Legge regionale n. 34 del 20 novembre 1998  ( Versione vigente )
"Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali".
(B.U. 25 novembre 1998, n. 47)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La presente legge, in applicazione degli articoli 3 e 66 dello Statuto della Regione Piemonte , delle leggi 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie locali) e 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ed in conformità con i principi della Carta europea dell'Autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985), detta i criteri e disciplina il procedimento per la legislazione regionale di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla Regione e dagli Enti locali nelle materie di cui all' articolo 117 della Costituzione , in quelle delegate dallo Stato di cui all' articolo 118, comma 2 della Costituzione , ed in quelle conferite in attuazione della l. 59/1997 e successivi provvedimenti legislativi.
2. 
Nel rispetto dei criteri contenuti nella presente legge, le leggi regionali attuative delle leggi 142/1990, 59/1997 e successivi decreti legislativi definiscono la normativa di settore per il conferimento delle funzioni.
Art. 2. 
(Criteri e principi per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi)
1. 
La Regione nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione nazionale provvede al conferimento agli Enti locali, territoriali e funzionali, delle funzioni e dei compiti amministrativi che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 4.
2. 
Il conferimento avviene in base ai principi dettati dall' articolo 4, comma 3, della l. 59/1997 .
Art. 3. 
(Funzioni amministrative della Regione)
1. 
La Regione esercita funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento.
2. 
La Regione esercita, inoltre, le sole funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
3. 
La Regione coopera con gli Enti locali per determinare l'applicazione delle politiche dell'Unione europea a livello regionale e gestire le connesse funzioni amministrative.
Art. 4. 
(Funzioni e compiti amministrativi degli Enti locali)
1. 
Le funzioni e i compiti amministrativi non riservati alla Regione ai sensi dell'articolo 3, sono di regola esercitati da Comuni, singoli o associati, Comunità montane, Province e dagli altri Enti locali.
2. 
Le leggi regionali individuano le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti ai soggetti indicati al comma 1 e le relative modalità di esercizio nel rispetto dei principi di autonomia dell'ente, di economicità, di efficienza, di efficacia e per la promozione dello sviluppo integrato e sostenibile.
3. 
Il Comune esercita la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi localizzati sul territorio.
4. 
Le Comunità montane e le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi localizzati sul territorio rispondenti ad interessi sovracomunali.
5. 
Le funzioni e i compiti amministrativi di cui al comma 3 non gestibili direttamente dai Comuni nelle forme singola, associativa o di cooperazione previste dalle disposizioni legislative sulle Autonomie locali, possono essere esercitati dalle Comunità montane o dalle Province sulla base dell'apposita normativa regionale di settore adottata con le modalità di cui all' articolo 4 della l. 59/1997 .
Art. 5. 
(Esercizio associato di funzioni)
1. 
Il Consiglio regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell' articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 della presente legge, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni di minore dimensione demografica, provvede con legge regionale all'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle stesse, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, di cui all'articolo 6, e, nel quadro di tale attività, dei livelli demografici e degli ambiti territoriali considerati congrui.
2. 
I Comuni interessati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legislazione di settore, individuano, sulla base di quanto previsto al comma 1, soggetti, forme e metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite, dandone comunicazione alla Giunta regionale. In caso di inadempienza provvede la Giunta regionale, sentito il parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
3. 
La Regione incentiva, con appositi provvedimenti legislativi, la gestione associata di funzioni da parte degli Enti locali.
Titolo II. 
CONFERENZA PERMANENTE REGIONE-AUTONOMIE LOCALI
Art. 6.[1] 
(Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali)
1. 
È istituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli enti locali.
2. 
La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali:
a) 
esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale, a carattere generale che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali, nonché in merito a quelli che trasferiscono beni e risorse necessari per il relativo conferimento delle funzioni amministrative;
b) 
esprime pareri in merito alla semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative.
3. 
La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica interistituzionale.
4. 
I pareri richiesti alla Conferenza sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, prorogabile una sola volta di ulteriori quindici giorni su richiesta della Conferenza stessa. Decorsi inutilmente i suddetti termini il parere si intende favorevole.
Art. 7. 
(Composizione e funzionamento)
1. 
La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali è composta dal Presidente della Giunta regionale e dalle Associazioni regionali degli enti locali, UPP, ANCI, UNCEM, Lega delle autonomie locali e ANPCI.
[2]
2. 
Il Presidente della Giunta regionale presiede la Conferenza senza diritto di voto; alle sedute della Conferenza partecipano senza diritto di voto l'Assessore agli Enti locali e l'Assessore competente per la materia all'ordine del giorno.
3. 
(...)
[3]
4. 
Il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto, alla nomina dei componenti della Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali e convoca la seduta di insediamento.
5. 
La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali approva, entro 1 mese dalla prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno per disciplinare le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le procedure interne di funzionamento, l'organizzazione dei lavori e della segreteria tecnica, le modalità di voto e di validità delle sedute.
6. 
La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali presta la sua attività a titolo gratuito.
7. 
La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali si articola in Comitati per materia integrati, su decisione della Conferenza medesima, da membri di comprovata esperienza, anche esterni, da rappresentanti delle Associazioni o di organismi di categoria e sindacali, con lo specifico compito di svolgere le funzioni previste o rese necessarie dai decreti legislativi di conferimento in esecuzione della l. 59/1997 e dalle leggi regionali attuative.
8. 
Ciascuna legge regionale attuativa di settore individua gli organi previsti dai singoli decreti legislativi che non possono qualificarsi come Comitati della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, ai sensi del comma 7, armonizzandoli con le previsioni di cui al presente Titolo.
Art. 8. 
(Durata in carica e convocazione)
1. 
La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali si rinnova all'inizio di ogni legislatura regionale entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio regionale ed i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.
1 bis. 
Nelle more delle procedure di istituzione del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 ) e comunque non oltre il 31 ottobre 2011, la Conferenza Permanente Regione Autonomie locali esercita, nella composizione fissata dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 6 luglio 2005 e sue successive modifiche ed integrazioni, oltre alle funzioni disciplinate dall'articolo 6, come sostituito dall' articolo 14 della l.r. 30/2006 , anche quelle di cui all' articolo 11 della l.r. 30/2006.
[4]
2. 
I componenti della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali decadono dalla carica nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica negli enti rappresentati. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale.
3. 
La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali è convocata con le modalità stabilite dal regolamento dal suo Presidente ogni volta che debba essere espresso un parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 7 e comunque ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti della Conferenza.
Art. 8 bis.[5] 
(Accordi tra Regione ed enti locali)
1. 
La Giunta regionale e gli enti locali, per il tramite delle associazioni regionali degli stessi, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede di Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
2. 
Gli accordi si perfezionano con l'espressione di assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo.
Titolo III. 
MODALITÀ DEL CONFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 9. 
(Sistema informativo)
1. 
La Regione, nell'ambito ed in coerenza con il Sistema informativo regionale e con il Sistema di telecomunicazioni adottato, definisce e promuove lo sviluppo delle componenti a supporto delle funzioni amministrative conferite agli Enti locali, in un'ottica di integrazione delle informazioni, dei dati e di ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni medesime.
Art. 10. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
A decorrere dall'anno finanziario 1999, agli oneri finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante l'istituzione di un "Fondo per le spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite in attuazione delle leggi 142/1990 e 59/1997" nonché con l'istituzione di un "Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite".
2. 
I fondi sono alimentati, per la quota statale, dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell' articolo 7, comma 1, della l. 59/1997 .
3. 
Per la quota regionale, la dotazione dei fondi viene definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.
4. 
La ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata in via definitiva di norma entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base di parametri predefiniti d'intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
5. 
L'indicazione provvisoria della ripartizione dei fondi agli Enti destinatari delle funzioni è effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto anche conto delle previsioni di spesa di cui al bilancio pluriennale regionale.
Art. 11. 
(Risorse umane)
1. 
Con decorrenza dall'esercizio delle funzioni conferite, stabilita ai sensi dell'articolo 16, comma 3, la Regione assegna funzionalmente agli Enti locali i dipendenti ad esse addetti o ne mette a disposizione le strutture, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
2. 
Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi almeno trenta giorni prima, sono individuati sia il personale sia le strutture di cui al comma 1 tenuto conto, altresì, delle opzioni volontarie.
3. 
Ai fini della definizione della data di cui al comma 1, la Regione provvede all'individuazione degli uffici regionali preposti alle funzioni conferite, alla loro riorganizzazione con particolare riferimento a procedure, procedimenti in corso, risorse umane e archivi, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
4. 
Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva il trattamento giuridico, economico, previdenziale e pensionistico in godimento, comprensivo di tutte le indennità percepite, ivi comprese le indennità di posizione e di funzione.
5. 
Dalla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, gli Enti locali organizzano le proprie strutture e adeguano i propri organici. A seguito di tale riorganizzazione il personale di cui ai commi 1 e 2 viene definitivamente trasferito agli Enti stessi. È data facoltà al personale di qualifica dirigenziale assegnato funzionalmente agli Enti locali di optare per il trasferimento nei ruoli degli Enti stessi o per il collocamento a riposo alle condizioni previste dalla normativa vigente.
6. 
Al personale trasferito sono corrisposte le incentivazioni alla mobilità previste dalla normativa vigente.
7. 
Al personale trasferito ai sensi del presente articolo viene comunque conservata la posizione giuridica e l'intero trattamento economico acquisito. Qualora la diversa organizzazione degli Enti presso i quali il personale è trasferito non consenta l'erogazione delle indennità di posizione e di funzione in godimento, queste vengono mantenute a titolo di "assegno ad personam" pensionabile e riassorbibile esclusivamente con successivi analoghi benefici.
8. 
Trovano applicazione l' articolo 2112 codice civile e l' articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Legge comunitaria per il 1990).
9. 
La Regione, per le funzioni riservate alla propria competenza, può avvalersi della collaborazione degli uffici degli Enti locali, previo accordo con gli Enti stessi.
10. 
Gli atti attuativi del presente articolo vengono assunti nel rispetto delle procedure dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.).
11. 
Qualora la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite sia stata stabilita da provvedimenti sostitutivi di cui all' articolo 4 della l. 59/1997 , l'attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 avviene a seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali di settore di completamento dei conferimenti e con riferimento alla data di decorrenza per i medesimi definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Nelle more dell'assegnazione funzionale del personale di cui al comma 1 gli Enti locali continuano nell'avvalimento delle strutture o del personale in atto.
12. 
A seguito del processo di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede ad adeguare l'organizzazione strutturale dell'Ente, in relazione ai trasferimenti del personale e al conferimento delle funzioni.
Art. 12. 
(Risorse strumentali)
1. 
I beni utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni conferite sono resi disponibili agli Enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 4.
2. 
L'Amministrazione regionale conserva la titolarità dei beni immobili di proprietà e li assegna in locazione o in uso agli Enti locali.
3. 
I beni mobili sono trasferiti in proprietà agli Enti locali, previa valutazione positiva dell'Amministrazione regionale.
4. 
Nel caso di beni mobili ed immobili di proprietà di terzi, in uso alla Regione, gli Enti locali subentrano nei contratti in corso.
5. 
La copertura finanziaria delle spese collegate ai canoni derivanti dai contratti relativi agli immobili di cui ai commi 2 e 4, è garantita dal fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 10.
Art. 13. 
(Resoconti e verifiche)
1. 
Gli Enti locali trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, un resoconto sull'esercizio delle funzioni conferite, in base ai parametri definiti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, formulata d'intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
2. 
La Giunta regionale esercita periodiche verifiche sui risultati conseguiti dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite, anche mediante monitoraggio, utilizzando i sistemi informativi di cui all'articolo 9.
3. 
La Giunta regionale provvede ad informare il Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'esercizio delle funzioni conferite; a tal fine trasmette annualmente al Consiglio gli esiti dei resoconti e del monitoraggio di cui ai commi 1 e 2, nonchè degli interventi sostitutivi di cui all'articolo 14, attraverso una relazione articolata per materia e per Enti locali.
Titolo IV. 
POTERE SOSTITUTIVO E REVOCA
Art. 14.[6] 
(...)
Art. 15. 
(Revoca)
1. 
Nel caso di persistente inadempienza o violazione di leggi o di non adeguamento alle direttive ed indirizzi della Regione da parte degli Enti locali, la delega o subdelega può essere revocata con legge regionale, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.
Titolo V. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16. 
(Adeguamento delle normative di settore e norme finali)
1. 
Con successivi provvedimenti si provvede all'adeguamento delle normative di settore, alla disciplina di riordino delle funzioni amministrative e del loro esercizio, con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento, anche ai fini della semplificazione normativa ed amministrativa.
2. 
Le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie Locali di cui al titolo II, sono assoggettabili a revisione trascorso un anno dal suo insediamento.
3. 
Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite è stabilita, previo parere della Conferenza Permanente Regione Autonomie locali, con provvedimento della Giunta regionale.
4. 
Salvo quanto diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, individua le risorse finanziarie e strumentali necessarie a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato entro 6 mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui all' articolo 7 della l. 59/1997 .
5. 
È in ogni caso assicurata la contestualità tra la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e l'attribuzione delle risorse necessarie al loro svolgimento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 novembre 1998
Enzo Ghigo

Note:

[1] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 30 del 2006.

[2] Il comma 1 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 30 del 2006.

[3] Il comma 3 dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 30 del 2006.

[4] Nel comma 1 bis dell'articolo 8 le parole "e comunque non oltre il 30 giugno 2011" sono state sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 ottobre 2011" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 del 2011.

[5] L'articolo 8 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 30 del 2006.

[6] L'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 del 2015.