La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
(A1 - A2) Allegato A1: Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di valutazione (articolo 4, comma 2)
Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.
n. 1 Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata prelevata superi i 1.000 litri al secondo, ad esclusione delle piccole derivazioni a scopo irriguo, ai sensi del d.lgs. 275/1993 , localizzate anche parzialmente in area protetta, la cui portata prelevata superi i 500 litri al secondo (vedi allegato A2, n. 2)
n. 2 Utilizzo di acque minerali e termali, nei casi in cui la portata prelevata superi i 100 litri al secondo
n. 3 Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc
n. 4 Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate
n. 5 Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate
n. 6 Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 , e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc
n. 7 Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti
n. 8 Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari, oppure i moli sono di lunghezza superiore a 500 m
n. 9 Cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.
n. 10 Attività di coltivazione di minerali solidi
n. 11 Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma
n. 12 Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km
n. 13 Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc
Allegato A2: Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di valutazione (articolo 4, comma 2)
Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.
n. 1 Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la portata prelevata superi i 100 litri al secondo
n. 2 Utilizzo a scopo irriguo di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 500 l/s e si configuri come piccola derivazione ai sensi del d.lgs. 275/1993 e l'opera ricada anche parzialmente in area protetta (vedi Allegato A1, n. 1)
n. 3 Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno
n. 4 Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno
n. 5 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997
n. 6 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997
n. 7 Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
n. 8 Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del decreto legislativo 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc
n. 9 Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
n. 10 Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
[4](B1 - B2 - B3) Allegato B1: Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono neppure parzialmente in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreche' la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)
Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.
Agricoltura
n. 1 piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari
n. 2 progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari
Industria energetica
n. 3 impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW
Industria della gomma e delle materie plastiche
n. 4 fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate
Progetti di infrastrutture
n. 5 Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari
n. 6 progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti interessanti superfici superiori ai 10 ettari
n. 7 impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone
n. 8 derivazione di acque superficiali ed opere connesse, nei casi in cui la portata derivata superi i 260 l/s e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione ai sensi del d.lgs. 275/1993 ; per gli utilizzi energetici non si applica il limite superiore di 1000 l/s (vedi all. B2, n. 27)^ Nota all'allegato B1;
n. 9 interporti
n. 10 porti lacuali e fluviali, vie navigabili
n. 11 strade extraurbane secondarie, escluse le provinciali e le comunali
n. 12 linee ferroviarie a carattere regionale o locale
n. 13 sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri
n. 14 acquedotti con una lunghezza superiore ai 26 km
n. 15 opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale
n. 16 aeroporti
n. 17 impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti
Altri progetti
n. 18 campeggi e villaggi turistici con superficie superiore a 5 ettari; centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati
n. 19 fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate
n. 20 Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc
n. 21 impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 t/g , o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/g
n. 22 cave e torbiere con materiale estratto inferiore a 500.000 mc/a e con superficie inferiore a 20 ettari
n. 23 trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate
n. 24 produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate
n. 25 porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 m, nonché progetti di intervento su porti già esistenti.
n. 26 attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie
n. 27 impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda
n. 28 impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 20 km
n. 29 impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento
n. 30 installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km
Progetti di infrastrutture
n. 31 elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km
Altri progetti
n. 32 progetti di cui all'allegato A1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni
^ Nota all'allegato B1. Progetti di infrastrutture, n. 8. Il proponente è esonerato dal dossier di compatibilità ambientale previsto dalla d.g.r. 74 - 45166 del 26.04.95 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, nel solo caso in cui la procedura di verifica determini l'assoggettamento del progetto alla fase di valutazione.^
Allegato B2: Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)
Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.
Agricoltura
n. 1 impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), 750 posti scrofe
Lavorazione dei metalli
n. 2 impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume
n. 3 impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora
n. 4 impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora
n. 5 impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW
n. 6 impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora
n. 7 fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
n. 8 impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici
n. 9 impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno
n. 10 impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc
n. 11 impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume
n. 12 cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari
n. 13 imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume
Industria dei prodotti alimentari
n. 14 impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno
n. 15 impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale
n. 16 impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua
n. 17 impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno
n. 18 impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume
n. 19 macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno
n. 20 impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato
n. 21 molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume
n. 22 zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole
Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta
n. 23 impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate
n. 24 impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno
n. 25 impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno
n. 26 impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno
Progetti di infrastrutture
n. 27 derivazione di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di piccola derivazione ai sensi del d.lgs. 275/1993 ; per gli utilizzi energetici non si applica il limite superiore di 1000 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla d.g.r. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s (vedi allegato B1, n. 8) ^Nota all'allegato B2.
n. 28 sistemi di captazione di acque sotterranee ed opere connesse, nei casi in cui la portata prelevata superi i 50 litri al secondo
n. 29 strade extraurbane secondarie provinciali
n. 30 impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del decreto legislativo 22/1997)
n. 31 impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
n. 32 impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
n. 33 discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
Altri progetti
n. 34 piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore
n. 35 centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro
n. 36 banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq
n. 37 fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume
n. 38 impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno.
n. 39 progetti di cui all'allegato A2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni
^ Nota all'allegato B2. Progetti di infrastrutture, n. 27. Il proponente è esonerato dal dossier di compatibilità ambientale previsto dalla d.g.r. 74 - 45166 del 26.04.95 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, nel solo caso in cui la procedura di verifica determini l'assoggettamento del progetto alla fase di valutazione.^
Allegato B3: Progetti di competenza del comune, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)
Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.
Agricoltura
n. 1 cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari
n. 2 iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari
n. 3 progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ettari
Progetti di infrastrutture
n. 4 strade extraurbane secondarie comunali
n. 5 strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri.
[5]Allegato C: Casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti neppure parzialmente in aree protette (articolo 4, comma 6, lettera a)
Dalla tipologia all. B1, n. 2 (Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari):
- B1, 2/a - Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari, qualora consistenti in scambi e accorpamenti degli appezzamenti al fine di razionalizzare le tecniche colturali, senza cambiamenti delle modalità di utilizzo del suolo e senza movimenti di terra.
Dalla tipologia all. B1, n. 14 (Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km):
- B1, 14/a - Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km realizzati interamente in area urbana.
- B1, 14/b - Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km per i quali il tracciato interrato si sviluppa interamente lungo l'asse di strade urbane o extraurbane esistenti.
Dalla tipologia all. B1, n. 15 (Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione ed interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale):
- B1, 15/a - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, qualora finanziate ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" e della deliberazione Consiglio regionale 31 luglio 1991, n. 250-11937, modificata dalla deliberazione Consiglio regionale 2 aprile 1997, n. 377-4975.
- B1, 15/b - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, qualora realizzate interamente con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica così come elencate al titolo II, n. 6, della deliberazione Consiglio regionale 31 luglio 1991, n. 250-11937 e qualora le superfici di intervento e di cantiere siano complessivamente inferiori a 5 ettari.
- B1, 15/c - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, qualora rientranti nelle tipologie d'intervento individuate nella circolare del Presidente della Giunta regionale del 15 maggio 1996, n. 8/EDE.
Dalla tipologia all. B1, n. 22 (Cave e torbiere con materiale estratto inferiore a 500.000 mc/a e con superficie inferiore a 20 ettari).
Nei casi previsti dalle tipologie B1 22/a, B1 22/b, B1 22/c, B1 22/d e B1 22/e seguenti, qualora vengano successivamente richieste modifiche, rinnovi o ampliamenti che complessivamente non facciano più rientrare la cava nelle fattispecie indicate, le istanze non sono automaticamente escludibili. Sono escluse dalla procedura di VIA le cave di pietra ornamentale con superficie inferiore a 20 ettari, per le quali sono verificate le condizioni di esclusione automatica dalla procedura indicate all'interno del Piano regionale attività estrattive - comparto pietre ornamentali, ai sensi dell'articolo 20, comma 5.
- B1, 22/a - Scavi a fossa per ogni tipo di materiale ad eccezione di pietre ornamentali, con volumi di escavazione sino a 500.000 mc complessivi e con superficie inferiore a 20 ettari, condotti con profondità fino ad un metro dal livello di massima escursione della falda superficiale e comunque ad una profondità mai superiore a 5 metri dal piano di campagna, che non comportino mutamento di destinazione d'uso, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989 .
- B1, 22/b - Miglioramenti fondiari su aree inferiori a 20 ettari, con profondità di scavo non superiore a 2 m e volumi di escavazione sino a 200.000 mc complessivi, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989 .
- B1, 22/c - Arretramenti di terrazzi alluvionali di pianura per un'altezza inferiore a 10 metri e volumi di escavazione sino a 200.000 mc complessivi, con arretramenti non superiori a 1/10 della lunghezza di bordo, per uno sviluppo massimo del fronte fino a 500 metri, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989 .
- B1, 22/d - Interventi in versante per estrazione di materiali industriali con volumi di escavazione sino a 200.000 mc complessivi e con superficie inferiore a 5 ettari, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989 .
- B1, 22/e - Coltivazioni di discariche minerarie derivanti da attività di cava pregressa o in atto finalizzate unicamente al riutilizzo del materiale stoccato, con materiale estratto inferiore a 500.000 mc/a e con superficie inferiore a 20 ettari, con esclusione degli interventi nelle fasce A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di bacino del fiume Po, di cui alla l. 183/1989 .
Dalla tipologia all. B2, n. 30 (Impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti urbani ed assimilati con capacità superiore a 10 t/giorno, e stazioni di trasferimento, con capacità superiore a 20 t/giorno):
- B2, 30/a - Progetti relativi a stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e assimilati, con capacità superiore a 20 t/giorno, localizzate in aree non sottoposte a vincolo idrogeologico.
Dalla tipologia all. B2, n. 32 (Centri di stoccaggio di rifiuti speciali con potenzialità superiore a 30.000 mc):
- B2, 32/a - Progetti relativi a centri di stoccaggio di rifiuti speciali con potenzialità superiore a 30.000 mc , esclusivamente dedicati alla messa in riserva di cui all'allegato C, punto R13, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 .
Dalla tipologia all. B3, n. 2 (Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari):
- B3, 2/a - Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari, qualora finanziata ai sensi della l.r. 32/1982 e della d.c.r. del 31/7/1991, n. 250-11937, così come modificata dalla d.c.r. del 2/4/1997, n. 377-4975.
- B3, 2/b - Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari, qualora finanziata nell'ambito dei programmi di attuazione della normativa comunitaria di settore, secondo le procedure amministrative e le norme tecniche stabilite a livello regionale.
Allegato D: - Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 5, da redigere ai fini della fase di valutazione (in conformità alle indicazioni dell'allegato C del d.p.r. 12 aprile 1996 )
Lo studio di impatto ambientale è organizzato nei quadri programmatico, progettuale e ambientale ed è corredato dalla sintesi in linguaggio non tecnico.
La sintesi in linguaggio non tecnico riporta il quadro riepilogativo delle informazioni e dei dati significativi, prodotti nell'ambito dello studio di impatto ambientale, ivi comprese cartografie illustrative della localizzazione del progetto. L'elaborato deve essere presentato con modalità e linguaggio tali da consentire la comprensione e valutazione critica da parte del pubblico, nonché un'agevole riproduzione.
Lo studio di impatto ambientale contiene la descrizione, i criteri e le modalità di raccolta, selezione ed elaborazione dei dati e delle informazioni utilizzati per la redazione ed in esso contenuti, ed evidenzia le eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate nella raccolta ed elaborazione dei dati rilevati.
Contenuti specifici dei singoli quadri:
Il Quadro programmatico contiene:
1. l'illustrazione del progetto in relazione alla legislazione, pianificazione e programmazione vigenti (nazionale, regionale e locale) di riferimento, nonché in relazione alle sue finalità e agli eventuali riflessi in termini sia di vincoli che di opportunità, sul sistema economico e territoriale;
2. finalità e motivazioni strategiche dell'opera o intervento proposti, modalità con cui soddisfa la domanda esistente, anche alla luce delle trasformazioni in corso a livello locale e allo stato di attuazione della pianificazione;
3. l'indicazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati, anche in termini socio-economici;
4. l'indicazione dell'attuale destinazione d'uso dell'area, come indicato dalla vigente strumentazione urbanistica (PRGC) e dei vincoli di varia natura esistenti nell'area prescelta e nell'intera zona di studio.
Il Quadro progettuale contiene:
1. la descrizione delle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate, inclusa l'ipotesi di non realizzazione del progetto, con l'indicazione dei motivi principali della scelta compiuta, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente;
2. la descrizione delle caratteristiche tecnologiche e dimensionali dell'opera o intervento, nonché delle esigenze di utilizzazione del suolo e delle altre risorse durante le fasi di costruzione e di esercizio;
3. la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e della quantità dei materiali impiegati;
4. la descrizione delle soluzioni tecniche prescelte, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, per realizzare l'opera o l'intervento, per ridurre l'utilizzo delle risorse, le emissioni di inquinanti, minimizzando altresì le fonti di impatto;
5. la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dalla realizzazione e dall'attività del progetto proposto nonché dall'eventuale successiva dismissione e/o bonifica del sito;
6. analisi incidentale e quadro delle eventuali condizioni di rischio con riferimento alle fasi di costruzione, esercizio ed eventualmente di dismissione dell'opera o intervento.
Il Quadro ambientale contiene:
1. l'analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, alle acque superficiali e sotterranee, all'aria, ai fattori climatici, al paesaggio, all'ambiente urbano e rurale, al patrimonio storico, artistico e culturale, e alle loro reciproche interazioni;
2. la descrizione dei prevedibili effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, che la realizzazione del progetto comporta sull'ambiente, dovuti:
- alla realizzazione ed esercizio delle opere e interventi previsti;
- all'utilizzazione delle risorse;
- all'emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
la stima degli effetti cumulativi degli impatti nel tempo e con le altre fonti di impatto presenti sul territorio;
l'indicazione dei metodi di previsione utilizzati;
3. la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare dal punto di vista ambientale gli effetti negativi del progetto sull'ambiente.
Allegato E: Elementi di verifica per la pronuncia dell'autorità competente di cui all'articolo 10, comma 3, sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione
1. Caratteristiche dell'opera o intervento, con particolare attenzione ai seguenti elementi:
- parametri tecnici e dimensionali;
- utilizzazione di risorse naturali;
- produzione di rifiuti;
- inquinamento e disturbi ambientali;
- rischio di incidenti.
2. Localizzazione dell'opera o intervento, con attenzione alla sensibilità ambientale delle zone interessate direttamente o indirettamente dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera o intervento, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
- utilizzazione attuale dell'area e destinazione d'uso prevista;
- interazione con altri progetti o opere esistenti;
- qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- capacità di carico dell'ambiente circostante, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone costiere;
b) zone montuose e forestali;
c) aree naturali protette;
d) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
e) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale definiti dalla normativa vigente sono già stati superati;
f) zone a forte densità demografica;
g) aree e paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale dovuto alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o intervento, in funzione degli elementi evidenziati ai punti precedenti.
Allegato F: Informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi, contenute all'interno della relazione generale di cui all'articolo 20, comma 2
L'analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o programma:
a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente;
b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma;
c) qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;
d) gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento;
e) i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma;
f) le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma;
g) le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.
Note:
[1] Si veda in materia anche quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.
[2] Il comma 4 dell'articolo 23 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 54 del 2000.
[3] Il comma 5 dell'articolo 23 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 54 del 2000.
[4] La Deliberazione della Giunta Regionale del 1 marzo 2000, n. 82-29571 pubblicata sul B.U.R. n. 11 del 15 marzo 2000 modifica gli Allegati A1, A2, B1 e B2. Nell'allegato A1 la tipologia progettuale n. 6 è stata sostituita e sono state aggiunte le tipologie progettuali n. 10, n. 11, n. 12 e n. 13. Nell'allegato A2 le tipologie progettuali n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9 sono state sostituite ed è stata aggiunta la tipologia progettuale n. 10
[5] La Deliberazione della Giunta Regionale del 1 marzo 2000, n. 82-29571 pubblicata sul B.U.R. n. 11 del 15 marzo 2000 modifica gli Allegati A1, A2, B1 e B2. Nell'allegato B1 le tipologie progettuali n. 5 e n. 20 sono state sostituite e sono state aggiunte le tipologie progettuali n. 26, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31 e n. 32. Nell'allegato B2 le tipologie progettuali n. 10, n. 30, n. 31, n. 32 e n. 33 sono state sostituite ed è stata aggiunta la tipologia progettuale n. 39