Legge regionale n. 26 del 21 ottobre 1998  ( Versione vigente )
"Interventi regionali per le celebrazioni".
(B.U. 28 ottobre 1998, n. 43)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
Viste le competenze regionali in materia di promozione culturale e di beni culturali di cui all' articolo 5 dello Statuto e alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali), la Regione Piemonte, allo scopo di promuovere presso i cittadini la conoscenza di personaggi, avvenimenti, documenti, eventi, opere d'ingegno, scoperte, il cui significato e la cui portata abbiano costituito momenti storicamente importanti per l'evoluzione, lo sviluppo e la crescita culturale, sociale e civile della comunità piemontese, ovvero di quella nazionale ed internazionale, favorisce la realizzazione di iniziative dedicate alla celebrazione storica di quei personaggi, avvenimenti, opere d'ingegno, scoperte.
Art. 2. 
(Strumenti)
1. 
La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, attraverso l'Assessorato competente, valuta le richieste dei vari soggetti, pubblici e privati, per la realizzazione di celebrazioni e iniziative analoghe, secondo le caratteristiche di cui all'articolo 1.
Art. 3. 
(Comitato regionale per le celebrazioni del Piemonte)
1. 
E' istituito un Comitato regionale per le celebrazioni del Piemonte. Detto Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è costituito da una sessione permanente e da una o più sessioni temporanee.
2. 
La sessione permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore regionale alla cultura e da tre membri, individuati tra studiosi ed esperti di indiscusso merito e valore, ufficialmente riconosciuti, di materie umanistiche e scientifiche. I tre membri permanenti del Comitato ricevono un gettone di presenza determinato secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 4.
3. 
Le sessioni temporanee sono costituite, di volta in volta, sulla base del tipo di celebrazioni proposte, e vedono la partecipazione di esperti e studiosi individuati in base alle competenze culturali e scientifiche richieste da ogni singola iniziativa legata alla specifica celebrazione. I componenti delle sessioni temporanee svolgono funzioni operative e ricevono un compenso determinato al momento dell'istituzione della singola sessione, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 4.
4. 
Partecipano al Comitato i rappresentanti degli Enti locali che propongono e appoggiano le iniziative senza alcun onere per la Regione Piemonte.
5. 
La nomina dei componenti il Comitato regionale per le celebrazioni del Piemonte avviene:
a) 
per la sessione permanente, su designazione dell'Assessore alla cultura, mediante delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Commissione Nomine, ai sensi della legge regionale 4 agosto 1997, n. 42 (Modificazione alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 ''Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati'') e successive modificazioni. I membri permanenti restano in carica per la durata della legislatura.
b) 
per le sessioni temporanee, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla cultura, sentita la competente Commissione consiliare. I membri delle sessioni temporanee restano in carica fino alla conclusione delle singole celebrazioni per cui sono stati nominati.
6. 
La sessione permanente del Comitato è organismo consultivo dell'Assessorato alla cultura. Tutte le sessioni del Comitato hanno come segretario il dirigente regionale competente in materia.
7. 
La sessione permanente del Comitato propone annualmente alla Giunta regionale il programma di celebrazioni regionali. Detto programma può essere costituito anche da iniziative assunte direttamente dalla Regione Piemonte.
Art. 4. 
(Procedure e criteri)
1. 
I soggetti che intendono avvalersi della legge presentano domanda entro il termine stabilito dalla Giunta regionale mediante deliberazione per iniziative da realizzare nell'anno o negli anni successivi, in caso di celebrazioni pluriennali.
[1]
2. 
Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredate da:
a) 
motivazione storica o culturale o scientifica o sociale e relazione che illustri il personaggio, l'avvenimento, l'evento che si propone di celebrare;
b) 
programma di attività, ovvero progetto di massima dell'iniziativa che si intende realizzare;
c) 
preventivo di spesa di massima, indicante l'impegno di spesa che il soggetto proponente assume in proprio.
3. 
I criteri per l'accoglimento delle domande di soggetti esterni e per la redazione del programma annuale di celebrazioni regionali rispondono all'esigenza di illustrare personaggi, avvenimenti, scoperte con caratteristiche storiche, di notorietà e portata sociale e culturale almeno di dimensione nazionale, e il cui legame con il Piemonte sia storicamente indiscusso. Le celebrazioni si riferiscono a personaggi, avvenimenti, scoperte che datino almeno cinquanta anni. Ogni proposta di celebrazione deve essere accompagnata da documentazione e atti che comprovino il fondamento storico, scientifico e sociale di quanto si vuol celebrare.
4. 
La Giunta regionale, sulla base del programma proposto dal Comitato regionale per le Celebrazioni di cui all'articolo 3, e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi espresso dalla Commissione consiliare competente, delibera il programma annuale di celebrazioni regionali e l'ammontare complessivo annuo degli interventi economici per le celebrazioni. Il dirigente competente per materia provvede con proprie determinazioni all'utilizzo delle risorse deliberate. Ai componenti del Comitato regionale per le celebrazioni aventi diritto spettano le indennita ed il trattamento previsto dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).
5. 
I beneficiari delle risorse economiche regionali assegnate sono tenuti a presentare, entro un anno dalla data dell'assegnazione, relazione documentata sulle iniziative realizzate. In caso di mancato adempimento di tale obbligo, il dirigente competente, dopo opportuna verifica, dispone mediante determinazione la revoca dei fondi assegnati.
Art. 5. 
(Articolo finanziario)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, valutati per l'anno finanziario 1998 in Lire 200.000.000 (duecento milioni), si fa fronte mediante riduzione di pari importo del Cap. 15910 del bilancio per l'anno 1998, e viene istituito apposito capitolo avente la denominazione "Contributi per interventi regionali per celebrazioni".
Art. 6. 
(Norme transitorie)
1. 
In fase di prima applicazione della legge, la scadenza di cui all'articolo 4, comma 1, è da intendersi al 30 ottobre 1998 ed in deroga all'articolo 3 comma 7 ed all'articolo 4 comma 4, il programma indicato dall'Assessore alla cultura viene approvato dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 ottobre 1998
Enzo Ghigo

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "entro il 15 marzo di ogni anno" sono state sostituite dalle parole "entro il termine stabilito dalla Giunta regionale mediante deliberazione" ad opera del comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 3 del 2015.