Legge regionale n. 16 del 02 luglio 1999  ( Versione vigente )
"Testo unico delle leggi sulla montagna".
(B.U. 07 luglio 1999, n. 27)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
FINALITÀ. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.[1] 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel quadro delle finalità di cui all' articolo 44, ultimo comma, della Costituzione , in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), promuove la salvaguardia del territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane.
2. 
(...)
[2]
3. 
(...)
[3]
Art. 1 bis.[4] 
(Natura giuridica delle comunità montane)
1. 
Ai sensi dell' articolo 27, comma 1, del d.lgs. 267/2000 , le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. 
In base alle disposizioni dell'articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000 , possono far parte delle comunità montane anche comuni non montani, fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 ter, comma 2.
Art. 1 ter.[5] 
(Ambito di applicazione)
1. 
Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 3 ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in comunità montane a norma dell' articolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000 .
2. 
I comuni di cui all'articolo 1 bis, comma 2 non sono destinatari degli interventi e dei finanziamenti previsti ai capi VI e VII.
Art. 2. 
(Territori montani)
1. 
I territori montani della Regione Piemonte, individuati per Comune di appartenenza, sono elencati nell'allegato A alla presente legge.
Art. 3.[6] 
(Delimitazione delle zone omogenee)
1. 
In attuazione dell' articolo 7, comma 2, della l. 265/1999 la Regione dispone il riordino territoriale delle comunità montane, suddividendo i territori di cui all'articolo 2 in zone omogenee, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000 , e in particolare in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale.
2. 
Le zone omogenee sono le seguenti:
a) 
nella Provincia di Alessandria:
1) 
i comuni delle Valli Curone Grue Ossona: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino;
2) 
i comuni della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera;
3) 
i comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;
4) 
i comuni dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Spigno Monferrato, Terzo, Visone;
b) 
nella Provincia di Asti, i comuni della Langa Astigiana e Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;
c) 
nella Provincia di Biella:
1) 
i comuni della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno;
2) 
i comuni della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio;
3) 
i comuni della Valle del Cervo-La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;
4) 
i comuni dell'Alta Valle dell'Elvo: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena;
5) 
i comuni della Bassa Valle dell'Elvo: Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore;
6) 
i comuni delle Prealpi Biellesi: Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese;
d) 
nella Provincia di Cuneo:
1) 
i comuni della Bisalta: Beinette, Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Pianfei;
i comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Bagnolo Piemonte Barge, Brondello, Castellar, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront;
3) 
i comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo;
4) 
i comuni della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo;
5) 
i comuni della Valle Grana: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo;
6) 
i comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio;
7) 
i comuni delle Valli Gesso Vermenagna Pesio: Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante;
8) 
i comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì;
9) 
i comuni dell'Alta Valle Tanaro: Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola;
10) 
i comuni delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana: Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ceva, Cigliè, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola;
11) 
i comuni dell'Alta Langa: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Trezzo Tinella;
12) 
i comuni di Langa, Valli Belbo, Valli Bormida e Uzzone: Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Monesiglio, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida;
e) 
nella Provincia di Novara, i comuni dei due Laghi: Ameno, Armeno, Colazza, Massino Visconti, Miasino, Pisano, Nebbiuno;
f) 
nella Provincia di Torino:
1) 
i comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice;
2) 
i comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;
3) 
i comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo;
4) 
i comuni della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;
5) 
i comuni della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;
6) 
i comuni dell'Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere;
7) 
i comuni della Val Ceronda e Casternone: Fiano, Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella;
8) 
i comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù;
9) 
i comuni dell'Alto Canavese: Canischio, Cuorgnè, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rocca Canavese, S. Colombano Belmonte, Valperga;
10) 
i comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana;
11) 
i comuni della Val Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;
12) 
i comuni della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo;
13) 
i comuni della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco;
g) 
nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
1) 
i comuni delle Valli Antigorio e Formazza: Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo;
2) 
i comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;
3) 
i comuni della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola;
4) 
i comuni della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo;
5) 
i comuni della Valle Ossola: Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna;
6) 
i comuni del Cusio-Mottarone: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, S. Maurizio D'Opaglio, Stresa;
7) 
i comuni della Val Strona: Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona;
8) 
i comuni della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone;
9) 
i comuni dell'Alto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona;
10) 
i comuni della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro;
h) 
nella Provincia di Vercelli, i comuni della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.
3. 
La parte di territorio classificata montana di un comune escluso dalla comunità montana, mantiene la propria classificazione.
Art. 4. 
(Fasce altimetriche e di marginalità socio-economica)
1. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000 , nell'ambito territoriale delle singole Comunità montane sono individuate fasce altimetriche e di marginalità socio-economica così denominate:
[7]
a) 
classe 1: fascia ad alta marginalità;
b) 
classe 2: fascia a media marginalità;
c) 
classe 3: fascia a moderata marginalità.
2. 
La classificazione dei territori nelle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica avviene sulla base dei parametri indicati dall' articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000, tenendo conto, in particolare, degli andamenti demografici, del reddito e dei consumi della popolazione, delle dotazioni di servizi locali, della vocazione turistica.
[8]
3. 
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede alla classificazione e alla ripartizione su base comunale dei territori compresi nelle zone montane omogenee di cui all'articolo 3 nelle classi previste dal comma 1.
4. 
Tale classificazione è sottoposta a revisione triennale.
Art. 5.[9] 
(Costituzione della comunità montana)
1. 
Tra i comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 3, è costituita, in attuazione degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000 , la comunità montana.
2. 
La costituzione della comunità montana avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale. In tale provvedimento sono definite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della comunità montana, in armonia con i principi stabiliti dalla normativa in materia di enti locali.
Art. 6.[10] 
(Variazioni territoriali delle zone omogenee)
1. 
Le variazioni delle zone omogenee di cui all'articolo 3 sono disposte con legge regionale, sentite le Comunità montane ed i Comuni interessati, previa intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali di cui all' articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
2. 
Le leggi regionali che, nell'ambito dei territori montani di cui all'articolo 2, comma 1, istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei comuni esistenti ai sensi dell' articolo 15 del d.lgs. 267/2000 , dispongono altresì circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee.
[11]
3. 
(...)
[12]
Art. 7.[13] 
(...)
Art. 8.[14] 
(...)
Art. 9. 
(Finalità e funzioni della Comunità montana)
1. 
La Comunità montana, attraverso l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La Comunità montana concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale, tutela e valorizza la cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso un'adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità delle realtà montane.
2. 
Le comunità montane esercitano le funzioni amministrative ad esse delegate in forma associata dai comuni di riferimento. Esercitano altresì ogni altra funzione conferita dalle Province e dalla Regione. La comunità montana, in particolare:
[15]
a) 
gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge nazionale e regionale;
b) 
esercita, secondo le procedure previste dall'articolo 31, le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associativa;
c) 
realizza le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi annuali di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
d) 
concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano, anche attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel proprio piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Il piano territoriale provinciale e metropolitano, prima della definitiva approvazione, deve comunque essere sottoposto al parere obbligatorio delle Comunità montane interessate.
d bis) 
esercita le funzioni di consorzio di bonifica montana.
[16]
3. 
(...)
[17]
Art. 10. 
(Attribuzioni)
1. 
In applicazione dell' articolo 4 del d.lgs. 267/2000 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e della l.r. 34/1998 nell'organizzare, attraverso gli Enti locali, l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse locale, la legge regionale determina quelle da attribuire alla competenza delle Comunità montane, adeguando la scelta alla peculiarità del territorio montano.
[18]
Art. 11.[19] 
( Statuto )
1. 
La comunità montana adotta il proprio statuto nel rispetto della normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.
2. 
Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e definisce l'ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici, in armonia con i principi dettati dagli articoli 88 e seguenti del d.lgs. 267/2000 .
3. 
Nel quadro delle disposizioni statali e di quelle dettate dal capo II, lo statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi, la loro composizione, le rispettive competenze, nonchè, specificamente, le modalità di elezione dell'organo esecutivo.
4. 
Lo statuto disciplina le forme della collaborazione fra la comunità montana, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
5. 
Lo statuto determina infine le forme e i modi di partecipazione e rappresentanza dei comuni non montani inclusi nella zona omogenea.
6. 
Lo statuto determina altresì la sede e la denominazione dell'ente.
Art. 12.[20] 
(Adozione dello Statuto )
1. 
Lo statuto è approvato dall'organo rappresentativo della comunità montana.
2. 
Nella predisposizione dello statuto la comunità montana valuta le relazioni funzionali con gli statuti dei comuni che la costituiscono.
3. 
Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'organo rappresentativo. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello statuto.
4. 
Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 13.[21] 
(...)
Capo II. 
ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA
Art. 14.[22] 
(Organi della Comunità montana)
1. 
La comunità montana è dotata di un organo rappresentativo, di un organo esecutivo e di un presidente.
Art. 15.[23] 
(Organo rappresentativo)
1. 
L'organo rappresentativo della comunità montana svolge un ruolo di indirizzo e controllo.
2. 
L'organo rappresentativo è composto dai rappresentanti di ciascuno dei comuni montani e parzialmente montani ricadenti nella zona omogenea. Possono far parte dell'organo rappresentativo anche rappresentanti di comuni non montani inclusi nella zona omogenea, secondo quanto previsto dallo statuto a norma dell'articolo 11, comma 5.
3. 
Il numero dei rappresentanti che ciascun comune elegge in seno all'organo rappresentativo è definito dallo statuto della comunità montana; tale numero non è superiore a tre.
4. 
I rappresentanti dei comuni sono eletti con il sistema del voto limitato ad una preferenza, in modo da garantire la rappresentatività delle minoranze, ai sensi dell' articolo 27, comma 2, del d.lgs. 267/2000 .
5. 
In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i rappresentanti del comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale e di fusione di comuni facenti parte della comunità montana.
6. 
Le norme per il funzionamento dell'organo rappresentativo e le relative competenze sono stabilite dallo statuto della comunità montana.
Art. 16.[24] 
(...)
Art. 17.[25] 
(Durata in carica e rinnovo dell'organo rappresentativo)
1. 
L'organo rappresentativo della comunità montana dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dell'organo rappresentativo della comunità montana.
2. 
L'organo rappresentativo della comunità montana si intende rinnovato con l'avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati.
3. 
La convocazione della prima seduta del nuovo organo rappresentativo è disposta dal presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla comunità montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.
4. 
La seduta di cui al comma 3 è presieduta dal consigliere più anziano di età.
5. 
I rappresentanti dei comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica nell'organo rappresentativo della comunità montana sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del comune dei propri rappresentanti.
6. 
Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dell'organo rappresentativo della comunità montana, l'organo rappresentativo della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 18.[26] 
(...)
Art. 19.[27] 
(Organo esecutivo)
1. 
A norma dell' articolo 47 del d.lgs. 267/2000 , l'organo esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo statuto .
2. 
Il numero dei componenti dell'organo esecutivo non è superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei componenti l'organo rappresentativo; in ogni caso non può superare il numero di 12.
3. 
Lo statuto stabilisce le competenze, il numero dei componenti e le modalità di elezione dell'organo esecutivo della comunità montana.
Art. 20.[28] 
(...)
Art. 21.[29] 
(...)
Art. 22.[30] 
(...)
Art. 23.[31] 
(...)
Art. 24.[33] 
(...)
Art. 25. 
(Ufficio di Statistica)
1. 
Lo Statuto della Comunità montana prevede l'istituzione di un ufficio di statistica, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' articolo 24, legge 23 agosto 1988, n. 400 ), anche per le finalità di cui all'articolo 47, comma 1.
Capo IV. 
PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO. PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI. PROGETTI INTEGRATI DI INTERVENTO SPECIALE PER LA MONTAGNA
Art. 26. 
(Formazione, adozione ed approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico)
1. 
Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all' articolo 28 del d.lgs. 267/2000. .
[34]
2. 
Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. 
L'organo esecutivo della Comunità montana predispone il piano pluriennale di sviluppo socio-economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonchè delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.
[35]
4. 
L'organo rappresentativo della Comunità montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunità montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tal caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato è trasmessa dalla Comunità montana alla Presidenza della Giunta regionale.
[36]
5. 
La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.
Art. 27. 
(Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico)
1. 
Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico comprende tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la Comunità montana intende realizzare, nell'ambito della durata temporale dello stesso, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, delle funzioni attribuite, di quelle delegate, nonchè di quelle comunali da svolgere in forma associata. Il piano costituisce l'unitario strumento di programmazione della Comunità montana ed è redatto in forma sintetica secondo schemi predisposti, ai fini dell'omogeneità, dalla Giunta regionale.
2. 
Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1.
3. 
Al piano si raccordano gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalla normativa statale e regionale, affidati alla competenza della Comunità montana nell'ambito della sua validità temporale.
4. 
L'individuazione e la collocazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui all' articolo 28, comma 4 del d.lgs. 267/2000 , le quali concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano. Alle suddette indicazioni i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, ai sensi dell' articolo 20, comma 6 del d.lgs. 267/2000 e della legge urbanistica regionale vigente.
[37]
5. 
Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è corredato da una tavola denominata ''carta di destinazione d'uso del suolo '' contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.
6. 
La carta di cui al comma 5, elaborata in scala 1:25.000, individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.
7. 
La carta di cui al comma 5 concorre alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano ai sensi dell' articolo 9 ter, comma 2, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 28. 
(Programmi annuali operativi)
1. 
Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
2. 
Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.
3. 
Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui all' articolo 34 del d.lgs. 267/2000.
[38]
Art. 29. 
(Progetti integrati)
1. 
La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati presentati entro il 31 marzo di ogni anno dalle Comunità montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, nonchè la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.
2. 
Alla realizzazione dei progetti integrati possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
3. 
I rapporti e gli impegni per la realizzazione di progetti integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposita convenzione stipulata fra le parti. Qualora concorrano al finanziamento soltanto altri enti pubblici, la convenzione si intende sostituita dalle deliberazioni degli organi competenti degli enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno.
[39]
4. 
La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilità e priorità dei progetti integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura massima dell'intervento, tenendo conto:
[40]
a) 
della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
b) 
dei benefici ambientali che ne derivano;
c) 
della localizzazione rispetto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica di cui all'articolo 4.
4 bis. 
La graduatoria dei progetti integrati viene approvata su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, effettuata sulla base dei criteri di cui al comma 4.
[41]
5. 
Il nucleo di valutazione tecnica può disporre l'audizione delle Comunità montane proponenti.
6. 
(...)
[42]
Capo V. 
RAPPORTI ISTITUZIONALI CONTROLLI
Art. 30.[43] 
(Convenzioni)
1. 
La Regione promuove i rapporti convenzionali tra la comunità montana ed il comune parzialmente montano escluso dalla medesima in attuazione dell' articolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000 , per la realizzazione, da parte della comunità montana, degli interventi speciali per la montagna, in forza di normative dell'Unione europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del comune interessato.
2. 
La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la comunità montana ed il comune interessato.
Art. 31. 
(Gestione da parte della Comunità montana di funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata)
1. 
I Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 2 organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di Comunità montana.
2. 
I Comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di Comunità montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.
3. 
(...)
[44]
4. 
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonchè gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.
5. 
I comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che il conferimento alla comunità montana di funzioni proprie o conferite, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell' articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (recante disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna), anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 4 della l. 93/1981 , sono regolati da apposita convenzione.
[45]
6. 
Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti locali, costituiti ai sensi dell' articolo 31 del d.lgs. 267/2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana.
[46]
7. 
La Comunità montana non può partecipare a Consorzi qualora facciano parte dei medesimi tutti i Comuni che la costituiscono.
8. 
Ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000, le Comunità montane, singolarmente o in consorzio con altri enti montani, esercitano in forma associata le funzioni comunali, nonchè la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni, con particolare riguardo ai seguenti settori:
[47]
a) 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; disincentivo alla produzione, riduzione, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione a fini energetici dei rifiuti tossico-nocivi e degli oli esausti di origine domestica, delle macerie e degli inerti;
b) 
organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;
c) 
organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
d) 
realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani, nonchè gestione delle attività socio-assistenziali ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali);
e) 
realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;
f) 
realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo;
g) 
organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;
h) 
realizzazione delle funzioni di cui all' articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modifiche ed integrazioni, relative alla progettazione, all'appalto e alla direzione lavori di opere pubbliche e di opere tecnico-manutentive del territorio.
9. 
I Comuni possono delegare alle Comunità montane la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovraccomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
10. 
La Regione riconosce priorità nell'assegnazione di finanziamenti ai servizi svolti in forma associata dalle Comunità montane.
Art. 32.[48] 
(...)
Art. 33. 
(Servizi. Forme associative di cooperazione)
1. 
La Comunità montana costituisce, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e consorzi. Può altresì partecipare a società per azioni in relazione alla natura del servizio da erogare.
2. 
Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 30, 31 e 114 del d.lgs. 267/2000 .
[49]
Art. 34.[50] 
(...)
Art. 35.[51] 
(...)
Art. 36. 
(Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane)
1. 
È costituita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane quale organo consultivo della Giunta regionale. Della Conferenza fanno parte i Presidenti delle Comunità montane, la Giunta esecutiva della Delegazione regionale dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, enti montani (UNCEM) e due rappresentanti dell'Unione Province piemontesi (UPP).
2. 
La Conferenza è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Giunta regionale.
Capo VI. 
PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE
Art. 37. 
(Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale)
1. 
Le Comunità montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana ad esse trasferite dalla legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle Comunità montane delle funzioni in materia di bonifica montana), individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino idrografico di competenza. Esse formano a tal fine un programma pluriennale; in tale programma sono compresi anche i territori montani limitrofi non ricadenti nella Comunità montana che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico.
2. 
Le Comunità montane predispongono il programma di interventi di cui al comma 1 promuovendo conferenze di servizi ai sensi dell' articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, con la Regione e l'Autorità di bacino di cui all' articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).
3. 
Alle Comunità montane è demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale previsti dal programma pluriennale di cui al comma 1.
4. 
La sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e può essere realizzata secondo le modalità previste all' articolo 17 della l. 97/1994 .
5. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 38. 
(Gestione del patrimonio forestale)
1. 
Le Comunità montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato agendo attraverso:
a) 
apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
b) 
accordi di programma con enti pubblici;
c) 
eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;
d) 
attuazione di quanto disposto dall' articolo 9, comma 3, della l. 97/1994 .
2. 
Le Comunità montane svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine svolgono le seguenti attività:
a) 
manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;
b) 
mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.
3. 
Le Comunità montane, su delega dei Comuni, gestiscono le proprietà silvo-pastorali dei Comuni stessi.
4. 
Le Comunità montane possono affidare la realizzazione delle attività di cui al comma 3 ai soggetti di cui all' articolo 17 della l. 97/1994 , nei limiti e con le modalità di cui al medesimo articolo.
5. 
La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera, anche tramite il conferimento della delega alle Comunità montane.
Art. 39. 
(Piccole opere di manutenzione ambientale)
1. 
Le Comunità montane, anche in applicazione dell' articolo 7 della l. 97/1994 , possono concedere contributi fino ad un massimo del settantacinque per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali.
2. 
Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.
3. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi del presente articolo.
39 bis.[52] 
(Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane)
1. 
A partire dall'anno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefori, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di una comunità montana, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione all'attraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.
2. 
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravità ovvero muniti di forza motrice.
Art. 40. 
(Difesa dalle valanghe)
1. 
Le Comunità montane costituiscono, ai sensi dell'articolo 33, Commissioni locali valanghe per l'esercizio dell'attività di controllo dei fenomeni nivologici ed al fine di segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico.
2. 
Le Commissioni di cui al comma 1 devono svolgere l'attività di controllo sulla base della metodologia indicata dal competente Settore regionale.
3. 
La Regione Piemonte, con apposito regolamento, fornisce le modalità di costituzione e gestione delle Commissioni.
Art. 41. 
(Incentivi per l'insediamento nelle zone montane)
1. 
Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica in Comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
2. 
Il beneficiario dei contributi di cui al comma 1 deve impegnarsi per un decennio a non modificare residenza e dimora abituale e a non trasferire l'attività economica, pena la revoca del beneficio concesso ed il recupero del contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali.
3. 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei Comuni montani con meno di mille abitanti appartenenti alla classe 1, e nelle località abitate non capoluogo con meno di cinquecento abitanti appartenenti alle classi 1 e 2 di cui all'articolo 4 della presente legge.
4. 
Le Comunità montane, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare contributi al fine di favorire i collegamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.
5. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di concessione e la misura massima del contributo per ogni tipo di intervento; tale determinazione è soggetta a revisione biennale. Le Comunità montane stabiliscono di conseguenza l'entità del contributo. Tale entità può essere diversificata per sub aree in relazione alle loro caratteristiche.
Art. 42. 
(Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori)
1. 
Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell' articolo 13, comma 4, della l. 97/1994 , la Regione e la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (Provvedimenti a favore di varie Regioni d'Italia meridionale e delle isole), accordano la preferenza del finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) 
coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nelle zone montane;
b) 
eredi considerati affittuari, ai sensi dell' articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della l. 97/1994 ;
c) 
cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il trenta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni residenti in Comuni montani.
2. 
Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane possono concedere, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta di terreni.
Art. 42 bis.[53] 
(Compendio unico agricolo di montagna)
1. 
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 5 bis della l. 97/1994 , il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purchè destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori delle comunità montane, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:
a) 
a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;
b) 
a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'articolo 42 ter, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.
Art. 42 ter.[54] 
(Superficie minima indivisibile)
1. 
La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 6, della l. 97/1994 , rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 42 bis.
2. 
Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di cinque ettari.
Art. 43. 
(Turismo rurale in ambiente montano)
1. 
Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le Comunità montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.
2. 
Le Comunità montane promuovono progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli Enti di gestione delle aree protette.
3. 
A tal fine la Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale, individua le caratteristiche del turismo rurale nella montagna piemontese.
4. 
Le Comunità montane possono concedere incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico paesaggistico e architettonico, nonchè per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.
5. 
La concessione degli incentivi di cui al comma 4 è subordinata al rispetto del principio comunitario del ''de minimis ''.
Art. 44. 
(Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane)
1. 
La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna piemontese.
2. 
Le Comunità montane definiscono, nell'ambito del proprio programma operativo annuale, gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Giunta regionale e individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi.
3. 
L'erogazione di eventuali contributi nell'ambito degli interventi e delle azioni previste dal comma 2 è subordinata al rispetto del principio comunitario del "de minimis".
Art. 45. 
(Trasporti)
1. 
Per i Comuni montani con meno di cinquemila abitanti nonchè per le località abitate con meno di cinquecento abitanti comprese in Comuni montani aventi più di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità montane, su delega dei Comuni, provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.
2. 
Il trasporto pubblico di cui al comma 1, è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, agli invalidi ed agli anziani.
3. 
Le Comunità montane delegate possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche a territori limitrofi, anche se non compresi nelle Comunità montane.
4. 
L'organizzazione del servizio è definita da un apposito regolamento approvato dal Consiglio della Comunità montana a norma dell' articolo 23 della l. 97/1994 .
5. 
La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunità montane delegate, nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio.
6. 
Le Comunità montane delegate possono concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.
7. 
I compiti di cui all' articolo 23 della l. 97/1994 , attribuiti alla Regione, sono delegati alle Comunità montane competenti per territorio. Il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Comunità montane è subordinato al nullaosta preventivo della Provincia competente per territorio.
Art. 46. 
(Valorizzazione della cultura della montagna piemontese)
1. 
La Regione riconosce nei valori affermati dalla cultura tradizionale piemontese e dalle culture delle minoranze etniche, linguistiche e religiose il mezzo fondamentale per rendere la gente di montagna consapevole delle proprie origini e della propria identità e protagonista attiva dello sviluppo socio-economico.
2. 
La Regione, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane, provvede ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana piemontese.
Art. 47. 
(Informatizzazione)
1. 
Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunità montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dell' articolo 24 della l. 97/1994 , in collaborazione con le Province, i Comuni e gli uffici periferici dell'amministrazione pubblica.
2. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico e per determinare i relativi finanziamenti.
3. 
La Giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione econonomica (CIPE), definisce direttive per il decentramento, nei Comuni montani, di attività e servizi ai sensi dell' articolo 14 della l. 97/1994 .
Art. 48. 
(Servizio scolastico)
1. 
I Comuni e le Comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.
2. 
Le Comunità montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.
3. 
Le Comunità montane possono concedere contributi per il mantenimento delle strutture scolastiche materne, elementari e medie sul loro territorio.
Art. 48 bis.[55] 
(Principi per la determinazione dell'ammontare dei costi e dei finanziamenti per interventi in zone montane)
1. 
Nella determinazione dell'ammontare dei finanziamenti per opere pubbliche o di interesse pubblico, o comunque realizzate con l'apporto di fondi di origine pubblica, si tiene conto delle particolari condizioni e delle peculiarità delle zone montane interessate da dette opere.
2. 
In particolare, la quantificazione dei costi, a misura o complessivi, per la realizzazione di opere infrastrutturali nelle zone montane e la commisurazione dei relativi limiti massimi di finanziamento, sono adeguatamente differenziate rispetto alle analoghe grandezze riferite alle zone montane.
Art. 49. 
(Individuazione delle località abitate)
1. 
L'individuazione dei comuni montani con meno di mille abitanti e delle località abitate aventi meno di cinquecento abitanti ricomprese negli altri comuni montani, deliberata ai fini dell'applicazione dell' articolo 16 della l. 97/1994 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale da parte della Giunta regionale.
Capo VII. 
FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 50. 
(Fondo regionale per la montagna)
1. 
È istituito il fondo regionale per la montagna. Alla copertura finanziaria di tale fondo si provvede, destinando a tal fine:
a) 
una quota del venti per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente ed eventuali altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;
b) 
la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna di cui all' articolo 2 della l. 97/1994 ed eventuali altre risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato;
c) 
il cinquanta per cento dei proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dell' articolo 14, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche);
d) 
i finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali per lo sviluppo delle zone montane.
d bis) 
i finanziamenti previsti dalla l.r. 16/2000 , per i comuni collinari aventi diritto compresi nella perimetrazione della comunità montana.
[56]
2. 
In attuazione di quanto previsto dal comma 1, nello stato di previsione della spesa vengono istituiti appositi capitoli, per i quali è possibile lo storno compensativo con atto amministrativo, con le seguenti denominazioni:
a) 
''Fondo regionale per la montagna: risorse regionali '';
b) 
''Fondo regionale per la montagna: risorse regionali spese '';
c) 
''Fondo regionale per la montagna: risorse statali vincolate '';
d) 
''Fondo regionale per la montagna: risorse comunitarie ''.
Art. 51. 
(Utilizzo del fondo regionale per la montagna)
1. 
Le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente:
a) 
il settanta per cento è ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:
1) 
il trenta per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
2) 
il settanta per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone montane;
b) 
una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante spese o contributi ad enti e privati, per le finalità di cui all'articolo 1;
c) 
la restante parte viene utilizzata per il finanziamento dei progetti integrati di cui all'articolo 29.
2. 
Per la copertura delle spese correnti di funzionamento, le Comunità montane possono destinare una quota non superiore al dieci per cento delle risorse ripartite ai sensi del comma 1, lettera a).
3. 
Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il programma delle iniziative di cui al comma 1, lettera b) che intende attuare nell'anno.
Art. 52. 
(Riparto dei fondi statali della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche e integrazioni)
1. 
I fondi assegnati alla Regione ai fini della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), così come successivamente modificata ed integrata, sono ripartiti tra le Comunità montane per la redazione e l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico, secondo i seguenti criteri:
a) 
cinque decimi in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
b) 
cinque decimi in proporzione diretta alla superficie delle zone montane.
2. 
Il riparto di cui al comma 1 è determinato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 53. 
(Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunità montane)
1. 
Alle Comunità montane, per le spese di funzionamento dei loro uffici, è concesso un contributo nella misura annua di lire 6 milioni.
2. 
È concesso inoltre un contributo aggiuntivo di lire 500 per ogni ettaro di superficie delle zone classificate montane ai sensi di legge e di lire 500 per ogni abitante residente nelle stesse zone montane in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione.
3. 
Al fine dell'applicazione dei commi 1 e 2, il corrispondente stanziamento di spesa è determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.
Capo VIII. 
OSSERVATORIO REGIONALE SULLA MONTAGNA
Art. 54. 
(Finalità)
1. 
La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge, promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del territorio montano piemontese.
2. 
A tal fine la Giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per la conoscenza delle caratteristiche socio-economiche, ambientali e territoriali del territorio montano nonchè quelli relativi all'attuazione dei piani, programmi e interventi indirizzati alla tutela delle risorse territoriali e allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.
Art. 55. 
(Osservatorio regionale sulla montagna)
1. 
Per la realizzazzione delle attività di cui all'articolo 54, presso l'Assessorato all'economia montana e alle foreste della Regione Piemonte è istituito l'Osservatorio regionale sulla montagna, la cui struttura organizzativa è definita dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. 
L'Osservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al territorio montano, tenendo conto delle politiche comunitarie, nazionali e regionali a favore della montagna e contribuisce alla redazione della relazione annuale sullo stato della montagna prevista dall' articolo 24 della l. 97/1994 .
3. 
Per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio, la Giunta regionale si avvale della collaborazione dell'Istituto ricerche economico-sociali (IRES), dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA) e dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA) nonchè, per compiti altamente specializzati, di esperti esterni.
4. 
L'Osservatorio concorre, con la propria attività:
a) 
alla programmazione regionale;
b) 
alla valutazione dell'efficacia degli interventi comunitari, nazionali e regionali interessanti la montagna piemontese;
c) 
alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione e alle problematiche del territorio montano piemontese, allo scopo di migliorarne la conoscenza.
5. 
A tal fine l'Osservatorio:
a) 
cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla montagna, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili ed attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
b) 
promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni;
c) 
realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini o monografie di approfondimento su temi di particolare rilevanza;
d) 
svolge attività di informazione socio-economica anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con gli enti e le associazioni interessate.
Art. 56. 
(Sistema informativo regionale sulla montagna)
1. 
Il sistema informativo regionale sulla montagna (SIREM) ha sede presso l'Assessorato all'economia montana e alle foreste della Regione Piemonte; esso assicura le basi dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'Osservatorio.
2. 
Il SIREM persegue i seguenti obiettivi:
a) 
promuovere il coordinamento dei sistemi informativi già istituiti nella Regione Piemonte, al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'Osservatorio;
b) 
acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi informativi di cui alla lettera a) e dalle strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e la gestione di un apposito centro di documentazione;
c) 
aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui all'articolo 55, comma 5, lettera c).
Art. 57. 
(Programma di attività annuale)
1. 
Al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel presente capo coerentemente alle finalità della programmazione regionale, l'Osservatorio regionale sulla montagna predispone entro il mese di settembre di ogni anno un programma di attività, da svolgersi nell'anno successivo, corredato da apposito preventivo finanziario.
2. 
(...)
[57]
Capo VIII bis.[58] 
DISCIPLINA CONSEGUENTE AL RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITÀ MONTANE
Art. 57 bis.[59] 
(Provvedimenti conseguenti al riordino territoriale delle comunità montane)
1. 
A seguito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 2, il Presidente della Giunta regionale può adottare ogni atto necessario alla successione delle nuove comunità montane nei rapporti giuridici facenti capo a quelle preesistenti, tenendo conto, ai fini della suddivisione delle risorse, dei criteri previsti dall'articolo 51 per il riparto del fondo regionale della montagna.
2. 
Le comunità montane ridelimitate per effetto di disposizioni di riordino territoriale, provvedono all'adeguamento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 26 entro un anno dalla costituzione.
Art. 57 ter.[60] 
(Composizione provvisoria dell'organo rappresentativo)
1. 
Fino all'entrata in vigore degli statuti adottati a norma dell'articolo 12, l'organo rappresentativo è costituito da tre rappresentanti eletti dai consigli di tutti i comuni inseriti nella comunità montana.
2. 
I comuni devono adottare entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, l'atto di nomina dei propri rappresentanti in comunità montana.
3. 
È facoltà del consiglio comunale, nell'adozione dell'atto di cui al comma 2, confermare i rappresentanti uscenti ovvero procedere all'elezione di nuovi rappresentanti.
4. 
La seduta di ricostituzione dell'organo rappresentativo della comunità montana è convocata dal Presidente o dal Commissario, non appena ricevuti gli atti di cui al comma 2.
Art. 57 quater.[61] 
(Composizione provvisoria dell'organo esecutivo)
1. 
Nella seduta di cui all'articolo 57 ter, comma 4, l'organo rappresentativo provvede alla elezione dell'organo esecutivo, del presidente e del vice presidente.
2. 
L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l'organo rappresentativo, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente, di vice presidente e di componenti dell'organo esecutivo. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente.
3. 
L'elezione avviene secondo le norme dello Statuto . Nel caso non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, l'organo rappresentativo è sciolto secondo le procedure previste dall' articolo 141 del d.lgs. 267/2000 .
4. 
Fino all'approvazione dei nuovi statuti, la composizione numerica dell'organo esecutivo della comunità montana resta quella prevista dagli statuti di ciascuna comunità montana.
Art. 57 quinquies.[62] 
(Provvedimenti conseguenti alla costituzione di nuove comunità montane)
1. 
Nel caso di costituzione di nuove comunità montane che derivino dalla fusione o dalla scissione di comunità montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, oltre ad assumere i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2 e di cui all'articolo 57 bis, con proprio decreto, nomina un commissario per ciascuna delle comunità preesistenti.
2. 
Il commissario viene individuato, di norma, tra i sindaci dei comuni componenti la comunità montana ed assume i poteri degli organi delle stesse sino all'insediamento degli organi rappresentativi delle nuove comunità ed all'elezione degli organi esecutivi e del presidente, effettuate con le procedure di cui agli articoli 57 ter e 57 quater.
Capo IX. 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 58. 
(Norme abrogative)
1. 
Sono abrogati:
a) 
l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 (Aggiornamento ed integrazione della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 avente per oggetto: ''Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane ''), a partire dalla data in cui esplica la sua efficacia, ai sensi dell'articolo 60, la delimitazione delle zone montane omogenee prevista dall'articolo 3 della presente legge;
c) 
la legge regionale 22 giugno 1981, n. 22 (Aggiornamento dell' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 . Modificazione della zona montana omogenea n. 11 dei Comuni delle Valli Monregalesi (Provincia di Cuneo), a partire dalla data di cui alla lettera a), n. 1);
d) 
la legge regionale 15 gennaio 1982, n. 1 (Integrazione agli articoli 5 e 6 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 , concernente ''Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane '');
e) 
la legge regionale 30 marzo 1982, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 concernente: "Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane");
f) 
la legge regionale 11 gennaio 1983, n. 2 (Modifica dell' articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17 , concernente: ''Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità montane '');
g) 
la legge regionale 3 settembre 1986, n. 40 (Comunità montane. Integrazioni delle norme in materia di garanzia fidejussoria di cui alla l.r. n. 50/79 , articolo 3);
h) 
la legge regionale 19 dicembre 1991, n. 60 (Contributo straordinario alle Comunità montane);
i) 
la legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 (Ordinamento delle Comunità montane);
l) 
la legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 (Modificazioni alla legge ''Ordinamento delle Comunità montane '' approvata dal Consiglio regionale in data 12 maggio 1992);
m) 
la legge regionale 11 aprile 1995, n. 54 (Individuazione delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica nell'ambito delle Comunità montane. Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 ), a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 3;
n) 
la legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 (Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 , già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 );
o) 
la legge regionale 6 agosto 1996, n. 58 (Sostituzione dell'articolo 11 e del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 ''Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 '' già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 );
p) 
la legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2 (Modifiche della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 ''Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 , '' così come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1996, n. 58 );
q) 
la legge regionale 21 gennaio 1998, n. 4 (Modificazioni alla legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 ''Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 '', così come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2 );
r) 
la legge regionale 28 luglio 1998, n. 19 (Modifica dell' articolo 38 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 ''Ordinamento delle Comunità montane ''. Sostituzione del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 ''Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 '', così come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 1998, n. 4 ).
2. 
È inoltre abrogata ogni altra norma o disposizione regionale in contrasto con la presente legge.
Art. 59. 
(Oneri finanziari)
1. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.
Art. 60. 
(Norma transitoria)
1. 
Le disposizioni di cui all'articolo 3 che modificano la delimitazione delle zone omogenee vigente alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano la loro efficacia dopo la scadenza dell'attuale mandato amministrativo ovvero con il rinnovo dei Consigli delle Comunità montane. Fino a tale data resta operante la delimitazione in atto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 luglio 1999
Enzo Ghigo

Allegato A 

(TERRITORI MONTANI DELLA REGIONE PIEMONTE, INDIVIDUATI PER COMUNE DI APPARTENENZA (ARTICOLO 2).) I Comuni il cui territorio è interamente montano vengono elencati senza alcuna specificazione.

Per i Comuni il cui territorio è parzialmente montano vengono indicati i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio montano, ovvero i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio non montano; in quest'ultimo caso il territorio montano è individuato per differenza.

Provincia di Alessandria:

Albera Ligure Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p; dal 17 al 27) Avolasca Borghetto Borbera Bosio Brignano Frascata Cabella Ligure Cantalupo Ligure Carrega Ligure Carrosio Cartosio Casaleggio Boiro Casasco Cassinelle Castellania Castelletto d'Erro Cavatore Costa Vescovato Denice Dernice Fabbrica Curone Fraconalto Garbagna Gremiasco Grondona Lerma Malvicino Merana Molare Momperone Mongiardino Ligure Monleale Montacuto Montechiaro d'Acqui Montegioco Montemarzino Morbello Mornese Pareto Ponzone Pozzol Groppo Roccaforte Ligure Rocchetta Ligure San Sebastiano Curone Serravalle Scrivia (territori montani: 13; 16p) Spigno Monferrato Stazzano Tagliolo Monferrato Vignole Borbera Voltaggio

Provincia di Asti:

Bubbio Cassinasco Cessole Loazzolo Mombaldone Monastero Bormida Olmo Gentile Roccaverano San Giorgio Scarampi Serole Sessame Vesime

Provincia di Biella:

Ailoche Andorno Micca Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p; 21p; 33p; 35; 36; 37p; 39p; dal 68 al 75) Bioglio Callabiana Camandona Camburzano Campiglia Cervo Caprile Casapinta Cerreto Castello Coggiola Cossato (territori montani: dall'1 al 15; 16p; dal 17 al 21; 22p; 23p; 24p) Crevacuore Crosa Curino Donato Graglia Lessona (territori montani: 1; 3p; 4; 5; 7) Magnano Mezzana Mortigliengo Miagliano Mongrando Mosso Muzzano Netro Occhieppo Inferiore Occhieppo Superiore Pettinengo Piatto Piedicavallo Pollone Portula Pralungo Pray Biellese Quaregna Quittengo Ronco Biellese Rosazza Sagliano Micca Sala Biellese San Paolo Cervo Selve Marcone Soprana Sordevolo Sostegno Strona Tavigliano Ternengo Tollegno Torrazzo Trivero Valdengo Vallanzengo Valle Mosso Valle S.Nicolao Veglio Vigliano Biellese (territori montani: dall'1 all'8) Zimone Zubiena Zumaglia

Provincia di Cuneo:

Acceglio Aisone Albaretto della Torre Alto Argentera Arguello Bagnasco Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal 33 al 35) Barge (territori non montani: dall'1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59) Battifollo Bellino Belvedere Langhe Benevello Bergolo Bernezzo Bonvicino Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall'1 al 9; 14p; dal 15 al 18) Borgomale Bosia Bossolasco Boves (territori non montani: dall'1 al 12; 16p; 17p; dal 20 al 22) Briaglia Briga Alta Brondello Brossasco Busca (territori non montani: dall'1 al 62; dal 67 al 71) Camerana Canosio Caprauna Caraglio (territori non montani: dall'1 al 32; 50) Cartignano Casteldelfino Castellar Castelletto Uzzone Castellino Tanaro Castelmagno Castelnuovo di Ceva Castino Celle di Macra Cerreto Langhe Cervasca Ceva (territori non montani: dall'1 al 32) Chiusa Pesio Cigliè

Cissone Cortemilia Costigliole Saluzzo (territori non montani: dall'1 all'8; dal 19 al 21) Cravanzana Crissolo Demonte Dronero Elva Entracque Envie (territori non montani: dal 4 al 12; dal 19 al 21) Feisoglio Frabosa Soprana Frabosa Sottana Frassino Gaiola Gambasca Garessio Gorzegno Gottasecca Igliano Isasca Lequio Berria Lesegno (territori non montani: dall'1 al 7; 12; 13) Levice Limone Piemonte Lisio Macra Magliano Alpi (territori montani: dal 29 al 32) Marmora Marsaglia Martiniana Po Melle Moiola Mombarcaro Mombasiglio Monastero Vasco Monasterolo Casotto Monesiglio Montaldo Mondovì

Montemale di Cuneo Monterosso Grana Montezemolo Murazzano Niella Belbo Nucetto Oncino Ormea Ostana Paesana Pagno Pamparato Paroldo Perletto Perlo Peveragno (territori non montani: dall'1 al 4; 6p; dal 7 al 13; 14p; 15; 16; 17p; dal 18 al 21) Pezzolo Valle Uzzone Pianfei (territori montani: dal 16 al 20) Piasco Pietraporzio Pontechianale Pradleves Prazzo Priero Priola Prunetto Revello (territori montani: dal 44 al 52) Rifreddo Rittana Roaschia Roascio Robilante Roburent Rocca Cigliè

Roccabruna Roccaforte Mondovì

Roccasparvera Roccavione Rocchetta Belbo Rossana Sale delle Langhe Sale San Giovanni Saliceto Sambuco Sampeyre San Benedetto Belbo San Damiano Macra San Michele Mondovì

Sanfront Scagnello Serravalle Langhe Somano Stroppo Torre Bormida Torre Mondovì

Torresina Valdieri Valgrana Valloriate Valmala Venasca Vernante Verzuolo (territori non montani: 3p; dal 4 all'11; dal 21 al 26. Comune censuario di Villanovetta: 1p; 2; 3; 4) Vicoforte Mondovì

Vignolo Villanova Mondovì (territori montani: 26p; 27; 28p; 31p; dal 32 al 43) Villar San Costanzo Vinadio Viola

Provincia di Novara:

Armeno Massino Visconti Nebbiuno

Provincia di Torino:

Ala di Stura Alice Superiore Almese Alpette Andrate Angrogna Avigliana (territori montani: dal 14 al 16) Balangero Balme Bardonecchia Bibiana Bobbio Pellice Borgiallo Borgone di Susa Bricherasio Brosso Bruzolo Bussoleno Cafasse Canischio Cantalupa Cantoira Caprie Carema Caselette Castellamonte Castelnuovo Nigra Ceres Ceresole Reale Cesana Torinese Chialamberto Chianocco Chiesanuova Chiomonte Chiusa S. Michele Cintano Claviere Coassolo Torinese Coazze Colleretto Castelnuovo Condove Corio Cumiana (territori montani: dall'1 al 23; 34; dal 36 al 39; Tavernette 1,7) Cuorgnè

Exilles Fenestrelle Forno Canavese Frassinetto Frossasco Germagnano Giaglione Giaveno Givoletto Gravere Groscavallo Ingria Inverso Pinasca Issiglio La Cassa Lanzo Torinese Lemie Levone Locana Lugnacco Luserna S. Giovanni Lusernetta Massello Mattie Meana di Susa Meugliano Mezzenile Mompantero Monastero di Lanzo Moncenisio Noasca Nomaglio Novalesa Oulx Pecco Perosa Argentina Perrero Pertusio Pessinetto Pinasca Pinerolo (territori montani: dall'1 al 7; Abbadia A. 1; 2) Piossasco (territori montani: dal 5 al 9; 13; 14; 28; 29; 31; 32; 33; 36) Pomaretto Pont Canavese Porte Pragelato Prali Pramollo Prarostino Prascorsano Pratiglione Quassolo Quincinetto Reano Ribordone Rivara Roletto Ronco Canavese Rorà

Roure Rubiana Rueglio S .Didero S. Ambrogio di Torino S.Antonino di Susa S.Colombano Belmonte S.Germano Chisone S.Giorio di Susa S.Pietro Val Lemina S.Secondo di Pinerolo Salbertrand Salza di Pinerolo Sangano Sauze d'Oulx Sauze di Cesana Sestriere Settimo Vittone Sparone Susa Tavagnasco Torre Pellice Trana Trausella Traversella Traves Usseaux Usseglio Vaie Val della Torre Valgioie Vallo Torinese Valperga Valprato Soana Varisella Venaus Vico Canavese Vidracco Villar Dora Villar Focchiardo Villar Pellice Villar Perosa Vistrorio Viù

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

Antrona Schieranco Anzola d'Ossola Arizzano Arola Aurano Baceno Bannio Anzino Baveno Bee Beura Cardezza Bognanco Brovello Carpugnino Calasca Castiglione Cambiasca Cannero Riviera Cannobio Caprezzo Casale Corte Cerro Cavaglio Spoccia Ceppo Morelli Cesara Cossogno Craveggia Crevoladossola Crodo Cursolo Orasso Domodossola Druogno Falmenta Formazza Germagno Ghiffa Gignese Gravellona Toce Gurro Intragna Loreglia Macugnaga Madonna del Sasso Malesco Masera Massiola Mergozzo Miazzina Montecrestese Montescheno Nonio Oggebbio Omegna Ornavasso Pallanzeno Piedimulera Pieve Vergonte Premeno Premia Premosello Chiovenda Quarna Sopra Quarna Sotto Re San Bernardino Verbano Santa Maria Maggiore Seppiana Stresa (territori non montani: 6p; 7p; 11p; 12p; dal 13 al 17; 19p; dal 20 al 38) Toceno Trarego Viggiona Trasquera Trontano Valstrona Vanzone con San Carlo Varzo Viganella Vignone Villadossola Villette Vogogna

Provincia di Vercelli:

Alagna Valsesia Balmuccia Boccioleto Borgosesia Breia Campertogno Carcoforo Cellio Cervatto Civiasco Cravagliana Fobello Guardabosone Mollia Pila Piode Postua Quarona Rassa Rima S. Giuseppe Rimasco Rimella Riva Valdobbia Rossa Sabbia Scopa Scopello Valduggia Varallo Vocca.


Note:

[1] Nella rubrica dell'articolo 1 le parole "ed ambito di applicazione" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[2] Il comma 2 dell'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[3] Il comma 3 dell'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[4] L'articolo 1 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 del 2003.

[5] L'articolo 1 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 del 2003.

[6] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 del 2003.

[7] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 28, comma 4, della l. 142/1990" sono state sostituite dalle parole "Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000" ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 19 del 2003.

[8] Nel comma 2 dell'articolo 4 le parole "dall' articolo 28, comma 4, della l. 142/1990" sono state sostituite dalle parole "dall' articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000 " ad opera dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19 del 2003.

[9] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 del 2003.

[10] Nell'articolo 6 la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 19 del 2003.

[11] Il comma 2 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 del 2003.

[12] Il comma 3 dell'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[13] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[14] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[15] Nel comma 2 dell'articolo 9 l alinea è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19 del 2003.

[16] La lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 9 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 19 del 2003.

[17] Il comma 3 dell'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[18] Nel comma 1 dell'articolo 10 le parole "In applicazione dell' articolo 3 della l. 142/1990" sono state sostituite dalle parole "In applicazione dell' articolo 4 del d.lgs. 267/2000 " ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 19 del 2003.

[19] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 19 del 2003.

[20] L'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 19 del 2003.

[21] L'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[22] L'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 19 del 2003.

[23] L'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 19 del 2003.

[24] L'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[25] L'articolo 17 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19 del 2003.

[26] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[27] L'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19 del 2003.

[28] L'articolo 20 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[29] L'articolo 21 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[30] L'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[31] L'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[32] Le parole "Capo III. Uffici e personale della Comunità montana " sono state soppresse ad opera del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[33] L'articolo 24 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[34] Nel comma 1 dell'articolo 26 le parole "di cui all' articolo 29 della l. 142/1990" sono state sostituite dalle parole "di cui all' articolo 28 del d.lgs. 267/2000" ad opera del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 19 del 2003.

[35] Nel comma 3 dell'articolo 26 le parole "La Giunta" sono state sostituite dalle parole "L'organo esecutivo" ad opera del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 19 del 2003.

[36] Nel comma 4 dell'articolo 26 le parole "Il Consiglio" sono state sostituite dalle parole "L'organo rappresentativo" ad opera del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 19 del 2003.

[37] Nel comma 4 dell'articolo 27 le parole "di cui all' articolo 29, comma 4 della l. 142/1990" sono state sostituite dalle parole "di cui all' articolo 28, comma 4 del d.lgs. 267/2000 " e le parole "ai sensi dell' articolo 15, comma 6, della l. 142/1990"sono state sostituite dalle parole "ai sensi dell' articolo 20, comma 6 del d.lgs. 267/2000" ad opera delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 del 2003

[38] Nel comma 3 dell'articolo 28 le parole "di cui all' articolo 27 della l. 142/1990 " sono state sostituite dalle parole "di cui all' articolo 34 del d.lgs. 267/2000" ad opera del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19 del 2003.

[39] Nel comma 3 dell'articolo 29 le parole "e resa operante con decreto del Presidente della Giunta regionale" sono state soppresse ad opera del comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[40] Il comma 4 dell'articolo 29 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 19 del 2003.

[41] Il comma 4 bis dell'articolo 29 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 19 del 2003.

[42] Il comma 6 dell'articolo 29 è stato abrogato dalla lettera e del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[43] L'articolo 30 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19 del 2003.

[44] Il comma 3 dell'articolo 31 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 19 del 2003.

[45] Il comma 5 dell'articolo 31 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 19 del 2003.

[46] Nel comma 6 dell'articolo 31 le parole "ai sensi dell' articolo 25 della l. 142/1990" sono state sostituite dalle parole "ai sensi dell' articolo 31 del d.lgs. 267/2000" ad opera dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 19 del 2003.

[47] Nel comma 8 dell'articolo 31 le parole dell'alinea "Ai sensi degli articoli 28 e 29 della l. 142/1990" sono state sostituite dalle parole "Ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000" ad opera del comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 19 del 2003.

[48] L'articolo 32 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[49] Nel comma 2 dell'articolo 33 le parole "di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della l. 142/1990 " sono state sostituite dalle parole " di cui agli articoli 30, 31 e 114 del d.lgs. 267/2000 " ad opera del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 19 del 2003.

[50] L'articolo 34 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[51] L'articolo 35 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[52] L'articolo 39 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 19 del 2003.

[53] L'articolo 42 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 19 del 2003.

[54] L'articolo 42 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 19 del 2003.

[55] L'articolo 48 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 19 del 2003.

[56] La lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 50 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19 del 2003.

[57] Il comma 2 dell'articolo 57 è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 19 del 2003.

[58] Questo Capo è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 19 del 2003.

[59] L'articolo 57 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19 del 2003.

[60] L'articolo 57 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 19 del 2003.

[61] L'articolo 57 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 19 del 2003.

[62] L'articolo 57 quinquies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 19 del 2003.