei dati acquisiti e dei progetti elaborati, dei risultati delle valutazioni sul sistema universitario e sul diritto allo studio favorendo il confronto fra gli Atenei, le Amministrazioni pubbliche e le forze sociali ed economiche, con specifica attenzione al coinvolgimento della popolazione studentesca.
2.
Su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale approva le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonchè le forme per garantire la partecipazione degli Atenei, delle rappresentanze studentesche, del sistema regionale della formazione professionale, dei Provveditorati agli studi, delle forze economiche e sociali alla definizione degli indirizzi per l'attività dell'Osservatorio.
3.
Per il funzionamento dell'Osservatorio e per lo svolgimento della sua attività, la Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale di coordinamento, provvede a stipulare apposita convenzione con idonea istituzione, tra i cui soci figurino la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino. La convenzione deve in ogni caso prevedere il coinvolgimento e la partecipazione di studenti universitari all'attività dell'Osservatorio, definendo criteri e modalità.
Art. 5.
(Norma finanziaria)
1.
Agli interventi finanziari previsti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nel bilancio della Regione, dei seguenti capitoli:
a)
"Fondo per contributi a spese di investimento per lo sviluppo delle strutture universitarie e del diritto allo studio universitario";
b)
"Contributi per spese di funzionamento e di attività dell'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo studio universitario".
2.
Lo stanziamento del capitolo a), in termini di competenza e di cassa, è stabilito per l'anno 1999 in lire 20 miliardi, per l'anno 2000 in lire 20 miliardi, per l'anno 2001 in lire 25 miliardi; per la parte residua di 40 miliardi si provvederà in sede di predisposizione dei bilanci 2002, 2003.
3.
Lo stanziamento del capitolo b), in termini di competenza e di cassa, è stabilito, per l'anno 1999, in lire 500 milioni; per gli esercizi successivi all'anno 1999 lo stanziamento è definito con i bilanci di previsione della Regione.
4.
Alla copertura finanziaria degli oneri necessari alle attività descritte dal capitolo "Fondo per contributi a spese di investimento per lo sviluppo delle strutture universitarie e del diritto allo studio universitario", si provvede con prelievo dal capitolo 27170 per gli anni 1999, 2000, 2001. Per gli anni 2002 e 2003 si provvederà in sede di approvazione dei relativi bilanci, assicurando la copertura finanziaria mediante stipulazione di mutui.
5.
Alla copertura finanziaria degli oneri necessari alle attività descritte dal capitolo "Contributi per spese di funzionamento e di attività dell'Osservatorio regionale per l'Università e il Diritto allo studio universitario" si provvede con prelievo dal capitolo 15910 del bilancio della Regione per l'anno 1999.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 novembre 1999
Enzo Ghigo