Art. 6.
1.
Restano riservate alla competenza della Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, le seguenti funzioni:
a)
legislazione, normative, disposizioni e direttive;
b)
indirizzo e coordinamento;
c)
programmazione settoriale e generale;
d)
rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre Regioni, con enti nazionali ed enti regionali;
e)
ripartizione delle disponibilità finanziarie agli enti locali per l'attuazione delle funzioni conferite e relativi indirizzi operativi;
f)
approvazione di programmi di attuazione di misure e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
g)
coordinamento delle rilevazioni statistiche comunitarie, nazionali e regionali;
h)
gestione e coordinamento del sistema informativo;
i)
rapporti con gli istituti esercenti il credito agrario;
l)
attuazione di programmi, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale.
l bis)
intimazione ed eventuale successiva riscossione coattiva mediante iscrizione al ruolo delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare in applicazione del regime delle quote latte, previa conclusione, da parte delle province, della fase istruttoria con individuazione dei soggetti debitori e delle relative somme dovute.
[4]
2.
Resta riservato alla Regione l'esercizio delle seguenti funzioni:
a)
interventi nel settore agroindustriale;
b)
valorizzazione delle produzioni agroalimentari, ivi comprese le attività promozionali e l'orientamento dei consumi;
c)
funzioni riguardanti l'offerta dei prodotti agricoli e la regolamentazione dei mercati ivi comprese le forme organizzative;
d)
definizione e ripartizione a livello subregionale dei quantitativi di riferimento in relazione alle politiche di regolamentazione delle produzioni;
e)
attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione, attività per i supporti regionali all'assistenza tecnica e alla divulgazione, nonchè, d'intesa con le Province, la formazione professionale e l'aggiornamento dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo e le attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;
f)
attività relative ai controlli e certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei vegetali e prodotti vegetali;
g)
funzioni, comprese la vigilanza e la tutela, in ordine ad enti, aziende, consorzi ed associazioni a carattere regionale e a livello interprovinciale;
h)
funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale;
i)
autorizzazioni in materia di produzione e vendita di materiale seminale ed embrionale;
l)
interventi e ripristini riguardanti l'irrigazione e la bonifica;
m)
interventi e ripristini riguardanti le infrastrutture agricole a livello interprovinciale e regionale o comunque di notevole rilevanza concernenti gli acquedotti rurali, la viabilità e l'elettrificazione rurale;
n)
interventi riguardanti l'energia rinnovabile;
o)
dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla
legge 14 febbraio 1992, n. 185
(Disciplina del fondo di solidarietà nazionale);
p)
attività di studio e ricerca per quanto attiene la fauna selvatica;
q)
predisposizione del calendario e del tesserino venatorio;
r)
attività di promozione di cultura faunistica;
s)
istituzione di centri regionali di riproduzione della fauna selvatica;
u)
ripartizione delle risorse finanziarie derivanti dalle tasse di concessione regionale in materia di caccia e pesca a soggetti pubblici e privati per attività di tutela, conservazione ed incremento della fauna selvatica, compreso il risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni agricole;
v)
approvazione dei piani di ripopolamento ed abbattimento in materia di caccia e pesca;
z)
rilascio di concessioni di aziende faunistico-venatorie ed agrituristiche venatorie;