"Modifica alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale ', come da ultimo modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, n. 44 ".
(B.U. 27 maggio 1998, n. 21)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
L'
articolo 30 bis della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), come da ultimo modificata dalla
legge regionale 4 agosto 1997, n. 44 , introdotto dall'
articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 , è sostituito dal seguente: "
(Centri di formazione professionale)
Sino alla costituzione delle società consortili di cui all'articolo 15 e comunque non oltre il 31 agosto 1999, la Regione Piemonte continua ad avere titolarità nella gestione delle attività di formazione professionale svolte nelle proprie sedi decentrate territoriali. E' in ogni caso garantito il completamento delle attività formative di durata biennale iniziate nell'anno formativo 1998/1999. ".
Art. 30 bis.
1.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 maggio 1998
Enzo Ghigo