Legge regionale n. 39 del 01 dicembre 1998  ( Versione vigente )
"Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato".
(B.U. 02 dicembre 1998, n. 48)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale)
1. 
Il Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori della Giunta regionale, nonchè il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), di specifiche unità organizzative denominate uffici di comunicazione, corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui all' articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modificazioni.
2. 
Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per l'espletamento dell'attività istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente.
3. 
Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. L'importo è determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'ente, delle somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonchè del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l'anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.
4. 
Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione può essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dell'incarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza. Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti.
[1]
4 bis. 
Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali è conferito l'incarico di cui all' articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).
[2]
5. 
Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3 gli Uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa, anche di personale esterno all'Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
[3]
5 bis. 
Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica all'Ufficio di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai Consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7.
[4]
6. 
Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al comma 3 gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'istituto di sostituzione per maternità in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); in tal caso la spesa necessaria per far luogo alla sostituzione viene imputata sui capitoli di spesa riferiti al personale regionale, ferma restando la possibilità di scelta tra la temporanea assegnazione di dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore all'8° ovvero al di fuori dell'amministrazione regionale prevedendo, in tal caso, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello al quale l'interessato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.
7. 
Con atto deliberativo della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalità ed il numero delle unità di personale da acquisire, il responsabile dell'ufficio di comunicazione e le relative retribuzioni.
8. 
Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente, dell'Assessore e del Presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Le direzioni regionali competenti in materia di personale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dall'ufficio l'amministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.
8 bis. 
Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell'attività svolta. In armonia con i principi di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un'indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. L'indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
[5]
Art. 2. 
(Disciplina del nuovo assetto organizzativo e norma transitoria)
1. 
Il personale assunto ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 (Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale. Norme transitorie per il primo inquadramento), così come modificato dall' articolo 14 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 , in servizio alla data del 31 dicembre 1997 presso gli uffici di comunicazione ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può partecipare ai concorsi di cui all'articolo 50, commi 3, 5 e 7 della l.r. 51/1997 , purché in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso dall'esterno alle qualifiche medesime, secondo le procedure e nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente sull'assetto dei gruppi e del loro personale.
2. 
Agli eventuali adeguamenti delle dotazioni organiche connesse alle procedure concorsuali di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dalla l.r. 51/1997 .
3. 
La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, definisce con proprio atto deliberativo decorrenza e modalità di applicazione del nuovo assetto organizzativo del personale addetto agli uffici di comunicazione.
Art. 3. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si fa fronte mediante istituzione nello stato di previsione del corrente anno di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale, del personale, compreso quello comandato, degli uffici di comunicazione".
2. 
Agli eventuali oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti per l'anno 1998 in lire 290 milioni si provvede, se necessario, mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15950 del bilancio di previsione 1998.
3. 
Alla spesa relativa al trattamento di missione si provvede mediante le disponibilità riferite al capitolo n. 10250 del bilancio di previsione 1998.
4. 
Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 2 si fa fronte con gli stanziamenti di cui i capitoli 10120 e 10130 del bilancio di previsione 1998 che presentano la necessaria disponibilità.
Art. 4. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate dalla data definita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare, il secondo comma dell'articolo 14 della l.r. 74/1979 .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 dicembre 1998
Enzo Ghigo

Note:

[1] Alla fine del comma 4 dell'articolo 1 le parole "Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti." sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 del 2006.

[2] Il comma 4 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1 del 2003.

[3] Il comma 5 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 del 1999.

[4] Il comma 5 bis dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 9 del 2004.

[5] Il comma 8 bis dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 del 2004.