Legge regionale n. 38 del 20 novembre 1998  ( Versione vigente )
"Modifica all' articolo 15 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 'Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Istituzione ', modificato dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 65 ".
(B.U. 25 novembre 1998, n. 47)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 13, dell'articolo 15 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 , introdotto dall' articolo 13, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65 è sostituito dal seguente: "
13.
Le attività estrattive in atto all'entrata in vigore del Piano d'Area, nelle Aree per cui lo stesso Piano preveda il ricorso a strumenti attuativi di cui all' articolo 32 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) da ultimo modificato dall' articolo 11 della legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 , che ne regolino l'assetto definitivo, sono soggette alle seguenti disposizioni:
a)
nelle more di formazione degli strumenti attuativi, le attività estrattive, comunque finalizzate al recupero ambientale, sono consentite nel rispetto delle altre previsioni contenute negli strumenti di pianificazione in base ad autorizzazioni temporanee limitate al rinnovo ed ampliamento delle Aree di cava in atto all'entrata in vigore del Piano d'Area; le autorizzazioni hanno efficacia di trentasei mesi dalla data del rilascio. Qualora non si verifichino le condizioni di cui alla lettera d) il termine di trentasei mesi è perentorio per la rimozione del cantiere;
b)
le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell' articolo 15, comma 13 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 (Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Istituzione), come modificato dall' articolo 13 della l.r. 65/1995 , e limitate a ventiquattro mesi, possono essere prorogate di ulteriori dodici mesi;
c)
nell'ambito delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b), possono essere concessi ampliamenti che, complessivamente, non costituiscano modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dai rispettivi Schemi grafici allegati al Piano d'Area;
d)
nel caso in cui, entro la scadenza delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b), siano già stati depositati agli Enti di competenza i progetti definitivi concernenti l'assetto finale dell'Area ed ottenuto il relativo parere favorevole dall'Ente di gestione dell'Area protetta, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, e nelle more di approvazione di conseguenti strumenti attuativi previsti dall' articolo 32 della l.r. 56/1977 può essere rilasciata, un'autorizzazione di ventiquattro mesi, limitatamente ad ampliamenti previsti con le finalità del Piano d'Area;
e)
qualora, nei limiti della scadenza delle autorizzazioni previste alle lettere a) e b), non si siano verificate tutte le condizioni di cui alla lettera d), l'ulteriore autorizzazione di ventiquattro mesi dovrà riguardare esclusivamente il recupero dei quantitativi già precedentemente autorizzati ma non estratti e per il solo recupero ambientale e la conseguente rimozione del cantiere;
f)
nei casi di cui alle lettere d) ed e), che comportano procedure diversificate e non cumulabili, queste ulteriori autorizzazioni non sono rinnovabili.
".
Art. 2. 
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 novembre 1998
Enzo Ghigo