Legge regionale n. 9 del 26 aprile 1999  ( Versione vigente )
"Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali)".
(B.U. 28 aprile 1999, n. 17)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) così come modificata dalla legge regionale n. 4/1986 , legge regionale n. 14/1994 , legge regionale n. 69/1995 è sostituito dal seguente: "
L'indennità in caso di morte, l'indennità in caso di invalidità permanente e l'indennità giornaliera in caso di invalidità temporanea sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 aprile 1999
Enzo Ghigo