Legge regionale n. 33 del 11 novembre 1998  ( Versione vigente )
"Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei gruppi".
(B.U. 19 novembre 1998, n. 46)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari) come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 (Integrazione e modifiche alla l.r. 8 giugno 1981, n. 20 sul personale dei gruppi consiliari) ed integrato dall' articolo 6 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo status dei Consiglieri e sui gruppi consiliari) è sostituito dai seguenti: "
4.
Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale di cui ai commi precedenti sono definite dall'Ufficio di Presidenza con riferimento alle qualifiche funzionali massime indicate. L'importo è determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale corrispondente a ciascuna qualifica, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente e delle somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonchè del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonchè del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie pari a quello medio assegnato al personale dell'ufficio di comunicazione del Presidente del Consiglio.
4. bis.
L'importo del contributo di funzionamento di cui al comma 4 è integrativo dei finanziamenti percepiti ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari) come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei gruppi consiliari) ed è soggetto alla disciplina prevista dall' articolo 3, comma 4, della l.r. 12/1972 come sostituito dall' articolo 6 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni (Status dei consiglieri e gruppi consiliari).
".
Art. 2. 
1. 
L' articolo 3 della l.r. n. 20/1981 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
1.
Il conferimento di incarico di componente delle segreterie dei gruppi consiliari a dipendenti della Regione, degli enti strumentali e degli enti dipendenti dalla Regione, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio per tutto il periodo dell'incarico e comporta la conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.
2.
Fermo restando il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, i gruppi possono avvalersi anche di personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
3.
Il personale di cui ai commi 1 e 2 stipula, su proposta del Presidente del gruppo consiliare, con il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato contratti di diritto privato sulla base di schemi approvati dall'Ufficio di Presidenza che tengano conto delle professionalità richieste, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato. E' in ogni caso previsto che il rapporto possa essere risolto in qualsiasi momento, su proposta del Presidente del gruppo consiliare di cui l'interessato fa parte, ed in ogni caso cessa alla scadenza della legislatura regionale o in caso di scioglimento del gruppo consiliare.
4.
Il personale di cui al comma 3 dipende funzionalmente dal Presidente del gruppo consiliare.
5.
Le risorse finanziarie definite ai sensi dell'articolo 1, comma 4, debbono essere utilizzate, almeno nella misura del cinquanta per cento per il finanziamento dei contratti di cui al comma 3; la restante parte può essere utilizzata per le esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari in aggiunta al finanziamento assegnato per il funzionamento dei gruppi stessi.
".
Art. 3. 
1. 
Coloro che alla data del 31 dicembre 1997 prestavano servizio presso i gruppi consiliari, ai sensi dell' articolo 3 della l.r. 2/1992 come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 65 (Norme relative al funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni alla l.r. 14 gennaio 1992, n. 2 e alla l.r. 10 novembre 1972, n. 12 e successive modifiche) e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono partecipare, nell'ambito della dotazione organica di cui all' articolo 48, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), ai concorsi di cui all'articolo 50 commi 3, 4, 5 e 7 della citata l.r. 51/1997 purchè in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso alle qualifiche medesime.
2. 
In applicazione dell' articolo 48, comma 2 della l.r. 51/1997 , la dotazione organica del Consiglio regionale è incrementata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, delle unità conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 dell' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari) come sostituito dall' articolo 1 della l.r. 2/1992 ed integrato dall' articolo 6 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo status dei consiglieri e sui gruppi consiliari).
3. 
L'Ufficio di Presidenza definisce decorrenza e modalità di applicazione del nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari.
Art. 4. 
1. 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, presunto per l'anno 1998 in lire 300 milioni, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 10030 del bilancio regionale.
Art. 5. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 novembre 1998
Enzo Ghigo