Legge regionale n. 6 del 21 gennaio 1998  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge regionale 3 luglio 1979, n. 37 'Adeguamento dell'indennità di residenza fissata dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 in favore dei farmacisti titolari di farmacie rurali ' ".
(B.U. 28 gennaio 1998, n. 4)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1979, n. 37 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
1.
Le domande da presentare, a norma dell' articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 221 , devono essere corredate anche da un certificato del Sindaco che attesti la consistenza della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente di ogni biennio, ai sensi della legge 5 marzo 1973, n. 40 (Norme interpretative dell' art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 , recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali).
2.
I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ed i farmacisti incaricati della gestione dei dispensari farmaceutici che siano autorizzati all'apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo degli anni pari, in località con popolazione inferiore a tremila abitanti, possono presentare l'istanza per la concessione dell'indennità o contributo entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3.
L'accertamento in ordine al diritto ed alla misura dell'indennità è attribuito alla competenza del direttore generale dell'Azienda Unità sanitaria locale (USL) e viene effettuato nel corso del secondo anno del biennio di riferimento.
".
Art. 2. 
1. 
I soggetti autorizzati alla gestione delle farmacie rurali che, per effetto delle modifiche introdotte dalla presente legge, siano in possesso dei requisiti per aspirare all'indennità di residenza, possono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
I benefici economici che possono derivare dalle previsioni del comma 1, consistenti nella corresponsione dell'indennità di residenza e nell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 gennaio 1998
Enzo Ghigo