La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 2 del 2003.
[2] La lettera d del comma 3 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 2 del 2003.
[3] Il comma 10 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 2 del 2003.
[4] Nel comma 1 dell'articolo 13 le parole "A decorrere dal 1° gennaio 1999" sono state sostituite dalle parole "A decorrere dalla data di trasferimento delle competenze statali" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 del 1999.
[5] Nel comma 2 dell'articolo 15 le parole "entro il 31 dicembre 1998" sono state sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 1999" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 del 1999.
[6] Nel comma 1 dell'articolo 16 le parole "A decorrere dal 1° gennaio 1999" sono state abrogate ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 del 1999.