Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)
1.
A decorrere dall'anno finanziario 1999, agli oneri finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante l'istituzione di un "Fondo per le spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite in attuazione delle leggi 142/1990 e 59/1997" nonché con l'istituzione di un "Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite".
3.
Per la quota regionale, la dotazione dei fondi viene definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.
4.
La ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata in via definitiva di norma entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base di parametri predefiniti d'intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
5.
L'indicazione provvisoria della ripartizione dei fondi agli Enti destinatari delle funzioni è effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto anche conto delle previsioni di spesa di cui al bilancio pluriennale regionale.
Art. 11.
(Risorse umane)
1.
Con decorrenza dall'esercizio delle funzioni conferite, stabilita ai sensi dell'articolo 16, comma 3, la Regione assegna funzionalmente agli Enti locali i dipendenti ad esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi almeno trenta giorni prima, sono individuati sia il personale sia le strutture di cui al comma 1 tenuto conto, altresì, delle opzioni volontarie.
3.
Ai fini della definizione della data di cui al comma 1, la Regione provvede all'individuazione degli uffici regionali preposti alle funzioni conferite, alla loro riorganizzazione con particolare riferimento a procedure, procedimenti in corso, risorse umane e archivi, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
4.
Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva il trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, comprensivo di tutte le indennità percepite, ivi comprese le indennità di posizione e di funzione.
5.
Dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, gli Enti locali organizzano le proprie strutture e adeguano i propri organici. A seguito di tale riorganizzazione il personale di cui ai commi 1 e 2 viene definitivamente trasferito agli Enti stessi. È data facoltà al personale di qualifica dirigenziale assegnato funzionalmente agli Enti locali di optare per il trasferimento nei ruoli degli Enti stessi o per il collocamento a riposo alle condizioni previste dalla normativa vigente.
6.
Al personale trasferito sono corrisposte le incentivazioni alla mobilità previste dalla normativa vigente.
7.
Al personale trasferito ai sensi del presente articolo viene comunque conservata la posizione giuridica e l'intero trattamento economico acquisito. Qualora la diversa organizzazione degli Enti presso i quali il personale è trasferito non consenta l'erogazione delle indennità di posizione e di funzione in godimento, queste vengono mantenute a titolo di "assegno ad personam" pensionabile e riassorbibile esclusivamente con successivi analoghi benefici.
9.
La Regione, per le funzioni riservate alla propria competenza, può avvalersi della collaborazione degli uffici degli Enti locali, previo accordo con gli Enti stessi.
10.
Gli atti attuativi del presente articolo vengono assunti nel rispetto delle procedure dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.).
11.
Qualora la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite sia stata stabilita da provvedimenti sostitutivi di cui all'
articolo 4 della l. 59/1997
, l'attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 avviene a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali di settore di completamento dei conferimenti e con riferimento alla data di decorrenza per i medesimi definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Nelle more dell'assegnazione funzionale del personale di cui al comma 1 gli Enti locali continuano nell'avvalimento delle strutture o del personale in atto.
12.
A seguito del processo di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede ad adeguare l'organizzazione strutturale dell'Ente, in relazione ai trasferimenti del personale e al conferimento delle funzioni.
Art. 12.
(Risorse strumentali)
1.
I beni utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni conferite sono resi disponibili agli Enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 4.
2.
L'Amministrazione regionale conserva la titolarità dei beni immobili di proprietà e li assegna in locazione o in uso agli Enti locali.
3.
I beni mobili sono trasferiti in proprietà agli Enti locali, previa valutazione positiva dell'Amministrazione regionale.
4.
Nel caso di beni mobili ed immobili di proprietà di terzi, in uso alla Regione, gli Enti locali subentrano nei contratti in corso.
5.
La copertura finanziaria delle spese collegate ai canoni derivanti dai contratti relativi agli immobili di cui ai commi 2 e 4, è garantita dal fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 10.
Art. 13.
(Resoconti e verifiche)
1.
Gli Enti locali trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, un resoconto sull'esercizio delle funzioni conferite, in base ai parametri definiti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, formulata d'intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
2.
La Giunta regionale esercita periodiche verifiche sui risultati conseguiti dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite, anche mediante monitoraggio, utilizzando i sistemi informativi di cui all'articolo 9.
3.
La Giunta regionale provvede ad informare il Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'esercizio delle funzioni conferite; a tal fine trasmette annualmente al Consiglio gli esiti dei resoconti e del monitoraggio di cui ai commi 1 e 2, nonchè degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 14, attraverso una relazione articolata per materia e per Enti locali.