Legge regionale n. 40 del 14 dicembre 1998  ( Versione vigente )
"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".[1]
(B.U. 17 dicembre 1998, n. 50)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte informa i propri processi decisionali e le diverse politiche di settore ai principi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita.
2. 
La Regione assume l'approccio della valutazione preventiva ed integrata degli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, nello svolgimento delle attività normative, pianificatorie, programmatorie ed amministrative di propria competenza e ne promuove l'adozione da parte degli enti locali territoriali nell'esercizio delle rispettive funzioni amministrative e di pianificazione.
3. 
La presente legge, in conformità alle direttive dell'Unione europea, alla normativa statale ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell' art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti, in osservanza ai principi di coordinamento, razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli atti autorizzativi in materia ambientale, perseguendo l'obiettivo dello snellimento e dell'integrazione dei procedimenti amministrativi, nonché le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale. Stabilisce altresì criteri per rendere coerente l'attività di pianificazione e programmazione con gli obiettivi di tutela ambientale.
4. 
La presente legge persegue la trasparenza delle azioni della Pubblica Amministrazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini, nonché lo scambio di informazioni tra soggetto proponente e autorità competente.
Art. 2. 
(Ambito di applicazione)
1. 
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, le disposizioni di cui alla presente legge disciplinano:
a) 
le procedure relative alla verifica di compatibilità ambientale dei progetti di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3;
b) 
l'espressione del parere regionale previsto nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi della normativa vigente in materia;
c) 
le modalità di predisposizione dei piani e programmi di cui all'articolo 20, comma 1, ai fini della loro compatibilità ambientale.
Art. 3. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
compatibilità ambientale: la coerenza e la congruità delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi, nonché degli interventi previsti dai progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali;
b) 
impatto ambientale: l'insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che la realizzazione di opere o interventi comporta sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e antropici;
c) 
studio di impatto ambientale: l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali, volto ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione progettuale e localizzativa ritenuta più compatibile con l'ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione e compensazione ambientale;
d) 
sintesi in linguaggio non tecnico: il quadro riepilogativo delle informazioni e dei dati significativi, prodotti nell'ambito dello studio di impatto ambientale, ivi comprese cartografie illustrative della localizzazione del progetto, presentato con modalità e linguaggio tali da consentire la comprensione e la valutazione critica da parte del pubblico, nonché un'agevole riproduzione;
e) 
proponente: il soggetto, privato o pubblico, che predispone le iniziative per sottoporre un progetto alla procedura di VIA;
f) 
autorità competente: l'Amministrazione pubblica cui fanno capo le procedure relative alla VIA dei progetti;
g) 
progetto preliminare: quanto definito all' articolo 16, comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), modificato dall' articolo 5 quinquies del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 127 ;
h) 
progetto definitivo: quanto definito all' articolo 16, comma 4 della l. 109/1994 ;
i) 
progetto esecutivo: quanto definito all' articolo 16, comma 5 della l. 109/1994 ;
l) 
procedura di VIA: il processo che consente all'autorità competente di pervenire ad una decisione in merito all'impatto ambientale di un progetto; essa è costituita da una combinazione di una o più delle seguenti fasi, attivabili secondo le modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12:
1) 
la fase di verifica, volta a determinare se un progetto, non obbligatoriamente sottoposto alla procedura di VIA, debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione;
2) 
la fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, volta ad individuare, preliminarmente alla redazione dello stesso studio, su eventuale richiesta del proponente, gli argomenti ed i temi sui quali deve essere focalizzata l'attenzione di uno specifico studio di impatto ambientale;
3) 
la fase di valutazione, finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.
Art. 4. 
(Progetti sottoposti alla procedura di VIA)
1. 
Sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all'articolo 10, i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette.
2. 
Sono sottoposti alla fase di valutazione, secondo le modalità di cui all'articolo 12:
a) 
i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati A1 e A2;
b) 
i progetti di opere e di interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.
3. 
Le soglie dimensionali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 sono ridotte del cinquanta per cento nel caso di progetti di opere e di interventi ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette.
4. 
Gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all'articolo 10, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3.
5. 
Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 comporti opere o interventi di diverso tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie, o ancora preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA, secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari. In tal caso il proponente presenta, nell'ambito delle fasi procedurali di VIA, elaborati progettuali che si riferiscono al complesso dei lavori e delle opere e che evidenzino nel dettaglio le fasi di realizzazione e le relazioni tra le opere e gli interventi.
6. 
Sono esclusi dalla procedura di VIA:
a) 
i progetti di opere e interventi di cui agli allegati B1, B2 e B3 non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato C o contenute nei piani e nei programmi di cui all'articolo 20, comma 5, e secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4;
b) 
gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell' articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile);
c) 
gli interventi previsti dal Piano dell'Autorità di Bacino del Po, così come articolato nei piani stralcio redatti ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) da ultimo modificata dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 , convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 , ai fini della difesa dal rischio idrogeologico.
Art. 5. 
(Studio di impatto ambientale)
1. 
Gli elaborati relativi ai progetti preliminare e definitivo, sottoposti alla fase di valutazione di cui all'articolo 12, sono corredati di uno studio di impatto ambientale, predisposto a cura e spese del proponente. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le indicazioni dell'allegato D oppure secondo le indicazioni stabilite nella fase di specificazione dei contenuti di cui all'articolo 11.
2. 
Qualora sia sottoposto alla fase di valutazione un progetto nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 5, gli elementi informativi e valutativi contenuti nello studio di impatto ambientale sono riferiti all'insieme delle opere e degli interventi necessari, così come si verranno a configurare in relazione alle opere eventualmente già esistenti.
3. 
Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per le procedure previste dalla presente legge, il proponente ha diritto di accesso ai dati ed alle informazioni in possesso dell'autorità competente, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), del sistema informativo della Regione, nonché degli altri uffici della Pubblica Amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
4. 
Per ragioni di segreto industriale o commerciale, ivi compresa la proprietà intellettuale, è facoltà del proponente, prima dell'avvio della fase di valutazione, presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto ed allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta. L'autorità competente ha accesso comunque alla documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.
5. 
Il proponente può richiedere la presenza di tecnici dell'autorità competente a sopralluoghi o ad attività di campionamento ed analisi di difficile ripetizione, finalizzati alla redazione dello studio di impatto ambientale.
Art. 6. 
(Autorità competenti)
1. 
Al fine di garantire la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle procedure di autorizzazione necessarie per la realizzazione dei progetti, sono individuate come autorità competenti:
a) 
la Regione, per i progetti di cui agli allegati A1, B1;
b) 
le province, per i progetti di cui agli allegati A2 e B2;
c) 
i comuni, per i progetti di cui all'allegato B3.
2. 
Per i progetti di cui agli allegati A2 e B2, ricadenti sul territorio di due o più province, è autorità competente la provincia maggiormente interessata dal progetto in termini di estensione territoriale, che effettua la procedura di concerto con le altre province.
3. 
Per i progetti di cui all'allegato B3, ricadenti sul territorio di due o più comuni, è autorità competente il comune maggiormente interessato dal progetto in termini di estensione territoriale, che effettua la procedura di concerto con gli altri comuni.
4. 
È facoltà dei comuni montani o parzialmente montani delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti, in quanto autorità competenti, alla comunità montana di appartenenza.
5. 
Le province ed i comuni, quali autorità competenti, trasmettono alla Regione al termine della procedura copia dei provvedimenti conclusivi delle fasi di verifica e di valutazione, ai fini della loro raccolta presso l'ufficio di deposito regionale di cui all'articolo 19. Gli stessi enti trasmettono alla Regione una relazione annuale sulle attività svolte, ai fini dell'adempimento delle disposizioni di cui al comma 6.
6. 
La Giunta regionale informa annualmente il Ministro dell'ambiente circa le attività svolte ed i procedimenti di VIA in corso presso le diverse autorità competenti, lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.
Art. 7. 
(Organo tecnico presso l'autorità competente)
1. 
E' istituito l'organo tecnico presso l'autorità competente con i compiti di:
a) 
ricevere le domande e le istanze di avvio dei procedimenti;
b) 
espletare le procedure relative alle fasi di:
1) 
verifica, di cui all'articolo 10;
2) 
specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'articolo 11;
3) 
valutazione, di cui agli articoli 12 e 13;
c) 
promuovere le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti, di cui all'articolo 15.
2. 
L'organo tecnico istituito presso la Regione ha inoltre il compito di:
a) 
gestire le procedure previste all'articolo 18, ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale;
b) 
elaborare linee guida per la predisposizione e la verifica degli elaborati previsti dalla presente legge, nonché per la predisposizione di piani e programmi ai fini della loro compatibilità ambientale, con particolare attenzione alla sperimentazione di metodologie e tecniche in materia;
c) 
definire le modalità e gli standard di riferimento per la presentazione degli elaborati relativi agli studi di impatto ambientale;
d) 
raccogliere e sistematizzare le informazioni relative agli esiti delle procedure svoltesi presso le altre autorità competenti;
e) 
procedere all'elaborazione delle informazioni raccolte, ai fini dell'ottimizzazione e della standardizzazione dei criteri e dei metodi adottati;
f) 
progettare modalità di informazione e comunicazione per garantire la trasparenza ed il maggior livello di partecipazione ai processi decisionali;
g) 
gestire l'ufficio di deposito progetti di cui all'articolo 19.
3. 
L'organo tecnico istituito presso la Regione è costituito da un nucleo centrale che si integra, per tutte le funzioni previste ai commi 1 e 2, con le strutture regionali individuate in relazione alle diverse tipologie di opere nonché alle componenti ambientali interessate. Il nucleo centrale è responsabile del coordinamento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), ai fini della individuazione della struttura regionale competente in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g). La struttura regionale competente individuata è responsabile del coordinamento delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) e c), e di cui al comma 2, lettera a), in raccordo con il nucleo centrale e con le altre strutture regionali interessate.
4. 
Per lo svolgimento dei propri compiti, l'organo tecnico ha diritto di accesso ai dati ed alle informazioni in possesso del sistema informativo della Regione, nonché degli altri uffici della Pubblica Amministrazione.
Art. 8. 
(Supporto tecnico-scientifico dell'ARPA)
1. 
Sulla base di quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), l'ARPA coadiuva le autorità competenti assicurando, nello svolgimento delle istruttorie e nelle attività previste dalla presente legge, il supporto tecnico-scientifico, anche mediante l'utilizzo del patrimonio di conoscenze acquisite nello svolgimento dei compiti di istituto.
2. 
L'ARPA assicura altresì il controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 9. 
(Soggetti interessati)
1. 
Ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del d.p.r. 12 aprile 1996 , sono individuati come soggetti interessati ai progetti sottoposti alla procedura di VIA:
a) 
le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di progetti di competenza regionale;
b) 
i comuni e le comunità montane, nel caso di progetti di competenza provinciale;
c) 
la comunità montana, nel caso di progetti di competenza comunale;
d) 
l'ente di gestione dell'area protetta, nel caso di progetti ricadenti almeno parzialmente sul territorio dell'area stessa;
e) 
l'azienda sanitaria locale (ASL) competente;
f) 
i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire al fine della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento, con particolare riferimento alle autorizzazioni di carattere ambientale ed urbanistico.
2. 
Gli enti locali territoriali di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono individuati con i seguenti criteri:
a) 
nel caso di opere puntuali, l'ente sede dell'opera e degli impianti connessi;
b) 
nel caso di opere lineari, gli enti attraversati dall'opera e quelli interessati da opere e interventi connessi.
3. 
L'autorità competente decide il coinvolgimento di altri soggetti territoriali o istituzionali, anche a seguito di loro motivata richiesta, in casi di particolare rilevanza con riferimento alle ricadute degli impatti ambientali individuati nel corso della procedura.
Art. 10. 
(Fase di verifica)
1. 
Per i progetti sottoposti alla fase di verifica ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 4, il proponente presenta all'autorità competente una specifica domanda corredata di:
a) 
gli elaborati relativi al progetto preliminare;
b) 
una relazione contenente:
1) 
l'inquadramento dell'opera o intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigenti;
2) 
i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzare l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta;
c) 
l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.
2. 
Contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, il proponente deposita copia degli elaborati sopra specificati presso l'ufficio di deposito di cui all'articolo 19, al fine dell'informazione e della partecipazione dei cittadini alla fase di verifica. L'autorità competente dà notizia dell'avvenuto deposito nelle forme di pubblicità ordinaria da essa previste. Gli elaborati rimangono a disposizione per la consultazione del pubblico per trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito.
3. 
L'autorità competente, sentiti i soggetti interessati di cui all'articolo 9 e valutate le osservazioni pervenute, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato E, si pronuncia sulla necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione di cui all'articolo 12, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 2. Trascorso il termine suddetto, in assenza di pronuncia dell'autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione. Ove occorra, l'autorità competente subordina l'esclusione dalla fase di valutazione a specifiche condizioni da ritenersi vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento.
4. 
Per i progetti compresi negli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, qualora ricorrano le condizioni di esclusione dalla procedura di VIA previste dall'allegato C o contenute nei piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale di cui all'articolo 20, comma 5, il proponente correda le istanze delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, necessarie per la realizzazione del progetto medesimo, di apposita dichiarazione nella quale certifica la sussistenza delle condizioni di esclusione. La suddetta dichiarazione costituisce condizione di procedibilità delle istanze di cui al presente comma.
5. 
Presso l'autorità competente è istituito un registro, disponibile per la consultazione da parte del pubblico, contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.
Art. 11. 
(Fase di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)
1. 
Il proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare alla redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 5, finalizzata alla specificazione dei contenuti di cui all'allegato D e del loro livello di approfondimento.
2. 
Per l'avvio della fase di cui al comma 1, il proponente presenta apposita istanza, corredata degli elaborati relativi al progetto preliminare e di una relazione che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale e le metodologie che intende adottare per l'elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute ed il relativo livello di approfondimento. L'istanza è corredata inoltre dell'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento. È facoltà del proponente, nel presentare la documentazione, far riferimento a quanto già presentato durante la fase di verifica, ove espletata.
3. 
L'autorità competente convoca il proponente e, ove occorra per gli approfondimenti del caso, i soggetti interessati in relazione alle caratteristiche del progetto, tra quelli indicati all'articolo 9, per un confronto su quanto presentato a corredo dell'istanza di cui al comma 2. Valutati gli elementi emersi dal contraddittorio, l'autorità competente esprime il parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa. Trascorso tale termine in assenza di pronuncia dell'autorità competente, è facoltà del proponente presentare lo studio di impatto ambientale secondo il piano di lavoro proposto.
4. 
Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:
a) 
la descrizione delle principali alternative tecnologiche e localizzative considerate, inclusa l'ipotesi di non realizzazione del progetto, e la giustificazione della scelta compiuta;
b) 
la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;
c) 
la descrizione dei potenziali effetti sull'ambiente, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio;
d) 
la rassegna delle relazioni esistenti tra l'opera proposta e le norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;
e) 
la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.
Art. 12. 
(Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale)
1. 
Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, il proponente presenta all'autorità competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, unitamente a:
a) 
due copie degli elaborati relativi al progetto definitivo e al progetto preliminare, corredati dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, unitamente all'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento, recando menzione delle istanze eventualmente già presentate, con facoltà di far riferimento a quanto già presentato durante le fasi precedenti, ove espletate;
b) 
le copie degli elaborati tecnici di interesse e della sintesi in linguaggio non tecnico, per i soggetti interessati di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), ai fini del coordinamento delle procedure di cui all'articolo 13.
2. 
Contestualmente il proponente:
a) 
deposita, presso l'apposito ufficio dell'autorità competente di cui all'articolo 19, copia degli elaborati progettuali di cui al comma 1, lettera a), dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, che rimangono a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per quarantacinque giorni;
b) 
dà avviso dell'avvenuto deposito di cui alla lettera a), a propria cura e spese, su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale, mediante un annuncio redatto in conformità alle direttive regionali e, in attesa della loro emanazione, secondo lo schema indicato dalla circolare del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1989;
c) 
invia, ai sensi dell' articolo 5, comma 2, del d.p.r. 12 aprile 1996 , copia degli elaborati progettuali di cui al comma 1, lettera a), dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, alle province, ai comuni e agli enti di gestione delle aree protette interessati ai sensi dell'articolo 9, che esprimono i rispettivi pareri entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
3. 
L'attuazione degli adempimenti di cui al comma 2 determina l'inizio della fase valutativa che si svolge secondo le modalità definite nell'articolo 13 ed è finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione del progetto, nonché all'eventuale rilascio coordinato di ulteriori provvedimenti. Il giudizio di compatibilità ambientale è elaborato alla luce degli approfondimenti tecnici, delle risultanze delle conferenze di servizi e dell'eventuale inchiesta pubblica o del confronto con il proponente, nonché delle osservazioni del pubblico. Tale giudizio è espresso, anche in assenza dei pareri di cui al comma 2, lettera c), improrogabilmente entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di avvenuto deposito di cui al comma 2, lettera a), che fa fede ai fini dei termini previsti nella presente fase procedurale, fatto salvo quanto previsto al comma 6 e all'articolo 14, comma 5.
4. 
Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.
5. 
In materia di lavori pubblici il giudizio di compatibilità ambientale è reso nei termini previsti dall' articolo 7, comma 5, della l. 109/1994 , come modificato dall' articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
6. 
L'autorità competente può richiedere al proponente, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta. Il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. L'autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso l'ufficio preposto di cui all'articolo 19 e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui al comma 2, lettera b). Il giudizio di compatibilità ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.
7. 
Qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, il proponente segnala l'inadempienza: alla provincia per i progetti di cui all'allegato B3, oppure alla Regione per i progetti di cui agli allegati A2 e B2, oppure al Presidente della Giunta regionale per i progetti di cui agli allegati A1 e B1. Tali soggetti invitano l'autorità competente ad emanare il provvedimento entro il termine di trenta giorni, trascorso il quale agiscono in via sostitutiva entro il termine di sessanta giorni.
8. 
Il provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale espresso con provvedimento deliberativo regionale e è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al proponente, nonché ai soggetti interessati di cui all'articolo 9.
[2]
9. 
Il provvedimento di cui al comma 8, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata definita dal provvedimento stesso e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può prorogare il predetto termine. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.
10. 
Il giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo di eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi, costituisce presupposto vincolante per l'autorizzazione definitiva dell'opera ove non assorbita dal provvedimento recante il giudizio di compatibilità ambientale. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione evidenzia la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di VIA. Negli altri casi, i progetti sono adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.
Art. 13. 
(Istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure)
1. 
L'autorità competente pubblica la notizia dell'avvenuto deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione, invia gli elaborati di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), ai rispettivi soggetti interessati e, ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 4 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da ultimo modificato dall' articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , indice una conferenza di servizi, ai fini di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA o di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi ad essa connessi, nonché per acquisire autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura anche di altre amministrazioni pubbliche.
2. 
Alla conferenza di servizi partecipano i soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all'articolo 9, attraverso i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, sostituiscono gli atti di rispettiva competenza.
3. 
Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano individuano e definiscono le autorizzazioni che saranno assorbite dal giudizio di compatibilità ambientale nonché le ulteriori procedure da coordinare nei termini previsti per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 12, comma 3.
4. 
In casi eccezionali, qualora non sia possibile il rilascio coordinato di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto nei termini di cui al comma 3, la conferenza dei servizi prevede modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni residue ed il coordinamento delle procedure anche oltre i termini previsti per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.
5. 
Nel caso di mancata partecipazione di una amministrazione regolarmente convocata alla conferenza o di partecipazione tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, o ancora in caso di espressione di motivato dissenso alla conclusione del procedimento, si applicano i disposti di cui all'articolo 14, commi 3, 3 bis e 4, della l. 241/1990 .
6. 
L'autorità competente invita almeno una volta il proponente a partecipare alle riunioni previste per la conferenza di servizi.
7. 
In caso di progetti che comportino derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche, al fine di consentire il coordinamento della procedura stessa con quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 , l'autorità competente, nel caso della presentazione di progetti concorrenti di cui all'articolo 7 del regio decreto suddetto, per poter effettuare il loro esame congiunto nella stessa fase valutativa, richiede ai proponenti ammessi alla concorrenza la presentazione degli elaborati prescritti dalla presente legge per la specifica tipologia del progetto, assegnando agli stessi un termine per la presentazione. Tale richiesta sospende i termini della procedura di VIA che riprendono con l'avvenuta presentazione degli elaborati richiesti.
Art. 14. 
(Partecipazione)
1. 
Chiunque, tenendo conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, ha facoltà di presentare in forma scritta all'autorità competente osservazioni, ivi comprese informazioni o contributi tecnico-scientifici, nei termini seguenti:
a) 
per la fase di verifica, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito di cui all'articolo 10, comma 2;
b) 
per la fase di valutazione, entro quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a).
2. 
Le osservazioni di cui al comma 1 sono messe a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine della procedura di VIA. I provvedimenti conclusivi delle fasi di verifica e di valutazione danno conto delle osservazioni pervenute.
3. 
L'autorità competente può disporre lo svolgimento di una inchiesta pubblica, da aprirsi entro venti giorni dalla data di avvenuto deposito di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), e da concludersi con una relazione sui lavori svolti almeno trenta giorni prima del termine per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 12, comma 3. L'autorità competente individua la sede in cui si svolge l'inchiesta pubblica in modo da favorire la massima partecipazione e ne nomina il presidente che è assistito da tre esperti di comprovata competenza nel settore, designati rispettivamente dal presidente della Giunta regionale, dal presidente della provincia e dal sindaco del comune interessati. Chiunque può fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte inerenti la realizzazione dell'intervento e le sue conseguenze sul piano ambientale. Il presidente dell'inchiesta pubblica, d'intesa con gli esperti, decide sull'ammissibilità delle memorie in base agli argomenti trattati e svolge audizioni con gli enti ed i privati che hanno presentato le memorie ammesse, anche invitando il proponente.
4. 
Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta pubblica di cui al comma 3, può, anche su propria richiesta, essere invitato prima della conclusione della procedura ad un confronto con i soggetti che hanno presentato osservazioni. Il verbale dell'incontro è acquisito e valutato ai fini del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 12, comma 3. Resta ferma la facoltà dell'autorità competente di attivare momenti di informazione allargata e di pubblico dibattito cui è invitato il proponente.
5. 
Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del confronto di cui al comma 4, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe i termini della fase di valutazione: in questo caso l'autorità competente esprime il giudizio di compatibilità ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente attui le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2.
Art. 15. 
(Attuazione dei progetti)
1. 
In relazione alle caratteristiche dell'opera o dell'intervento sottoposti alla procedura di VIA, l'autorità competente può stabilire, nell'ambito del provvedimento recante il relativo giudizio di compatibilità ambientale, l'attivazione di protocolli d'intesa tra i soggetti coinvolti nelle diverse fasi di realizzazione, esercizio ed eventuale chiusura degli impianti e recupero dell'area interessata, ai fini di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale ed il conseguimento del più elevato livello di protezione ambientale e di funzionalità dell'intervento stesso.
Art. 16. 
(Impatti ambientali interregionali)
1. 
Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alla procedura di VIA che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, l'autorità competente effettua la procedura di VIA ed esprime il giudizio di compatibilità ambientale d'intesa con le regioni cointeressate.
2. 
Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alla procedura di VIA che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.
Art. 17. 
(Impatti ambientali transfrontalieri)
1. 
Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alla procedura di VIA che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro stato, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, stipulata ad Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640 . L'informazione è estesa anche alla Regione, qualora questa non coincida con l'autorità competente.
Art. 18. 
(Partecipazione della Regione alle procedure di VIA di competenza statale)
1. 
Al fine della partecipazione alle procedure di VIA di competenza statale previste dalla normativa vigente, la Regione esprime il proprio parere al Ministero dell'ambiente con deliberazione della Giunta, avvalendosi del proprio organo tecnico così come individuato all'articolo 7, con il supporto dell'ARPA.
2. 
Al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA di cui al comma 1, la Giunta regionale indice una conferenza di servizi, cui partecipano i soggetti istituzionali interessati individuati secondo i criteri di cui all'articolo 9. Sono altresì invitati a partecipare alla conferenza i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, al solo fine di consultazione preliminare. Durante la conferenza di servizi sono acquisiti i pareri degli enti locali territoriali interessati.
3. 
L'organo tecnico della Regione può richiedere al proponente ulteriori copie della documentazione trasmessa da inviare a fini istruttori all'ARPA ed alle province e ASL interessate.
4. 
La Giunta regionale garantisce l'informazione e la partecipazione dei cittadini e, in accordo con il Ministero dell'ambiente, può promuovere momenti di informazione allargata e di pubblico dibattito, audizioni, inchieste pubbliche.
Art. 19. 
(Ufficio di deposito progetti)
1. 
L'ufficio di deposito dei progetti e degli studi di impatto ambientale, individuato presso le autorità competenti, assolve le funzioni di raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, con le modalità e i tempi stabiliti dalla presente legge:
a) 
la documentazione presentata dal proponente per la procedura di VIA;
b) 
le osservazioni presentate dal pubblico;
c) 
i provvedimenti conclusivi della fase di verifica;
d) 
i provvedimenti recanti i giudizi di compatibilità ambientale;
e) 
il registro contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito.
2. 
L'ufficio di deposito istituito presso la Regione assolve inoltre alle funzioni di:
a) 
raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico la documentazione presentata dal proponente per la procedura statale di VIA e i relativi pareri espressi dalla Regione, nonché i provvedimenti statali conclusivi;
b) 
raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione a fini scientifici e didattici, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia, la documentazione presentata dal proponente, relativa ai progetti sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale e statale;
c) 
raccogliere, archiviare e mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico i provvedimenti conclusivi della fase di verifica e quelli recanti i giudizi di compatibilità ambientale, emessi dalle province e dai comuni in qualità di autorità competenti.
3. 
A chiunque ne faccia richiesta, è fornita copia della sintesi in linguaggio non tecnico, secondo le modalità regolamentate dalla normativa regionale vigente. La richiesta di copia degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale depositati è inoltrata direttamente al proponente.
4. 
Al fine dell'individuazione dell'ufficio di deposito è facoltà dei comuni, in qualità di autorità competente, concludere tra loro accordi per la gestione in forma associata del servizio.
Art. 20.[3] 
(...)
Art. 21. 
(Sanzioni)
1. 
Gli atti che consentono in via definitiva la realizzazione delle opere e degli interventi, adottati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, sono annullabili per violazione di legge.
[4]
2. 
Nei casi di interventi od opere realizzati senza l'effettuazione della procedura di VIA, l'autorità competente dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
3. 
Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da comportare variazioni rispetto al giudizio di compatibilità ambientale, l'autorità competente impone al proponente l'adeguamento dell'opera o dell'intervento. Qualora tale adeguamento non risulti più possibile, l'autorità competente adotta ulteriori prescrizioni al fine di garantire comunque la compatibilità ambientale dell'opera o dell'intervento. Decorso il termine assegnato per l'adeguamento, l'autorità competente adotta i provvedimenti di cui al comma 2.
4. 
L'autorità competente adotta in ogni caso i provvedimenti di cui al comma 2, ove non risulti più possibile, neppure a seguito di ulteriori prescrizioni di adeguamento, garantire la compatibilità ambientale dell'opera o intervento.
5. 
Nei casi previsti dal comma 3, l'autorità competente può ordinare l'immediata sospensione dei lavori con effetto fino all'adozione del successivo provvedimento.
6. 
Resta salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.
Art. 22. 
(Disposizione finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1998, di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1999 e di lire 800 milioni per l'anno 2000.
2. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998 e seguenti sono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione finanziaria a fianco indicata:
a) 
spese della Regione relative ad attività di informazione e di pubblicità, di promozione della formazione, all'attivazione di borse di studio per l'attuazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, con dotazione di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 1998, di lire 300 milioni per l'anno 1999 e di lire 200 milioni per l'anno 2000;
b) 
spese connesse ad attività tecniche e scientifiche per l'attuazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, con la dotazione per memoria per l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per l'anno 2000;
c) 
contributi ad enti locali della regione relativi alle attività necessarie per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, con dotazione per memoria per l'anno 1998, di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per l'anno 2000.
3. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 15960 del bilancio della Regione per l'anno 1998; riduzione di lire 1.000 milioni dal capitolo 15910 del bilancio pluriennale 1998-1999, relativamente all'anno 1999 e riduzione di lire 800 milioni dal capitolo 15910 del bilancio pluriennale 1998-1999, relativamente all'anno 2000.
Art. 23. 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui alla presente legge, la Regione, le province, i comuni singoli o in forma associata, quali autorità competenti, entro la data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a:
a) 
individuare l'ufficio di deposito dei progetti;
b) 
individuare l'organo tecnico di cui all'articolo 7, definendone l'organizzazione e le modalità operative di funzionamento;
c) 
definire le modalità operative per l'accesso da parte del proponente ai dati ed alle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3.
2. 
Le province ed i comuni trasmettono alla Regione nota sulle determinazioni assunte relativamente al comma 1, lettere a), b) e c).
3. 
In fase di prima applicazione, le linee guida di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), sono sostituite da indicazioni a carattere generale che la Giunta regionale adotta entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte Tali indicazioni riguardano anche criteri da utilizzare per la fase di verifica su progetti previsti da piani e programmi, già studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale, vigenti o in procedura di approvazione alla data di pubblicazione della presente legge.
4. 
(...)
[5]
5. 
(...)
[6]
6. 
In relazione al processo di completamento delle deleghe da parte della Regione ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) da ultimo modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 , nonché dei decreti previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 , e in ottemperanza a specifiche previsioni dei piani e dei programmi di cui all'articolo 20, comma 5, la Regione provvede ad aggiornare gli allegati della presente legge attraverso una deliberazione della Giunta regionale.
7. 
Il Consiglio regionale, con proprie deliberazioni, procede analogamente alla modifica dei contenuti degli allegati in relazione a specifiche esigenze di tutela del territorio regionale, a seguito delle esperienze derivanti dall'attuazione della presente legge e ogni qualvolta sia necessaria un'armonizzazione con eventuali modifiche ed integrazioni della normativa comunitaria e statale.
8. 
La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 dicembre 1998
Enzo Ghigo

Allegato A 

Allegati A1 e A2

[7]
Allegato B 

Allegati B1,B2 e B3

[8]
Allegato C 

Allegato C

[9]
Allegato D 

Allegato D

[10]
Allegato E 

Allegato E

[11]
Allegato F 

Allegato F

[12]

Note:

[1] Si veda in materia anche quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

[2] Nel comma 8 dell'articolo 12 le parole "espresso con provvedimento deliberativo regionale e" sono state inserite ad opera del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 25 del 2021.

[3] L'articolo 20 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 25 del 2021.

[4] Nel comma 1 dell'articolo 21 le parole "sono nulli" sono state sostituite dalle parole "sono annullabili per violazione di legge" ad opera del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 26 del 2015.

[5] Il comma 4 dell'articolo 23 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 54 del 2000.

[6] Il comma 5 dell'articolo 23 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 54 del 2000.

[7] La Deliberazione del Consiglio Regionale del 20 settembre 2011, n. 129-35527 pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 27 ottobre 2011 ha aggiornato gli Allegati A1 e B2.

[8] La Deliberazione della Giunta Regionale del 6 marzo 2017, n. 12-4738 pubblicata sul B.U.R. n. 10 suppl. 1 del 9 marzo 2017 ha modificato gli Allegati B1 e B2.

[9] La Deliberazione del Consiglio Regionale del 20 settembre 2011, n. 129-35527 pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 27 ottobre 2011 ha aggiornato gli Allegati A1 e B2.

[10] La Deliberazione del Consiglio Regionale del 20 settembre 2011, n. 129-35527 pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 27 ottobre 2011 ha aggiornato gli Allegati A1 e B2.

[11] La Deliberazione del Consiglio Regionale del 20 settembre 2011, n. 129-35527 pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 27 ottobre 2011 ha aggiornato gli Allegati A1 e B2.

[12] La Deliberazione del Consiglio Regionale del 20 settembre 2011, n. 129-35527 pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 27 ottobre 2011 ha aggiornato gli Allegati A1 e B2.