Legge regionale n. 5 del 21 gennaio 1998  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 relativa all'ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 relativa alle assegnazioni e canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
(B.U. 28 gennaio 1998, n. 4)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 20 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 , è sostituito dal seguente: "
Art. 20.
(Disciplina del controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC)
1.
La Regione, attraverso la Giunta regionale, esercita il controllo sulla gestione delle ATC, finalizzato all'accertamento della produttività degli enti. A tal fine promuove iniziative di indirizzo nei confronti delle ATC, nel rispetto degli indirizzi generali e nella promozione delle attività istituzionali, per il conseguimento degli obiettivi individuati dalla Regione stessa in attuazione delle leggi e dello statuto .
2.
La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione valendosi, in particolare, del programma di attività e di spesa annuale e pluriennale, del bilancio di previsione e del conto consuntivo, al fine di verificarne la rispondenza al perseguimento degli obiettivi statutari. Sono soggetti a controllo da parte della Giunta regionale lo statuto , la dotazione organica del personale limitatamente alla consistenza numerica del personale, il regolamento degli uffici di cui all'articolo 12, il regolamento adottato ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed ogni altra disposizione regolamentare in ordine alla quale la Regione impartisca apposite istruzioni.
3.
Le funzioni di controllo generale sono esercitate dai Collegi sindacali su tutti gli atti delle ATC che implicano impegni di bilancio, in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità delle ATC. I Collegi sindacali sono, inoltre, tenuti ad attestare la rispondenza del rendiconto alle risultanze della contabilità dell'esercizio. I Collegi sindacali, a cadenza quadrimestrale, sono tenuti a relazionare ai rispettivi Consigli di Amministrazione in ordine all'attività di controllo espletata.
4.
Il Collegio sindacale è tenuto a fornire dettagliate informazioni e chiarimenti in ordine agli atti esaminati ogni qual volta venga formulata specifica richiesta in tal senso da parte della Regione.
5.
È data facoltà alle ATC compatibilmente con gli equilibri finanziari e gestionali, di sottoporre i bilanci al controllo di società di revisione.
6.
La Giunta regionale provvede a stabilire le procedure, le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei controlli previsti ai commi 1 e 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
".
Art. 2. 
1. 
Il titolo V della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 , è sostituito dal seguente:

"
Titolo V. Controllo delle ATC.
".
Art. 3.[1] 
(...)
Art. 4. 
1. 
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attività e di spesa, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi delle ATC, sui quali la Giunta regionale non si è ancora pronunciata ai sensi della l.r. 11/1993 e del relativo regolamento attuativo, sono soggetti alla disciplina dei controlli previsti dall'articolo 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 gennaio 1998
Enzo Ghigo

Note: