Legge regionale n. 32 del 11 novembre 1998  ( Versione vigente )
"Istituzione del Comune di Mosso mediante fusione degli attuali Comuni di Mosso S. Maria e Pistolesa (Provincia di Biella)".
(B.U. 19 novembre 1998, n. 46)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione)
1. 
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), è istituito, nella Provincia di Biella, il Comune di Mosso, mediante fusione degli attuali Comuni di Mosso S. Maria e Pistolesa, a far data dal 1 gennaio 1999.
2. 
Nel territorio dell'attuale Comune di Pistolesa è istituito il Municipio, con il compito di gestire i servizi di base nonché le altre funzioni delegate dal Comune.
3. 
Lo statuto del nuovo Comune stabilisce l'ubicazione della sede comunale, l'individuazione di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi per le comunità di origine, nonché la disciplina dell'elezione, contestualmente al Consiglio comunale, di un prosindaco e di due consultori da parte dei cittadini residenti nel Municipio, secondo le modalità di cui all' articolo 12 della l. 142/1990 .
Art. 2. 
(Contributi regionali)
1. 
La Regione eroga al Comune di Mosso, per i dieci anni successivi alla fusione, un contributo annuale di lire 15 milioni per ciascuno dei due Comuni originari. Al nuovo Comune viene altresì concesso, a titolo di compartecipazione alle spese della riorganizzazione amministrativa, un contributo una tantum di lire 70 milioni.
2. 
Per gli anni 1999, 2000, 2001 il Comune di Mosso è destinatario in via prioritaria, come gli altri Comuni sorti a seguito di fusione, di contributi o incentivi regionali a parità di condizioni con gli altri soggetti richiedenti.
3. 
Gli abitanti del Comune di Mosso sono esentati, per i dieci anni successivi all'istituzione del nuovo Comune, dal pagamento del 50 per cento delle tasse di concessione regionale, dal pagamento delle addizionali regionali di cui alla legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) ed alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina), nonché dal pagamento del 50 per cento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione professionale di cui all' articolo 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), alla legge regionale 1 agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale) e all' articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1997, n.60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale).
4. 
I benefici di cui al comma 3 devono essere garantiti, in termini di valore complessivo, anche in sede di attuazione, con legge regionale, di quanto previsto dall'articolo 3, commi 143 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
Art. 3. 
(Disposizioni finali e transitorie)
1. 
I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune sono definiti dalla Provincia di Biella con deliberazione del Consiglio provinciale, nell'ambito dei criteri generali di cui all' articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).
2. 
Dalla data di istituzione del nuovo Comune e sino alla emanazione, da parte della nuova Amministrazione, di diverse determinazioni, si applicano, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti, alla data di istituzione del nuovo Ente, nel Comune di Mosso S. Maria.
3. 
Contestualmente alla istituzione del nuovo Comune viene nominato, per tutti gli adempimenti necessari e fino all'elezione degli organi del Comune di Mosso nella prima tornata elettorale utile, un Commissario prefettizio ai sensi dell' articolo 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale).
4. 
Sino a diversa disciplina definita dallo statuto del nuovo Comune, le elezioni del prosindaco e dei consultori del Municipio si effettuano secondo le disposizioni di cui all' articolo 12 della l. 142/1990 , nonché di quelle stabilite dalle leggi elettorali statali in vigore per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti.
5. 
Sino alla entrata in vigore dello statuto del nuovo Comune, la sede comunale dell'attuale Comune di Mosso S. Maria è individuata come sede comunale del nuovo Comune.
Art. 4. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, calcolati in lire 100 milioni per il primo anno di vita del nuovo Comune, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 10915 del bilancio di previsione per l'anno 1999.
2. 
Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, apporta le necessarie variazioni al bilancio regionale.
Art. 5. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 novembre 1998
Enzo Ghigo