Legge regionale n. 19 del 08 luglio 1999  ( Versione vigente )
"Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".
(B.U. 14 luglio 1999, n. 28)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge)
1. 
La presente legge persegue la semplificazione e la chiarezza delle procedure edilizie nei comuni, anche attraverso la loro unificazione; l'uniformità dei regolamenti edilizi comunali; un adeguato livello di qualità del prodotto edilizio in rapporto all'ambiente e la fruibilità degli edifici da parte di tutti; la trasparenza nei rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione competente per la materia.
Art. 2. 
(Regolamento edilizio)
1. 
Ogni comune deve essere dotato di regolamento edilizio.
2. 
Il regolamento edilizio comunale, in armonia con le disposizioni di legge, disciplina:
a) 
la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione edilizia;
b) 
gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio ed alle relative procedure;
c) 
i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici, come definiti dalla Regione nel regolamento edilizio tipo;
d) 
l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
e) 
le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
f) 
l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
g) 
la vigilanza e le sanzioni.
3. 
Le prescrizioni dei regolamenti riguardanti il prodotto edilizio elencano le esigenze alle quali debbono corrispondere i requisiti prestazionali che il prodotto stesso deve possedere, senza necessità di vincolarlo a specifiche soluzioni tecniche, quantitative o formali, precostituite.
Art. 3. 
(Approvazione del regolamento edilizio)
1. 
Il Consiglio regionale approva un regolamento edilizio tipo, che è integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il regolamento edilizio tipo può essere modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio regionale.
2. 
Il regolamento edilizio tipo individua, in modo esplicito e tassativo, gli argomenti sui quali il testo approvato dal consiglio comunale può scostarsi da quelli del regolamento tipo, senza che ciò pregiudichi, agli effetti di cui al comma 3, la conformità del testo comunale a quello regionale tipo.
3. 
L'approvazione di un regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo è effettuata dal consiglio comunale con deliberazione soggetta al solo controllo di legittimità; tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sull'Albo pretorio on-line del comune. La deliberazione deve contenere esplicita dichiarazione di conformità del regolamento comunale approvato al regolamento tipo formato dalla Regione.
[1]
4. 
I regolamenti edilizi approvati dai comuni ai sensi del comma 3 sono trasmessi con la deliberazione consiliare di approvazione alla Giunta regionale, che ha la facoltà di annullare disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo, nei tempi e con la procedura dell' articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni, e dell' articolo 68 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall' articolo 40 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 50 .
5. 
(...)
[2]
6. 
(...)
[3]
7. 
(...)
[4]
8. 
(...)
[5]
9. 
(...)
[6]
10. 
Le modifiche dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure del presente articolo.
Art. 4. 
(Commissione edilizia)
1. 
La nomina della commissione edilizia è facoltativa.
[7]
2. 
Il regolamento edilizio disciplina la composizione, la durata, le modalità di formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della commissione edilizia, ed assicura che i componenti siano scelti fra soggetti professionalmente competenti, per specifica preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente.
3. 
La commissione edilizia è formata dal presidente, dai membri di diritto e dai componenti nominati dal competente organo comunale.
[8]
4. 
Non possono far parte della commissione edilizia soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla commissione stessa.
5. 
Il regolamento edilizio indica gli interventi sottoposti al parere preventivo, non vincolante della commissione edilizia.
[9]
6. 
Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale hanno facoltà di richiedere pareri, non vincolanti, alla commissione edilizia su qualsiasi questione, attinente all'attività edilizia od urbanistica, che incida sul territorio comunale.
7. 
La commissione edilizia ha facoltà di formulare proposte al sindaco, alla giunta ed al consiglio comunale in materia edilizia o urbanistica ed in tema di organizzazione e di procedimenti amministrativi riguardanti le materie predette.
8. 
Le sedute della commissione edilizia non sono pubbliche. È consentito l'accesso ai verbali della commissione edilizia e l'estrazione di copia degli stessi con le modalità e alle condizioni stabilite ai sensi di legge.
9. 
I componenti della commissione edilizia devono astenersi, allontanandosi dall'aula, dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, delle pratiche nelle quali abbiano interessi di carattere privato.
10. 
I comuni che non dispongono di regolamento edilizio provvedono, fino all'approvazione dello stesso, alla nomina della commissione edilizia formata dal presidente, dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, o da un suo delegato, e da un numero di componenti eletti non inferiore a quattro e non superiore a dieci, scelti fra soggetti professionalmente competenti, per specifica preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente. Valgono comunque le disposizioni del comma 4.
Art. 5. 
(Certificato urbanistico)
1. 
In tutti i comuni, l'autorità comunale, su richiesta del proprietario, o del titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di compiere attività edilizie, rilascia il certificato urbanistico relativo all'immobile o all'area interessata.
2. 
Il certificato indica, in sintesi, le norme che incidono in modo specifico sull'immobile, sulla sua trasformazione e sul suo uso; le prescrizioni urbanistiche ed edilizie interessanti l'immobile stesso; le destinazioni d'uso ammesse; i vincoli che gravano sul bene o sull'area.
3. 
Il certificato urbanistico è rilasciato dall'autorità comunale entro sessanta giorni dalla domanda; esso descrive la condizione urbanistica ed edilizia dell'immobile al momento del rilascio, senza pregiudizio delle facoltà di variare tale condizione e senza obblighi di notifica dell'intervenuta variazione a carico del comune.
4. 
La richiesta del certificato urbanistico può essere formulata anche indipendentemente dall'esercizio di attività edilizie.
Art. 6.[10] 
(Variazioni essenziali al progetto approvato)
1. 
Ai sensi dell' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) si ha variazione essenziale al progetto approvato quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:
a) 
[mutamento della destinazione d'uso che implica incremento degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);]
[11]
b) 
[aumento in misura superiore al 30 per cento della cubatura o della superficie di solaio;]
[12]
c) 
[modifiche superiori al 20 per cento dei parametri urbanistico-edilizi relativi all'altezza e alla superficie coperta del progetto approvato; ]
[13]
d) 
violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attiene a fatti procedurali;
e) 
modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento e la riduzione della distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade rispetti i limiti normativamente disposti.
2. 
Non possono ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
3. 
Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo edilizio abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
Art. 6 bis.[14] 
(Tolleranze esecutive)
1. 
In attuazione di quanto previsto all' articolo 34, comma 2 ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia, se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. 
Fuori dai casi di cui al comma 1, costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.
3. 
A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) 
il minore dimensionamento dell'edificio;
b) 
la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
c) 
le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
d) 
la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
e) 
gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
4. 
(...)
[15]
5. 
Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni o segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali o, in assenza di tali atti e di nuovi interventi edilizi, attraverso adeguati atti di aggiornamento della effettiva condizione dell'immobile.
[16]
6. 
Ferma l'immediata efficacia delle tolleranze esecutive formalizzate al comma 3, con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, possono essere individuate ulteriori tolleranze esecutive.
[17]
Art. 7. 
(Accertamento della destinazione d'uso in atto)
1. 
La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza edilizia o dalla concessione o dall'autorizzazione e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.
Art. 8. 
(Mutamenti delle destinazioni d'uso)
1. 
Costituisce mutamento di destinazione d'uso, subordinato a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire, il passaggio, anche senza opere edilizie, dall'una all'altra delle seguenti categorie:
[18]
a) 
destinazioni residenziali;
b) 
destinazioni produttive, industriali, logistiche o artigianali;
[19]
c) 
destinazioni commerciali;
d) 
destinazioni turistico-ricettive;
e) 
destinazioni direzionali;
f) 
destinazioni agricole.
2. 
I comuni, se lo ritengono necessario, all'atto della predisposizione degli strumenti urbanistici, o con modifica a quelli vigenti approvata con le procedure dell' articolo 17, comma 7, della l.r. 56/1977 , come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41 , possono individuare, all'interno delle categorie del comma 1, ulteriori articolazioni delle destinazioni d'uso, il passaggio dall'una all'altra delle quali costituisce anch'esso, anche in assenza di opere edilizie, modifica di destinazione d'uso, da subordinare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
[20]
3. 
(...)
[21]
4. 
(...)
[22]
5. 
I mutamenti delle destinazioni d'uso, anche in assenza di opere edilizie, sono onerosi solo nei casi in cui si verifichi il passaggio dall'una all'altra delle categorie elencate al comma 1.
6. 
L'onerosità è commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d'uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario è tenuto al versamento dell'importo corrispondente al saldo, se positivo.
Art. 8 bis.[23] 
(Destinazioni d'uso temporanee)
1. 
Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali, e agevolare gli interventi di rigenerazione urbana di cui all' articolo 12 della legge regionale 16/2018 , il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di immobili, o parti di essi, per usi diversi da quelli consentiti; l'uso temporaneo può riguardare sia immobili privati che pubblici per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico e non comporta il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate; in assenza di opere edilizie è attuato senza titolo abilitativo.
2. 
L'uso temporaneo è consentito, previo rispetto dei requisiti igienico sanitari, ambientali e di sicurezza, se non compromette le finalità perseguite dalle destinazioni prevalenti previste dal PRG, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, prorogabili di altri due.
3. 
I criteri, i termini e le modalità di utilizzo degli spazi, di cui al comma 1, sono stabiliti con apposita convenzione approvata dal comune.
4. 
Nel caso di immobili pubblici, l'ente proprietario individua il gestore attraverso apposito bando o avviso pubblico.
[24]
5. 
Nel caso di bandi rivolti ai soggetti riferibili al terzo settore per l'assegnazione di immobili e spazi di cui al comma 1, i soggetti gestori devono comunque essere individuati tra quelli iscritti agli specifici registri regionali e nazionali previsti dalla normativa vigente.
6. 
Il comune nella convenzione può definire le eventuali opere di urbanizzazione minime necessarie e indispensabili all'uso temporaneo proposto; se le opere di cui al precedente periodo sono mantenute in quanto funzionali al successivo intervento di sviluppo di rigenerazione dell'area, il loro costo può essere scomputato dagli oneri di urbanizzazione dovuti per lo stesso intervento. La convenzione disciplina, altresì, le cause di decadenza dall'assegnazione di immobili. E' fatto salvo il successivo adeguamento degli strumenti urbanistici nel caso in cui le destinazioni d'uso temporanee diventino stabili, verificando la dotazione degli standard urbanistici.
7. 
Sono fatte salve le disposizioni del piano paesaggistico regionale (PPR) e dei piani d'area dei parchi e delle riserve naturali regionali, previste per gli immobili e gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
Art. 9.[25] 
(...)
Art. 10. 
(Colore ed arredo urbano)
1. 
Le determinazioni in tema di colore, di arredo urbano e simili, nei comuni che si dotano di tale disciplina, sono approvate dal consiglio comunale e inserite nel regolamento edilizio.
Art. 11. 
(Poteri dell'autorità comunale per l'applicazione del regolamento edilizio e sanzioni)
1. 
Il rispetto e l'applicazione delle norme e delle prescrizioni del regolamento edilizio comunale è assicurato dall'autorità comunale anche mediante l'esercizio dei poteri di coercizione ed, occorrendo, attraverso l'esecuzione d'ufficio delle necessarie opere, a spese dei contravventori.
2. 
La violazione delle disposizioni del regolamento edilizio è inoltre perseguita con sanzione amministrativa pecuniaria. Resta impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali, ove ne ricorrano le condizioni, e di eventuali ulteriori sanzioni di legge.
3. 
Chiunque violi le disposizioni del regolamento edilizio comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire cinque milioni.
4. 
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e il limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'incidenza della stessa sull'ambiente, alla misura del pericolo creato, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose.
5. 
Il proprietario dell'immobile o dell'area interessata dalla violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione stessa al pagamento della sanzione amministrativa e delle spese di cui al comma 1.
6. 
Il rapporto che ha accertato la violazione è presentato all'autorità comunale competente ad irrogare la sanzione.
7. 
Per quanto non disciplinato dalle presenti norme, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 12. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni non possono adottare varianti ai regolamenti edilizi vigenti, che conservano efficacia fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
2. 
La Regione restituisce ai comuni i regolamenti edilizi trasmessi per l'approvazione anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.
3. 
Il regolamento edilizio tipo uniforma le definizioni dei parametri e degli indici edilizi e urbanistici da rispettare nell'edificazione. Tali definizioni devono essere recepite dalle normative comunali.
4. 
I comuni dotati di piano regolatore generale, le cui norme definiscono i parametri e gli indici di cui al comma 3 in modo non conforme alle definizioni del regolamento edilizio tipo approvato dal Consiglio regionale, recepiscono in via transitoria nel regolamento edilizio comunale, anche mediante semplice norma di rinvio, le definizioni anzidette del piano regolatore generale.
5. 
I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni, le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale che approva il regolamento edilizio tipo, devono adeguarsi alle definizioni uniformate; tale adeguamento può avvenire anche con variante strutturale.
[26]
Art. 13. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) 
gli articoli 48 bis, 57, 65, 87 e 91 sexies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ;
c) 
gli articoli 45, 70 e 74 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 ;

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 luglio 1999
Enzo Ghigo 7

Note:

[1] Nel comma 3 dell'articolo 3 le parole "tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione" sono state sostituite dalle parole "tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sull'Albo pretorio on-line del comune" ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 2018.

[2] Il comma 5 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 138 della legge regionale 16 del 2017.

[3] Il comma 6 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 138 della legge regionale 16 del 2017.

[4] Il comma 7 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 138 della legge regionale 16 del 2017.

[5] Il comma 8 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 138 della legge regionale 16 del 2017.

[6] Il comma 9 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 138 della legge regionale 16 del 2017.

[7] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 del 2009.

[8] Nel comma 3 dell'articolo 4 le parole "eletti dal consiglio comunale" sono state sostituite dalle parole "nominati dal competente organo comunale" ad opera dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 20 del 2009.

[9] Il comma 5 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 20 del 2009.

[10] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 7 del 2022.

[11] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)».

[12] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)».

[13] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)».

[14] L'articolo 6 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 13 del 2020.

[15] Il comma 4 dell'articolo 6 bis è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 22 del 2020.

[16] Nel comma 5 dell'articolo 6 bis le parole ", 3 e 4" sono state sostituite dalle parole "e 3" ad opera del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 22 del 2020.

[17] Il comma 6 dell'articolo 6 bis è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 7 del 2022.

[18] Nel comma 1 dell'articolo 8 le parole "subordinato a concessione," sono state sostituite dalle parole "subordinato a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire" ad opera dal comma 1 dell'articolo 139 della legge regionale 16 del 2017.

[19] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 7 del 2022.

[20] Nel comma 2 dell'articolo 8 le parole "da subordinare ad autorizzazione" sono state sostituite dalle parole "da subordinare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)" ad opera dal comma 2 dell'articolo 139 della legge regionale 16 del 2017.

[21] Il comma 3 dell'articolo 8 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 139 della legge regionale 16 del 2017.

[22] Il comma 4 dell'articolo 8 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 del 2013.

[23] L'articolo 8 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 79 della legge regionale 13 del 2020.

[24] Nel comma 4 dell'articolo 8 bis le parole ", fatto salvo che si tratti di usi temporanei funzionali all'attuazione di interventi di recupero, i cui destinatari sono i residenti o le attività che devono essere temporaneamente trasferiti per esigenze di cantiere" sono state sopprese ad opera del comma 1 dell'articolo 112 della legge regionale 3 del 2023. Questa soppresione è avvenuta in modo indiretto con l'abrogazione dell'art. 44 della l.r. 7/2022 disposta dal comma 1 dell'articolo 112 della l.r 3/2023

[25] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera j) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.

[26] Nel comma 5 dell'articolo 12 dopo la parola "uniformate" sono state inserite le parole "; tale adeguamento può avvenire anche con variante strutturale." ad opera del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 3 del 2023.