La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 3 dell'articolo 1 le parole "concessione edilizia" sono state sostituite dalle parole "titolo abilitativo idoneo" ad opera dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 16 del 2016.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 2 le parole "Qualora i vani sottostanti il sottotetto possiedano altezze interne superiori a quelle minime consentite dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), è possibile riposizionare verso il basso l'ultimo solaio al fine di ottenere maggiore volumetria recuperatile ai fini della presente legge" sono state aggiunte ad opera dal comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 16 del 2016.
[3] Il comma 6 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 16 del 2016.