Legge regionale n. 10 del 16 marzo 1998  ( Versione vigente )
"Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari".
(B.U. 18 marzo 1998, n. 11)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Principi e finalità)
1. 
La presente legge, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999), disciplina l'assetto istituzionale, l'ordinamento, i compiti nonchè le principali modalità organizzative e di finanziamento dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari.
Art. 2. 
(Natura giuridica dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari e sua costituzione)
1. 
L'Agenzia regionale per i servizi sanitari, di seguito denominata Agenzia, è ente strumentale della Regione Piemonte, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
2. 
L'Agenzia opera dalla data di insediamento del direttore generale, di cui all'articolo 6, il quale è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di nomine.
Art. 3. 
( Statuto )
1. 
Il direttore generale, entro trenta giorni dalla sua nomina, predispone lo Statuto dell'Agenzia, che deve essere approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, nei successivi trenta giorni.
2. 
Lo Statuto , nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.
Art. 4. 
(Compiti ed attribuzioni)
1. 
L'Agenzia svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico all'Assessorato regionale alla sanità in materia di:
a) 
monitoraggio del processo di attuazione del Piano sanitario regionale (PSR) e dello stato di salute della popolazione nell'ambito dell'attività di pianificazione strategica e di programmazione delle attività sanitarie e di quelle a rilievo socio-assistenziale;
b) 
analisi dell'impatto economico conseguente alla realizzazione degli obiettivi programmatici regionali nonchè del rapporto costi-efficacia e costi-benefici anche al fine di un corretto dimensionamento del sistema tariffario e del riparto delle risorse finanziarie;
c) 
sviluppo del sistema informativo e di quello degli indicatori, con particolare riguardo al potenziamento della capacità di analisi dei bisogni sanitari e della domanda di prestazioni;
d) 
elaborazione di progetti per la promozione e l'educazione alla salute al fine del miglioramento del quadro epidemiologico;
e) 
verifica e revisione delle qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie di cui agli articoli 10 e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei suoi riflessi sull'attuazione del processo di accreditamento delle strutture sanitarie previsto dall' articolo 8, comma 7, del d.lgs. 502/1992 ;
f) 
progettazione, promozione e sviluppo di modelli organizzativo-gestionali innovativi, anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, all'efficacia e al miglioramento qualitativo dei servizi sanitari, nonchè alla piena attuazione del processo di aziendalizzazione, con particolare riferimento alle iniziative di formazione per i dirigenti delle aziende sanitarie.
2. 
Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia svolge funzioni di supporto metodologico alle aziende sanitarie favorendone, anche attraverso la comparazione dei diversi modelli organizzativi e gestionali adottati e la promozione di intese interaziendali, il processo di omogeneizzazione.
3. 
Al fine di espletare le funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia può:
a) 
formulare pareri, proposte nonchè predisporre elaborati progettuali;
b) 
effettuare sopralluoghi, acquisire notizie e documentazioni;
c) 
procedere all'acquisizione di dati, attraverso la raccolta diretta e sistematica e l'accesso a banche dati, nonchè alla loro elaborazione, pubblicazione e diffusione nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
d) 
provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;
e) 
stipulare con l'Agenzia di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della Sanità, a norma dell' articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), contratti per l'effettuazione congiunta di prestazioni di promozione finalizzate alla sperimentazione ed all'innovazione.
4. 
La Giunta regionale può affidare all'Agenzia ulteriori specifici incarichi nell'ambito delle competenze ad essa attribuite.
Art. 5. 
(Prestazioni a favore di terzi)
1. 
L'Agenzia può fornire prestazioni di consulenza e supporto nei confronti di enti, aziende, associazioni pubbliche e private.
2. 
La stipula di convenzioni o contratti per le prestazioni di cui al comma 1 è subordinata al pieno assolvimento dei compiti attribuiti all'Agenzia dalla legge.
Art. 6. 
(Organi)
1. 
Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 7. 
(Direttore generale)
1. 
Il direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Agenzia, ne assume la rappresentanza legale e risponde della sua attività alla Giunta regionale.
2. 
Il direttore generale, nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è scelto tra esperti di riconosciuta professionalità e competenza in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso del diploma di laurea e con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.
3. 
L'incarico dura cinque anni, è rinnovabile ed è disciplinato da apposito contratto di diritto privato, stipulato in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale in analogia a quanto previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie, nel rispetto dei seguenti principi:
a) 
il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno ed esclusivo;
b) 
l'indennità annua lorda deve essere determinata nella misura massima prevista per i direttori generali delle aziende sanitarie;
c) 
può essere previsto un compenso aggiuntivo, a titolo incentivante, legato al pieno adempimento degli incarichi di cui all'articolo 4, comma 4, entro il limite massimo del venti per cento della retribuzione annua lorda di cui alla lettera b).
4. 
Al direttore generale si applica il disposto dell' articolo 3, comma 8, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero il disposto dell'articolo 26, commi 9 e 10, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 , (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) qualora l'incarico venga conferito ad un dirigente regionale.
4 bis. 
L'Agenzia regionale può istituire la figura del vice direttore generale. Il vice direttore supporta il direttore generale nelle attività organizzative, gestionali e deliberative dell'Agenzia. È nominato dal direttore generale, con provvedimento scritto e motivato fra i responsabili delle aree, in possesso di una esperienza almeno quinquennale di direzione in ambito gestionale-sanitario nella pubblica amministrazione.
[1]
Art. 8. 
(Collegio dei revisori)
1. 
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 253/84, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
2. 
Il Collegio dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.
3. 
I compiti, le modalità di funzionamento del Collegio ed il trattamento economico dei componenti sono quelli previsti dall' articolo 3, comma 13, del d.lgs. 502/1992 e dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali), in quanto compatibili.
Art. 9. 
(Organizzazione)
1. 
L'Agenzia articola le proprie funzioni in aree di attività corrispondenti a strutture operative cui è preposto un responsabile, scelto dal direttore generale fra persone di provata esperienza nella materia, in possesso del diploma di laurea. Le aree di attività, che non possono essere superiori a sei, vengono individuate e definite dal direttore generale nello Statuto di cui all'articolo 3 e possono essere rideterminate in base all'evoluzione del quadro di riferimento del servizio sanitario regionale.
2. 
La decisione sull'attivazione delle articolazioni organizzative è demandata al piano di attività e di spesa di cui all'articolo 11 e trova rispondenza nei contenuti dello stesso.
3. 
L'esercizio delle funzioni amministrativo-gestionali è attribuito ad un'ulteriore struttura operativa, cui è preposto un responsabile scelto dal direttore generale in possesso del diploma di laurea e con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni in enti pubblici o privati.
4. 
Il rapporto di lavoro dei responsabili delle strutture operative di cui ai commi 1 e 3, di durata non superiore al quinquennio, è disciplinato da contratto di diritto privato, cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, ad eccezione di quanto previsto per l'indennità annua lorda che è determinata dal direttore generale entro i limiti massimi stabiliti per i direttori sanitario ed amministrativo delle aziende sanitarie.
5. 
Il conferimento degli incarichi di responsabile delle strutture operative di cui ai commi 1 e 3 determina l'applicazione del disposto dell' articolo 3, comma 8 del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con l'eccezione degli incarichi conferiti a dirigenti regionali, per i quali si applica il disposto dell'articolo 26, commi 9 e 10 della l.r. 51/1997 .
6. 
Trascorso un anno dal conferimento dell'incarico il direttore generale rimuove i responsabili delle strutture operative qualora emerga una valutazione negativa del loro operato, in relazione agli indirizzi ed agli obiettivi assegnati. I responsabili delle strutture operative vengono altresì dichiarati decaduti dal direttore generale in caso di sopravvenienza di cause di incompatibilità ovvero per gravi violazioni di legge o rilevanti inadempienze contrattuali.
Art. 10. 
(Personale)
1. 
L'Agenzia ha una propria dotazione organica. Al personale dell'Agenzia si applica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale regionale. Il personale in servizio presso l'Agenzia, con cinque anni di esperienza lavorativa in posizione di comando, è tenuto ad esprimere opzione per l'inquadramento in Agenzia o per il rientro nell'ente di appartenenza.
[2]
1 bis. 
Il personale comandato, con meno di cinque anni di attività lavorativa presso l'Agenzia, a richiesta della stessa, può esercitare l'opzione di cui al comma 1. Per i restanti posti vacanti si attivano le ordinarie procedure di mobilità e concorsuali.
[3]
2. 
Il contingente massimo di personale è fissato dallo Statuto di cui all'articolo 3.
3. 
L'Agenzia, per lo svolgimento di particolari e specifiche attività, può erogare borse di studio e di ricerca nonchè far ricorso a consulenze esterne affidate all'università, ad istituzioni scientifiche, a società o a singoli professionisti, nei limiti previsti dal piano di attività e di spesa di cui all'articolo 11.
Art. 11. 
(Piano di attività e di spesa)
1. 
Sulla base delle indicazioni formulate dall'Assessore alla sanità, il direttore generale, entro il 31 luglio, predispone il piano di attività e di spesa per l'anno successivo, che deve essere approvato dalla Giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale di sanità ed assistenza (CORESA), entro i successivi sessanta giorni.
2. 
In sede di prima applicazione della legge, il direttore generale predispone il piano di attività e di spesa di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla nomina.
Art. 12. 
(Controllo e vigilanza)
1. 
Il direttore generale invia una relazione semestrale sull'attività svolta alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente.
2. 
La Giunta regionale verifica i risultati della gestione in relazione agli indirizzi e agli obiettivi assegnati e presenta, sentito l'ufficio di presidenza del CORESA, una relazione al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. 
La Giunta regionale provvede a rimuovere il direttore generale dall'incarico qualora dalla verifica di cui al comma 2 emerga una valutazione negativa del suo operato.
4. 
La Giunta regionale dichiara la decadenza del direttore generale in caso di sopravvenienza di cause di incompatibilità ovvero per gravi violazioni di legge o rilevanti inadempienze contrattuali.
5. 
Nell'ipotesi di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede al commissariamento dell'Agenzia fino alla nomina del nuovo direttore generale, che deve essere effettuata entro novanta giorni.
Art. 13. 
(Finanza e contabilità)
1. 
L'Agenzia ha un patrimonio e un bilancio propri. A norma della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni), si applicano all'Agenzia le norme di bilancio e di contabilità della Regione Piemonte. Lo Statuto dell'Agenzia definisce i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.
Art. 14. 
(Finanziamento)
1. 
Il finanziamento dell'Agenzia avviene mediante:
a) 
una quota, fissata annualmente dalla Regione Piemonte in coerenza con il piano di attività e spesa di cui all'articolo 11, a valere sull'accantonamento del fondo sanitario disposto ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere);
b) 
contributi e trasferimenti di enti pubblici e privati;
c) 
ricavi e proventi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati;
d) 
ricavi e rendite derivanti da lasciti, donazioni nonchè rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;
e) 
eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni nonchè entrate derivanti dall'attività istituzionale.
2. 
La quota prevista al comma 1, lettera a) è stabilita nel rispetto dei vincoli complessivi della spesa sanitaria disposti dalla normativa nazionale vigente. La quota viene iscritta annualmente su apposito capitolo di spesa istituito nel bilancio della Regione Piemonte a decorrere dall'esercizio 1998 e denominato "Erogazione all'Agenzia regionale per i servizi sanitari della quota annuale di finanziamento".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 marzo 1998
Enzo Ghigo

Note:

[1] Il comma 4 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 22 del 2009.

[2] Il comma 1 dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 22 del 2009.

[3] Il comma 1 bis dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 22 del 2009.