Legge regionale n. 13 del 25 giugno 1999  ( Versione vigente )
"Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica".
(B.U. 30 giugno 1999, n. 26)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di contribuire all'equilibrio dell'ambiente naturale e alla tutela della salute dei consumatori:
a) 
disciplina l'applicazione in Piemonte della normativa riguardante l'agricoltura biologica in attuazione delle disposizioni comunitarie previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 (relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari), delle disposizioni nazionali previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico), nonché delle disposizioni in materia emanate a livello comunitario e nazionale;
b) 
promuove la diffusione del metodo di produzione biologica di prodotti agricoli, nonché della trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti biologici attraverso l'assistenza interaziendale, la ricerca e la sperimentazione, la dimostrazione, l'informazione e l'aggiornamento tecnico;
c) 
sostiene azioni di informazione e promozione del consumo di prodotti biologici;
d) 
prevede priorità per le aziende biologiche nella concessione di finanziamenti.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Le definizioni di "agricoltura biologica", "azienda agricola in conversione biologica", "azienda agricola biologica", "preparatore", "organismo di controllo", "operatore" sono quelle previste dal reg. (CEE) 2092/91 , dal d.lgs. 220/1995 nonché dalle disposizioni in materia di agricoltura biologica emanate a livello comunitario e nazionale.
Art. 3. 
(Notifiche)
1. 
Le notifiche di inizio o proseguimento dell'attività, le variazioni di notifica nonché le conferme delle notifiche già effettuate al Ministero per le politiche agricole, devono essere presentate alla Provincia in cui è ubicata l'azienda e all'organismo di controllo autorizzato scelto dall'operatore.
2. 
A tale scopo devono essere adottate le disposizioni contenute nell' articolo 6, comma 1, del d.lgs. 220/1995 .
Art. 4. 
(Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica)
1. 
E' istituito presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, suddiviso per provincia e distinto in sezioni secondo quanto previsto dall' articolo 8 del d.lgs. 220/1995 .
2. 
Gli organismi di controllo comunicano alle Province il riconoscimento di idoneità degli operatori previsto dall'articolo 8, comma 5 e dall'allegato III, primo capoverso, numero 2 del d.lgs. 220/1995 .
3. 
Le Province, acquisite le predette comunicazioni, eseguiti i necessari riscontri documentali con le notifiche pervenute, comunicano all'Assessorato regionale all'Agricoltura i dati degli operatori previsti dalle disposizioni vigenti per inserirli nell'elenco regionale.
4. 
L'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica è gestito in modo informatico.
5. 
L'Assessorato regionale all'Agricoltura, in adempimento dell' articolo 8, comma 4 del d.lgs. 220/1995 , provvede a comunicare al Ministero per le politiche agricole l'elenco regionale, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, degli operatori iscritti.
6. 
L'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica è pubblico.
Art. 5. 
(Modalità dei controlli sugli operatori)
1. 
Gli organismi di controllo effettuano i controlli sugli operatori in base al piano tipo previsto dall' articolo 9, paragrafo 5, lettera a) del reg. (CEE) 2092/91 .
2. 
Il piano tipo è trasmesso dagli organismi di controllo all'Assessorato regionale all'Agricoltura che lo approva qualora sia conforme alla normativa vigente. L'approvazione può essere subordinata all'accoglimento di osservazioni o proposte di modifica.
Art. 6. 
(Vigilanza e sanzioni)
1. 
Le funzioni di vigilanza sugli organismi di controllo sono esercitate all'Assessorato regionale all'Agricoltura che può avvalersi delle Province.
2. 
Per quanto riguarda le sanzioni a carico degli operatori e degli organismi di controllo, vale quanto previsto dal reg. (CEE) 2092/91 , dal d.lgs. 220/95 nonchè dalle disposizioni in materia emanate a livello comunitario e nazionale.
Art. 7. 
(Associazioni dei produttori biologici)
1. 
La Regione Piemonte riconosce le associazioni dei produttori agricoli biologici ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 (relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole), e successive modifiche ed integrazioni, aventi come scopo:
a) 
l'assistenza interaziendale per l'applicazione di metodi di agricoltura biologica;
b) 
la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione nel campo dell'agricoltura biologica, le informazioni e l'aggiornamento tecnico dei soci;
c) 
un'attività aziendale in comune riguardante l'agricoltura biologica;
d) 
altre attività riguardanti l'agricoltura biologica.
2. 
L'associazione deve:
a) 
associare almeno cento aziende agricole, il cui titolare sia imprenditore agricolo a titolo principale iscritto nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica. In aggiunta può associare aziende agricole il cui titolare è imprenditore agricolo;
b) 
costituirsi con atto notarile e dotarsi di un apposito statuto redatto secondo le indicazioni dell'Assessorato regionale all'Agricoltura;
c) 
prevedere il voto pro capite;
d) 
operare con programmi annuali di attività.
3. 
La Regione può concedere alle associazioni un contributo di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programmi di attività annuali, per i primi cinque anni successivi al loro riconoscimento, nei limiti di importo fissati dal reg. (CE) 950/97 .
4. 
Sulla spesa ammessa per il programma annuale viene concesso un contributo fino all'80 per cento.
Art. 8. 
(Azioni di informazione e promozione)
1. 
La Regione finanzia programmi di informazione e promozione del consumo di prodotti biologici attuandoli direttamente o tramite istituzioni qualificate o concedendo contributi alle stesse.
2. 
La Regione finanzia programmi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, informazione ed aggiornamento nel campo dell'agricoltura biologica attuandoli direttamente o tramite istituzioni tecnico-scientifiche qualificate o concedendo contributi alle stesse.
Art. 9. 
(Consulta regionale per l'agricoltura biologica)
1. 
E' istituita presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura la Consulta regionale per l'agricoltura biologica così composta:
a) 
Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato che la presiede;
b) 
(...)
[1]
c) 
un esperto designato dall'Università di Torino, Facoltà di Agraria;
d) 
un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale operanti in tutte le province del Piemonte;
e) 
tre operatori dell'agricoltura biologica iscritti nell'elenco regionale, designati di comune accordo tra le associazioni dei produttori di cui all'articolo 7.
2. 
Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta esperti nelle materie trattate, senza diritto di voto.
3. 
La Consulta è nominata, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, decade unitamente al Consiglio regionale e comunque svolge le sue funzioni fino alla costituzione della nuova Consulta.
4. 
La Consulta ha la finalità di fornire un apporto consultivo, tecnico, scientifico nel campo dell'agricoltura biologica.
5. 
In particolare la Consulta viene sentita dall'Assessorato regionale all'Agricoltura:
a) 
nella predisposizione delle istruzioni per l'applicazione della presente legge;
b) 
per tutti gli aspetti generali che interessano l'agricoltura biologica per i quali l'Assessorato regionale all'Agricoltura ritiene utile avvalersi della Consulta.
6. 
Per i componenti della Consulta è previsto il rimborso delle spese di trasporto.
Art. 10. 
(Priorità per le aziende biologiche)
1. 
Le aziende agricole singole o associate, riconosciute biologiche, hanno priorità nella concessione di finanziamenti a parità di tutte le altre condizioni.
Art. 11. 
(Istruzioni per l'applicazione della legge)
1. 
La Giunta regionale emana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta regionale per l'agricoltura biologica, le istruzioni per l'applicazione, riguardanti in particolare le procedure nonché tutti gli aspetti organizzativi ed operativi.
2. 
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva un programma di informazione e promozione del consumo di prodotti biologici di cui all'articolo 8, anche integrato con gli aspetti educativi e salutistici.
Art. 12. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per la concessione dei contributi alle associazioni regionali di cui all'articolo 7 è stanziata la somma di lire 250 milioni per l'anno 1999. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito un capitolo con denominazione: "Contributi alle associazioni dei produttori agricoli biologici per l'assistenza interaziendale, la ricerca, la sperimentazione, le attività dimostrative ed informative".
2. 
Per le spese di cui all'articolo 8 è stanziata la somma di lire 250 milioni per l'anno 1999. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito un capitolo con denominazione: "Oneri per programmi di ricerca, sperimentazione, informazione e promozione in materia di agricoltura biologica".
3. 
All'onere di lire 500 milioni per l'esercizio 1999 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15910. Per gli esercizi 2000 e 2001 si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.
Art. 13. 
(Norme transitorie)
1. 
Le funzioni assegnate alle Province dalla presente legge continuano ad essere esercitate in via transitoria dalla Regione, tramite i Settori territoriali dell'agricoltura, fino alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura previste dalla legge regionale di attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale).
2. 
La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea sulla legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 giugno 1999
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente Antonino Masaracchio

Note:

[1] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 è stata abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 19 del 2016.