La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 3 dell'articolo 3 le parole "tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione" sono state sostituite dalle parole "tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sull'Albo pretorio on-line del comune" ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 2018.
[2] Il comma 5 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 138 della legge regionale 16 del 2017.
[3] Il comma 6 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 138 della legge regionale 16 del 2017.
[4] Il comma 7 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 138 della legge regionale 16 del 2017.
[5] Il comma 8 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 138 della legge regionale 16 del 2017.
[6] Il comma 9 dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 138 della legge regionale 16 del 2017.
[7] Il comma 1 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 del 2009.
[8] Nel comma 3 dell'articolo 4 le parole "eletti dal consiglio comunale" sono state sostituite dalle parole "nominati dal competente organo comunale" ad opera dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 20 del 2009.
[9] Il comma 5 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 20 del 2009.
[10] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 7 del 2022.
[11] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)».
[12] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)».
[13] La Corte costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2024, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 10-7-2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)».
[14] L'articolo 6 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 13 del 2020.
[15] Il comma 4 dell'articolo 6 bis è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 22 del 2020.
[16] Nel comma 5 dell'articolo 6 bis le parole ", 3 e 4" sono state sostituite dalle parole "e 3" ad opera del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 22 del 2020.
[17] Il comma 6 dell'articolo 6 bis è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 7 del 2022.
[18] Nel comma 1 dell'articolo 8 le parole "subordinato a concessione," sono state sostituite dalle parole "subordinato a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire" ad opera dal comma 1 dell'articolo 139 della legge regionale 16 del 2017.
[19] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 7 del 2022.
[20] Nel comma 2 dell'articolo 8 le parole "da subordinare ad autorizzazione" sono state sostituite dalle parole "da subordinare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)" ad opera dal comma 2 dell'articolo 139 della legge regionale 16 del 2017.
[21] Il comma 3 dell'articolo 8 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 139 della legge regionale 16 del 2017.
[22] Il comma 4 dell'articolo 8 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 del 2013.
[23] L'articolo 8 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 79 della legge regionale 13 del 2020.
[24] Nel comma 4 dell'articolo 8 bis le parole ", fatto salvo che si tratti di usi temporanei funzionali all'attuazione di interventi di recupero, i cui destinatari sono i residenti o le attività che devono essere temporaneamente trasferiti per esigenze di cantiere" sono state sopprese ad opera del comma 1 dell'articolo 112 della legge regionale 3 del 2023. Questa soppresione è avvenuta in modo indiretto con l'abrogazione dell'art. 44 della l.r. 7/2022 disposta dal comma 1 dell'articolo 112 della l.r 3/2023
[25] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera j) del comma 2 dell'articolo 90 della legge regionale 3 del 2013.
[26] Nel comma 5 dell'articolo 12 dopo la parola "uniformate" sono state inserite le parole "; tale adeguamento può avvenire anche con variante strutturale." ad opera del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 3 del 2023.