"Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 ' Istituzione di Ecomusei del Piemonte ' ".
(B.U. 19 agosto 1998, n. 33)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
L'
articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 , è sostituito dal seguente: "
Istituzione e gestione degli Ecomusei
La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio regionale il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto dal Comitato scientifico, per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei di cui all'articolo 3, sulla base di indicazioni provenienti da enti locali, associazioni culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati; al programma di istituzione è allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato.
Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale previa valutazione dei progetti da parte del Comitato scientifico di cui all'articolo 3. La gestione è affidata, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, con successivo atto deliberativo della Giunta regionale entro sessanta giorni dell'avvenuta istituzione, ad uno dei soggetti sottoelencati, sulla base di un idoneo progetto di gestione:
enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe;
province, comuni e comunità montane;
associazioni appositamente costituite.
Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad un proprio marchio esclusivo.
La gestione degli Ecomusei può essere regolata ai sensi delle leggi vigenti, con accordi tra i soggetti pubblici e privati coinvolti; tali accordi definiscono i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare. ".
Art. 2.
1.
2.
a)
b)
c)
3.
4.
Art. 2.
1.
Dopo il
comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 , è aggiunto il seguente: "
Ai membri del Comitato scientifico spettano, per ogni riunione, i gettoni di presenza e le eventuali indennità di rimborso spese previsti dalla
legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale). ".
3 bis.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 agosto 1998
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente Ugo Cavallera