Legge regionale n. 8 del 09 marzo 1998  ( Versione vigente )
"Modifica alla legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 'Costituzione dell'Istituto finanziario regionale piemontese ' ".
(B.U. 11 marzo 1998, n. 10)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 , è sostituito dal seguente: "
Altri soci della Finpiemonte possono essere enti pubblici territoriali e locali, enti pubblici economici, società a prevalente partecipazione pubblica, banche italiane e comunitarie secondo la definizione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), società controllate da gruppi bancari, consorzi artigiani e di piccole e medie imprese operanti nella Regione nonché società ed Istituti finanziari privati.
".
Art. 2. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 marzo 1998
Enzo Ghigo