La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2016.
[2] La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2016.
[3] Il comma 5 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2016.
[4] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 del 2005.
[5] Il comma 4 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 30 del 2009.
[6] Il comma 5 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 30 del 2009.
[7] Il comma 1 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 del 2016.