a) la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale;
b) la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;
c) le superfici a magazzino e deposito;
d) le superfici destinate alle attività accessorie;
e) le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali, di servizio;
f) le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'articolo 21;
g) le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dai citati indirizzi e criteri;
h) i parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico e scarico merci, nonchè ogni altro ulteriore elemento previsto dai citati indirizzi e criteri.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera d del comma 2 dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 37 del 2003.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 5 le parole "salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni tre per le grandi strutture di vendita ed anni due per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato" sono state sostituite dalle parole "salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni otto per le grandi strutture di vendita ed anni tre per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato" ad opera del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 14 del 2006.
[3] Il comma 1 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 14 del 2006.
[4] Il comma 2 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 del 2005.
[5] Il comma 2 ter dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 4 del 2005.
[6] Nel comma 1 dell'articolo 12 le parole "nonchè delle vendite promozionali" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 del 2004.
[7] Il comma 2 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 del 2004.
[8] L'articolo 14 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 del 2004.
[9] Nel comma 1 dell'articolo 15 le parole "nonchè delle vendite promozionali " sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 del 2004.
[10] Nel comma 2 dell'articolo 15 le parole "nonchè di vendita promozionale" sono state aggiunte ad opera del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 27 del 2004.
[11] Nel comma 3 dell'articolo 15 le parole "nonchè nelle vendite promozionali" sono state aggiunte ad opera del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 27 del 2004.
[12] La lettera d bis del comma 1 dell'articolo 18 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 37 del 2003.
[13] L'articolo 18 bis è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 14 del 2006.
[14] L'articolo 24 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 37 del 2003.