La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2016.
[2] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "posti letto" sono state aggiunte le parole "anche nell'ottica del turismo sostenibile e del turismo accessibile" ad opera del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19 del 2018.
[3] La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2016.
[4] Il comma 5 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2016.
[5] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 del 2005.
[6] La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 19 del 2018.
[7] La lettera bter) del comma 1 dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 19 del 2018.
[8] Il comma 4 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 30 del 2009.
[9] Il comma 5 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 30 del 2009.
[10] Il comma 1 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2016.