Legge regionale n. 26 del 13 ottobre 1999  ( Versione vigente )
"Modifiche alle leggi regionali 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi) e 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato)".
(B.U. 20 ottobre 1999, n. 42)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari) così come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi) è sostituito dai seguenti: "
4.
Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale di cui ai commi precedenti sono definite dall'Ufficio di Presidenza con riferimento alle qualifiche funzionali massime indicate, tenuto conto dei C.C.N.L. e dei protocolli d'intesa e delle relative decorrenze eventualmente stipulati in merito all'applicazione degli stessi. Per quanto attiene l'applicazione del nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzione di unità organizzative complesse, sono attribuite ai Gruppi in relazione al personale di categoria D (ex qualifiche direttive Tab. A, l.r. 2/1992 ). L'importo è determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale corrispondente a ciascuna qualifica, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, delle somme erogate con caratteri di continuità e fissità e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonché del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie pari a quello medio assegnato al personale dell'Ufficio di Comunicazione del Presidente del Consiglio, con esclusione delle posizioni organizzative.
4 bis.
L'importo del contributo di funzionamento di cui al comma 4 è integrativo dei finanziamenti percepiti ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei Gruppi consiliari) ed è soggetto alla disciplina prevista dall' articolo 4, comma 4, della l.r. 12/1972 come sostituito dall' articolo 6 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (Status dei Consiglieri e Gruppi consiliari).
".
Art. 2. 
1. 
L' articolo 3 della l.r. 20/1981 così come modificato dall' articolo 2 della l.r. 33/1998 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
1.
Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei Gruppi consiliari, con contratto di diritto privato a tempo determinato, full time o part time (a tempo pieno o a tempo parziale) o con collaborazione coordinata e continuativa a dipendenti della Regione, degli Enti strumentali e degli Enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.
2.
Fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, i Gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
3.
Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula, su proposta del Presidente del Gruppo consiliare, con il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato, contratti di diritto privato sulla base di schemi approvati dall'Ufficio di Presidenza che tengano conto delle professionalità richieste, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. E' in ogni caso previsto che il rapporto possa essere risolto in qualsiasi momento, su proposta del Presidente del Gruppo consiliare di cui l'interessato fa parte, ed in ogni caso con la ricostituzione dei Gruppi consiliari a seguito del rinnovo del Consiglio regionale o in caso di scioglimento del Gruppo consiliare.
4.
Il personale di cui al comma 3 dipende funzionalmente dal Presidente del Gruppo consiliare.
5.
Le risorse finanziarie definite ai sensi dell'articolo 1, comma 4, debbono essere utilizzate, almeno nella misura del cinquanta per cento per il finanziamento dei contratti di cui al comma 3; la restante parte può essere utilizzata per le esigenze di funzionamento dei Gruppi consiliari in aggiunta al finanziamento assegnato per il funzionamento dei Gruppi stessi.
".
Art. 3. 
1. 
Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è sostituito dal seguente: "
5.
Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3 gli Uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa, anche di personale esterno all'Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
".
Art. 4. 
1. 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1999, presunto in complessive lire 262.908.193 si fa fronte, con lo stanziamento previsto al capitolo 10030 del bilancio regionale che deve essere integrato mediante riduzione di pari importo del capitolo 10000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 1999
Enzo Ghigo