"Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica".
(B.U. 14 luglio 1999, n. 28)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte, in conformità degli indirizzi di programmazione nazionale e regionale, favorisce e sostiene lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
2.
Gli interventi sono attuati a favore delle attività imprenditoriali del turismo, del tempo libero e dei servizi che operano in stretta connessione ed integrazione dell'offerta turistica.
Art. 2.
(Integrazione dell'offerta turistica)
1.
I Comuni concorrono a sostenere, sviluppare, potenziare e riqualificare l'offerta turistica coordinando e sostenendo gli investimenti delle imprese turistiche e di tempo libero, nell'ottica del turismo sostenibile, mediante opere di riqualificazione primaria e secondaria.
2.
La Regione sostiene gli oneri derivanti dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'assetto e la riqualificazione delle aree sulle quali si sviluppano i singoli investimenti di cui all'articolo 4, mediante la corresponsione ai Comuni di contributi nella misura massima pari al 15 per cento del costo complessivo delle opere di riqualificazione.
Art. 3.
(Beneficiari)
1.
I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti no profit operanti nel settore del turismo, i privati proprietari di unità immobiliari da destinarsi ad alloggi vacanze, gli esercenti l'attività di "bed and breakfast", la ristorazione, le aziende agrituristiche ed i servizi a supporto delle attività del tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita.
[1]
2.
Ai fini della presente legge sono piccole e medie imprese quelle definite come tali dalle disposizioni dell'Unione europea.
Art. 4.
(Ambiti di intervento)
1.
Gli aiuti previsti dalla presente legge sono indirizzati a migliorare e potenziare l'offerta turistica e agrituristica favorendo la crescita dei sistemi turistici locali, l'integrazione, il completamento e l'equilibrio delle varie componenti dell'offerta attraverso:
a)
creazione di nuova ricettività;
b)
ampliamento della ricettività esistente;
c)
ristrutturazione di immobili già destinati all'uso ricettivo che determinino un incremento di posti letto;
d)
realizzazione di parcheggi a supporto delle strutture ricettive, anche mediante il recupero di immobili esistenti;
e)
creazione di ricettività di atmosfera;
f)
adeguamento a fini ricettivi di dimore storiche;
g)
creazione ed adeguamento di ricettività in case private da adibire all'esercizio di affittacamere, ai sensi del
titolo V della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31
(Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modifiche ed integrazioni;
h)
certificazione di qualità di strutture ricettive;
i)
realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo gestiti da imprese;
l)
acquisto di immobili finalizzati alla ricettività.
Art. 5.
(Programma annuale degli interventi)
1.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 31 ottobre di ciascun anno definisce il programma annuale degli interventi.
2.
Il programma annuale degli interventi, in conformità dei dettami del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'
articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59
), contiene:
a)
gli obiettivi di sviluppo dell'offerta turistica;
b)
le specifiche iniziative oggetto di finanziamento;
c)
le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali;
d)
i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi finanziari nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti alle piccole e medie imprese;
e)
il piano finanziario dei fondi a bilancio.
Art. 6.
(Azioni di indirizzo e coordinamento)
1.
La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione attraverso il programma annuale degli interventi di cui all'articolo 5 e ne coordina l'attuazione.
2.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce con il programma annuale degli interventi gli obiettivi specifici di ogni tipologia di intervento, le priorità, la categoria dei soggetti beneficiari. Definisce inoltre l'entità e le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, nonché le procedure per la rendicontazione e per il controllo della loro efficacia, e le ipotesi di revoca e di decadenza dei contributi.
3.
Gli interventi proposti sulla base del programma annuale sono esaminati sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, esecutività, sostenibilità ambientale nonchè sotto quello economico-finanziario.
4.
La gestione dei contributi é demandata all'ente strumentale Finpiemonte S.p.A. o ad Istituti di Credito, come previsto dal
d.lgs. 123/1998
, previa stipula di apposita convenzione.
5.
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, sulla base di propria istruttoria, approva la graduatoria degli interventi ammessi ai finanziamenti, provvedendo a pubblicare la graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 7.
(Aiuti alle imprese)
1.
Le agevolazioni previste dal programma annuale degli interventi sono concesse, entro il limite stabilito dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea, anche in forma cumulativa per ciascun intervento, secondo le seguenti tipologie:
a)
per l'effettuazione di investimenti immobiliari e mobiliari, le imprese del settore turistico alberghiero possono beneficiare di agevolazioni sui finanziamenti con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Tali agevolazioni possono essere erogate sotto forma di contributo in conto interessi, costituito da una percentuale del tasso di riferimento Unione Europea, sui finanziamenti bancari e sui leasing finalizzati alla realizzazione di investimenti. L'entità, la durata, comunque non superiore a 15 anni, la tipologia degli investimenti agevolabili e le modalità di erogazione del contributo sono definite con deliberazione della Giunta regionale con il Programma annuale degli interventi di cui all' articolo 5 della l.r. 18/1999 . Le procedure applicative sono definite da apposite convenzioni con gli Istituti di credito;
[2]
b)
contributi in conto capitale nella misura massima consentita dai regimi di aiuti approvati dalla Commissione europea, ivi compreso il regime di aiuto a finalità regionale di cui all'articolo 92, comma 3 del Trattato dell'Unione europea. Le percentuali di contribuzione sono applicate alla spesa ritenuta ammissibile contenuta nel programma annuale di cui all'articolo 5.
Art. 8.
(Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica)
1.
La Regione istituisce il fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal programma annuale di cui all'articolo 5.
2.
Il fondo è istituito presso l'ente strumentale Finpiemonte S.p.A. o presso Istituti di Credito, previa stipula di convenzione.
3.
Il fondo è costituito dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dai fondi conferiti dallo Stato, dalle disponibilità non utilizzate, dai rientri di capitale, dagli interessi e da ogni altra risorsa di soggetti pubblici e privati.
4.
Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione; tutte le somme residue e i rientri del fondo rotativo possono essere riutilizzati per le finalità di cui all'articolo 1 e, in particolare, per il sostegno di programmi annuali di intervento da approvarsi con provvedimento di Giunta regionale.
[3]
5.
Il fondo può essere costituito o alimentato con stanziamenti stabiliti con legge finanziaria.
[4]
Art. 9.
(Controlli, monitoraggio e vigilanza)
1.
La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli finalizzati alla corretta attuazione del programma annuale degli interventi e, se del caso, adotta provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse.
2.
La Finpiemonte S.p.A. o gli Istituti di Credito sono tenuti ad effettuare un monitoraggio trimestrale sullo stato di attuazione del programma annuale degli interventi e alla rendicontazione annuale degli investimenti realizzati e dei risultati conseguiti.
Art. 10.
(Relazione annuale)
1.
La Giunta regionale, sulla base dei dati forniti dalla Finpiemonte S.p.A. o gli Istituti di Credito in sede di monitoraggio e rendicontazione annuale, presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi del programma annuale degli interventi.
Art. 11.
(Divieto di cumulabilità)
1.
Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea per le medesime iniziative, salvo che ne venga fatta specifica previsione nel provvedimento di concessione o con successivo provvedimento ove si riscontri l'opportunità di garantire la realizzazione dell'iniziativa anche con l'integrazione di tutti gli interventi pubblici.
Art. 12.
(Vincolo di destinazione)
1.
Le iniziative finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per una durata minima di dieci anni.
2.
Il programma annuale di cui all'articolo 5 determina le modalità con cui viene garantito il vincolo, e le procedure per l'eventuale revoca del finanziamento da parte della Giunta regionale, previo recupero delle somme erogate, opportunamente rivalutate ai sensi dell'
articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217
(Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).
Art. 13.
(Agevolazioni per l'accesso al credito a favore di nuove imprese turistiche)
1.
La Regione agevola l'accesso al credito alle imprese turistiche di nuova costituzione e ai giovani fino ai trentacinque anni che svolgono già attività in ambito turistico.
2.
Le agevolazioni sono concesse mediante il concorso al fondo rischi di consorzi e di cooperative di garanzia collettiva fidi, operanti in ambito turistico sul territorio regionale.
3.
La Regione istituisce una riserva, non superiore al cinque per cento, del Fondo di riqualificazione turistica, a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, per il concorso al fondo garanzia rischi.
4.
Le modalità e le condizioni per l'utilizzo del fondo garanzia rischi sono definite nell'ambito della convenzione di cui al comma 4, dell'articolo 6, in conformità al Programma annuale degli interventi.
Art. 14.
(Norme transitorie e finali)
1.
Le domande per la concessione dei finanziamenti previsti dalla presente legge devono essere presentate alla Finpiemonte S.p.A. o Istituti di Credito entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 5.
2.
La procedura adottata è quella valutativa a graduatoria, così come prevista dall'
articolo 5, comma 2 del d.lgs. 123/1998
.
3.
La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea sulla legge.
Art. 15.
(Norme finanziarie)
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per l'anno finanziario 1999, di lire 40 miliardi per l'anno finanziario 2000 e di lire 20 miliardi per l'anno 2001.
2.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999 e seguenti viene istituito il seguente capitolo con la dotazione a fianco indicata:
a)
"Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica", con dotazione di lire 1,5 miliardi in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999, di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 20 miliardi per l'anno 2001.
3.
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 27170 del bilancio della Regione per l'anno 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001, relativamente agli anni 2000 e 2001.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 8 luglio 1999
Enzo Ghigo
Note:
[1] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22 del 2002.
[2] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 del 2005.
[3] Il comma 4 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 30 del 2009.
[4] Il comma 5 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 30 del 2009.