Legge regionale n. 20 del 03 agosto 1998  ( Versione vigente )
"Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte".
(B.U. 12 agosto 1998, n. 32)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte si propone con la presente legge di:
a) 
disciplinare, tutelare e sviluppare l'apicoltura regionale;
b) 
migliorare l'allevamento delle api e le relative produzioni;
c) 
favorire un adeguato sfruttamento della flora di interesse apistico;
d) 
assicurare all'agricoltura ed alla forestazione l'indispensabile attività pronuba;
e) 
tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell'apicoltura piemontese.
2. 
L'apicoltura è attività agricola e si colloca nell'economia agricola e forestale regionale contribuendo alla conservazione dell'ambiente e degli ecosistemi naturali, al miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e forestali, in particolare di quelle frutticole.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
"apicoltore": chiunque detiene alveari; 1) "apicoltore produttore apistico": chiunque esercita attività apistica ai fini economici e commerciali; 2) "apicoltore amatoriale": chiunque alleva api senza finalità economiche e commerciali;
b) 
"arnia": il contenitore per api;
c) 
"alveare": l'arnia contenente una famiglia di api;
d) 
"aviario": un insieme unitario di alveari;
e) 
"postazione": il sito di un apiario;
f) 
"apiario di svernamento": la postazione dove abitualmente si conclude e si inizia il ciclo annuale di spostamenti nomadi;
g) 
"apiario stanziale": l'apiario che non viene generalmente spostato nel corso dell'anno;
h) 
"apiario nomade": l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
i) 
"nomadismo": conduzione dell'allevamento apistico che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
l) 
"prodotti dell'alveare": prodotti dell'allevamento delle api e loro derivati.
Art. 3. 
(Commissione apistica regionale)
1. 
È istituita presso l'Assessorato regionale all'agricoltura la Commissione apistica regionale, composta da:
a) 
l'Assessore regionale all'agricoltura che la presiede;
b) 
il responsabile del Settore regionale "Sviluppo delle produzioni animali", o suo delegato, il quale funge da Presidente in caso di assenza dell'Assessore;
c) 
il responsabile del Settore regionale "Sanità animale ed igiene degli allevamenti", o suo delegato;
d) 
un rappresentante del Dipartimento di entomologia e zoologia applicate all'ambiente dell'Università degli Studi di Torino;
e) 
un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) 
un rappresentante per ognuna delle associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione;
g) 
un tecnico apistico che opera nell'assistenza tecnica specifica per ognuna delle associazioni dei produttori apistici che, su incarico della stessa, esercitano tale attività;
h) 
un componente del Comitato apistico piemontese in rappresentanza delle altre organizzazioni apistiche operanti nella Regione.
2. 
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Settore "Sviluppo delle produzioni animali".
3. 
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per tutta la durata della legislatura e continua, comunque, la propria attività fino al rinnovo degli organi regionali.
4. 
Ai lavori della Commissione possono essere chiamati a partecipare operatori ed esperti delle materie poste all'ordine del giorno.
5. 
Le sostituzioni di membri della Commissione sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale su richiesta della stessa organizzazione, associazione od istituto che aveva designato il membro da sostituire.
6. 
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.
7. 
La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.
8. 
La Commissione apistica regionale svolge i seguenti compiti:
a) 
propone programmi e iniziative per lo sviluppo, il sostegno e la tutela del comparto apistico;
b) 
esprime parere consultivo sulle proposte di istruzioni per l'applicazione della presente legge, di cui all'articolo 31, comma 2;
c) 
esprime parere obbligatorio per la regolamentazione della distanza degli apiari e degli spostamenti di quelli nomadi, nonchè per la soluzione delle controversie e dei contenziosi relativi al posizionamento degli alveari nella pratica del nomadismo;
d) 
esprime parere consultivo sui piani di profilassi di cui all'articolo 18, comma 1;
e) 
esprime parere obbligatorio sull'ammissione delle domande di iscrizione all'albo degli allevatori di api regine di cui all'articolo 26, sulla sospensione o cancellazione dell'iscrizione, sulla soluzione dei contenziosi e delle problematiche inerenti l'allevamento e la produzione di api regine;
f) 
esprime parere consultivo relativamente a tutte le materie e le problematiche inerenti le finalità e l'applicazione della presente legge.
Capo II. 
ATTIVITÀ APISTICA
Art. 4. 
(Riconoscimento dell'attività apistica)
1. 
L'apicoltura effettuata da apicoltori produttori apistici è riconosciuta attività imprenditoriale agricola di tipo zootecnico.
2. 
I proventi derivanti dall'attività apistica sono considerati redditi agricoli ai fini del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura). A tale scopo ed ai fini della determinazione dell'ampiezza aziendale, viene attribuito all'allevamento di ciascun alveare un numero di giornate lavorative convenzionali pari a quelle adottate per l'applicazione delle leggi regionali e dei regolamenti comunitari relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie. Le giornate lavorative vengono raddoppiate nel caso in cui l'apicoltore produttore apistico si dedichi alla produzione di api regine e di pappa reale, o pratichi il servizio di impollinazione.
Art. 5. 
(Formazione professionale ed assistenza tecnica)
1. 
L'apicoltura è riconosciuta materia di formazione professionale, di assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura.
Capo III. 
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ED IL SOSTEGNO DELL'APICOLTURA
Art. 6. 
(Incentivi a favore dell'apicoltura)
1. 
Al fine di sostenere e sviluppare l'apicoltura piemontese, possono essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti attività ed iniziative:
a) 
costruzione, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture aziendali di lavorazione e conservazione della produzione degli alveari;
b) 
acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti degli alveari, acquisto o ammodernamento degli apiari;
c) 
allevamento e selezione di api regine di razza ligustica finalizzati alla formazione di ceppi adatti alle condizioni climatiche e nettarifere del Piemonte e con ottimale resistenza alle patologie ed alle parassitosi;
d) 
adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare;
e) 
sostituzione delle regine presenti negli allevamenti all'interno delle zone di rispetto, di cui all'articolo 27, con api regine di razza ligustica;
f) 
assistenza tecnica apistica da erogare a tutti gli apicoltori;
g) 
formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori;
h) 
promozione, divulgazione e valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti;
i) 
programmi di ricerca;
l) 
ogni altra iniziativa utile allo sviluppo ed all'incremento quali-quantitativo dell'apicoltura e dei suoi prodotti.
2. 
I contributi sono concessi nella seguente misura:
a) 
fino al 33,75 per cento nelle zone di montagna e 26,25 per cento nelle zone di collina e pianura, per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere a) e d);
b) 
fino al 22,50 per cento nelle zone di montagna e 15 per cento nelle zone di collina e pianura, per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere b), c), e) ed l);
c) 
fino all'80 per cento per la realizzazione dell'attività di cui al comma 1, lettera f);
d) 
fino al 90 per cento per la realizzazione dell'attività di cui al comma 1, lettera g);
e) 
fino al 50 per cento per le attività di cui al comma 1, lettera h);
f) 
) fino al 60 per cento per le attività di cui al comma 1 lettera i).
3. 
Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, lettere c) e d) del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, i volumi massimi di investimento non possono comunque superare 90 mila ECU per unità lavorativa umana (ULU) e 180 mila ECU per azienda.
Art. 7. 
(Concessione dei contributi)
1. 
Gli apicoltori produttori apistici, singoli od associati, possono beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed l).
2. 
Gli apicoltori amatoriali possono beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). Possono, altresì, beneficiare dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), ed l) purchè, entro un anno dal godimento degli stessi, acquisiscano tutti i requisiti dell'apicoltore produttore apistico e si impegnino a proseguire tale attività per almeno cinque anni, pena la restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi calcolati con le stesse modalità previste dalla legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del Regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento e all'efficienza delle strutture agrarie).
3. 
Le associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute dalla Regione possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, lettere f), g), h) ed i).
4. 
Gli enti e gli istituti di ricerca, per approfondimenti scientifici promossi dalla Regione Piemonte o da altri enti, possono beneficiare dei contributi previsti all'articolo 6, comma 1, lettera i).
Art. 8. 
(Forestazione produttiva)
1. 
La Regione provvede a promuovere l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico, privilegiando quelle autoctone, nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali.
Art. 9. 
(Servizio di impollinazione)
1. 
La Regione riconosce il ruolo dell'impollinazione a mezzo delle api nella tutela dell'ambiente e nella produzione agricola e forestale e si impegna ad assumere tutte le iniziative atte a diffonderla.
Art. 10. 
(Risorse nettarifere)
1. 
Il nettare, la melata, il polline ed il propoli sono risorse naturali, da raccogliersi per il bene pubblico.
2. 
L'Assessorato regionale all'agricoltura, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, in collaborazione con le associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute, con i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali (ASL), con gli enti locali, con le amministrazioni degli enti di gestione delle aree protette, a redigere mappe mellifere e mappe di dislocazione e posizionamento degli apiari esistenti.
3. 
Le mappe sono messe a disposizione di tutte le organizzazioni apistiche operanti nella regione e degli enti pubblici con specifiche competenze in materia.
Capo IV. 
NORME DI SICUREZZA E DISTANZA DEGLI APIARI
Art. 11. 
(Norme di sicurezza)
1. 
Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate.
2. 
Il rispetto delle distanze si applica:
a) 
a partire dall'entrata in vigore della legge per gli apiari di nuovo impianto e dal momento del loro insediamento per gli apiari nomadi;
b) 
entro un anno dall'entrata in vigore della legge per gli apiari stanziali.
Capo V. 
DISCIPLINA IGIENICO SANITARIA DELL'APICOLTURA
Art. 12.[1] 
(Censimento del patrimonio apistico regionale)
1. 
Tutti gli apicoltori, proprietari e detentori di alveari, che non siano già registrati presso il servizio veterinario competente, sono tenuti a dichiarare, accedendo alla banca dati apistica nazionale informatizzata ed utilizzando i moduli predisposti dal Centro Servizi Nazionale (CSN), direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura ed a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale, che sarà assegnato dal servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione deve essere effettuata entro venti giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura.
2. 
I soggetti di cui al comma 1 devono aggiornare annualmente, nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno, la consistenza e la dislocazione degli apiari posseduti.
3. 
La mancata dichiarazione di inizio attività entro il termine previsto ed il mancato aggiornamento annuale della consistenza e della dislocazione degli apiari comporta, oltre alla specifica sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), l'esclusione dai benefici previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.
Art. 13. 
(Denuncia malattie)
1. 
Chiunque possiede o detiene alveari deve comunicare al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ogni caso di malattia diffusiva delle api soggetta a denuncia obbligatoria.
Art. 14. 
(Materiale infetto)
1. 
È proibito:
a) 
esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di malattia;
b) 
abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia;
c) 
abbandonare alveari od apiari alla noncuranza.
2. 
In caso di abbandono di alveari o di materiale apistico infetto, qualora il proprietario non sia individuabile dagli organi di vigilanza, l'obbligo e l'onere della rimozione degli stessi compete al proprietario del fondo.
Art. 15. 
(Cessione di famiglie di api)
1. 
La cessione a qualsiasi titolo di famiglie di api, di nuclei e di api regine è consentita a condizione che il materiale sia scortato da apposita dichiarazione del venditore attestante che l'azienda apistica di provenienza è soggetta a controllo sanitario da parte del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. La citata dichiarazione ha una validità di dieci giorni dalla data di rilascio e deve riportare le indicazioni relative al libretto sanitario aziendale di cui all'articolo 16.
Art. 16. 
(Libretto sanitario aziendale)
1. 
Ogni apicoltore piemontese deve dotarsi del libretto sanitario aziendale rilasciato gratuitamente dal Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
Art. 17. 
(Tutela delle api da sostanze tossiche)
1. 
Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono altresì vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api.
2. 
I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di colture erbacee, nonchè contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente.
Art. 18. 
(Competenze delle Aziende sanitarie locali)
1. 
Ai Servizi veterinari delle ASL è affidata la pratica attuazione dei piani di profilassi e di vigilanza predisposti dall'Assessorato regionale alla Sanità.
2. 
Per gli adempimenti di loro competenza le ASL possono avvalersi della collaborazione di specifici istituti universitari, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, delle associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciute e dei rispettivi tecnici apistici.
Art. 19. 
(Centro apistico regionale)
1. 
Presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è istituito il Centro apistico regionale al quale sono affidati i seguenti compiti:
a) 
fornire il necessario supporto tecnico per la stesura dei programmi regionali di sorveglianza epidemiologica sulle malattie delle api;
b) 
eseguire accertamenti diagnostici su campioni prelevati nell'ambito dei piani regionali di profilassi sanitaria;
c) 
condurre analisi di laboratorio per verificare le caratteristiche igienico-sanitarie e commerciali dei prodotti apistici;
d) 
svolgere indagini su campioni di api e su altri prodotti in casi sospetti di inquinamento ambientale;
e) 
assicurare un sufficiente supporto tecnico-operativo ai Servizi veterinari delle ASL piemontesi;
f) 
collaborare a programmi di ricerca e di approfondimento scientifico promossi dalla Regione o da altri istituti accreditati;
g) 
supportare iniziative di qualificazione sanitaria e di promozione dei prodotti apistici regionali.
2. 
Il Centro è dotato di apposite attrezzature e personale per il proprio funzionamento.
3. 
Alle spese per la gestione e per il funzionamento del Centro contribuisce la Regione, sulla base dei programmi di attività concordati.
Capo VI. 
DISCIPLINA DEL NOMADISMO
Art. 20. 
(Obiettivi)
1. 
La Regione Piemonte si propone di promuovere e disciplinare la pratica del nomadismo, ispirandosi alle seguenti linee guida:
a) 
il riconoscimento del nomadismo quale pratica essenziale per l'attività apistica produttiva;
b) 
la priorità degli apiari a conduzione produttiva e commerciale su quelli a conduzione amatoriale;
c) 
la conservazione dei diritti acquisiti dagli apicoltori produttori apistici che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali;
d) 
la tutela delle risorse economiche degli apicoltori produttori apistici che operano in zone montane e svantaggiate;
e) 
la tutela dello stato sanitario del patrimonio apistico territoriale con controlli su tutti gli apiari, a prescindere dalla forma di conduzione;
f) 
la tutela, mediante l'istituzione di aree di rispetto, degli allevamenti di api regine in cui si attuano programmi di selezione.
Art. 21. 
(Adempimenti per i nomadisti piemontesi)
1. 
L'apicoltore piemontese che esercita il nomadismo può posizionare i propri alveari in qualsiasi località del territorio regionale. Entro dieci giorni dall'avvenuto posizionamento, deve darne comunicazione al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, utilizzando la dichiarazione di provenienza su modello predisposto dall'Assessorato regionale alla sanità.
2. 
Le controversie tra apicoltori in ordine al posizionamento degli alveari sono presentate all'Assessorato all'agricoltura, il quale decide in merito.
Art. 22. 
(Identificazione degli apicoltori nomadi provenienti da altre Regioni)
1. 
Gli apicoltori provenienti da altre Regioni che esercitano il nomadismo in Piemonte devono rendere identificabili i loro apiari mediante l'apposizione di un numero di codice, rilasciato da uno dei Settori regionali territoriali dell'agricoltura.
2. 
Gli stessi nomadisti sono tenuti, altresì, a:
a) 
comunicare, al momento dell'arrivo, al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio l'ubicazione della postazione e la consistenza dell'apiario, allegando il certificato sanitario dell'ASL di provenienza rilasciato in data non anteriore a trenta giorni;
b) 
rispettare tutte le normative vigenti sul territorio regionale.
Art. 23. 
(Adempimenti per i nomadisti provenienti da fuori regione)
1. 
Gli apicoltori provenienti da fuori regione hanno l'obbligo di presentare al Servizio veterinario locale entro dieci giorni dal rientro in Piemonte, oltre alla dichiarazione di provenienza di cui all'articolo 21, anche il certificato sanitario rilasciato dalla competente autorità attestante l'assenza negli apiari di malattie denunciabili delle api. Il certificato deve essere riferito all'ultima sosta extraregionale dell'apiario.
Art. 24. 
(Regolamentazione del nomadismo)
1. 
La Regione, dopo aver acquisito i dati sull'effettiva consistenza del patrimonio apistico, stanziale e nomade, presente sul territorio regionale, nonchè la mappatura delle risorse mellifere agro-forestali, provvede, sentita la Commissione apistica regionale, a regolamentare la distanza degli apiari e gli spostamenti di quelli nomadi.
Capo VII. 
ALLEVAMENTO E SELEZIONE DELLE API REGINE
Art. 25. 
(Obiettivi)
1. 
È riconosciuta l'importanza della selezione di api regine di razza ligustica, sia sotto il profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie, sia sotto il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettarifere del Piemonte.
2. 
Si istituiscono, allo scopo:
a) 
l'albo degli allevatori di api regine;
b) 
le zone di rispetto sanitario e genetico.
Art. 26. 
(Albo regionale degli allevatori di api regine)
1. 
Al fine di promuovere e favorire la selezione e di sottoporre a controllo sanitario e funzionale gli allevamenti di api regine, nonchè di conseguire una maggiore qualificazione degli operatori, è istituito l'albo regionale degli allevatori di api regine.
2. 
Possono iscriversi all'albo gli allevatori di api regine che, al momento della presentazione della relativa domanda, possiedono e si impegnano a mantenere i seguenti requisiti:
a) 
allevare, sul territorio regionale, esclusivamente api regine appartenenti alla pura razza "ligustica";
b) 
comprovare la razza allevata a mezzo di adeguate analisi e del DNA;
c) 
vendere annualmente almeno mille regine;
d) 
gestire almeno trecento nuclei di fecondazione;
e) 
partecipare ai programmi di miglioramento genetico e produttivo comunque approvati e promossi dalla Regione;
f) 
consentire tutti i controlli sanitari e genetici ritenuti necessari ed opportuni dagli Assessorati regionali all'agricoltura ed alla sanità e dai Servizi veterinari delle ASL.
3. 
La permanenza all'albo è subordinata al mantenimento delle condizioni previste e possedute all'atto dell'iscrizione.
4. 
L'Assessorato all'agricoltura della Regione provvede a tenere e gestire l'albo, ad istruire formalmente e tecnicamente le domande di iscrizione, a comunicare agli interessati tutti i provvedimenti che li riguardano, a sottoporre le domande di iscrizione e gli eventuali contenziosi alla Commissione apistica regionale.
Art. 27. 
(Zone di rispetto)
1. 
La Regione, al fine di salvaguardare l'attività di selezione negli allevamenti di api regine i cui titolari risultano iscritti all'apposito albo, istituisce, sentita la Commissione apistica regionale, una zona di rispetto delle postazioni di fecondazione, all'interno della quale verranno effettuati controlli di carattere sanitario e genetico.
2. 
È vietato il nomadismo all'interno di tali zone di rispetto.
Capo VIII. 
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 28. 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nella presente legge è demandata ai competenti uffici della Regione, ai Comuni, ai Servizi veterinari delle ASL, al Corpo forestale.
2. 
È fatto obbligo agli apicoltori di consentire l'accesso nelle proprie aziende agli addetti alla vigilanza, di permettere l'effettuazione di qualsiasi tipo di prelievo attinente all'attività apistica e di presenziare alle stesse operazioni di vigilanza e di prelievo.
Art. 29. 
(Sanzioni)
1. 
Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e quelle amministrative previste dalle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per la violazione delle norme e degli obblighi della presente legge si applicano, oltre che l'esclusione dagli incentivi e dai benefici previsti dalla stessa, le seguenti sanzioni amministrative:
a) 
da lire 100 mila a lire 300 mila, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 11, comma 1;
b) 
da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 12, comma 1;
c) 
da lire 200 mila a lire 600 mila, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 12, comma 4;
d) 
la sanzione amministrativa prevista all' articolo 6, comma 1, della legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali), nel caso di violazione al disposto dell'articolo 13;
e) 
la sanzione amministrativa prevista all' articolo 6, comma 3, della l. 218/1988 , nel caso di violazione al disposto dell'articolo 14;
f) 
da lire 200 mila a lire 600 mila, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 15;
g) 
da lire 200 mila a lire 600 mila, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 16;
h) 
da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 17;
i) 
da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 21, comma 1;
l) 
da lire 300 mila a lire 900 mila, nel caso di violazione ai disposti dell'articolo 22 e dell'articolo 23;
m) 
da lire 100 mila a lire 300 mila, nel caso di violazione al disposto dell'articolo 27 comma 2.
2. 
L'autorità competente a determinare con ordinanza-ingiunzione la somma dovuta per le violazioni accertate è il Presidente della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto in materia di sanità pubblica veterinaria dall' articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia).
3. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si applicano le norme ed i principi contenuti al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Capo IX. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 30. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge può basarsi su risorse finanziarie di provenienza comunitaria, nazionale, regionale e degli enti locali, nonchè su contributi privati.
2. 
Per gli interventi di cui agli articoli 6 e 10 la spesa per l'anno 1998, 1999 e seguenti verrà definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
3. 
Per l'introito dei proventi di cui all'articolo 29, stimati in lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1998 e 1999, è istituito un apposito capitolo di entrata nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1998 con denominazione: "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme e degli obblighi previsti dalla legge regionale" "Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte".
Art. 31. 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere dell'Unione europea sulla legge stessa.
2. 
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e la Commissione apistica regionale, adotta con proprio atto deliberativo le istruzioni per l'applicazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 1998
Enzo Ghigo

Note: