Legge regionale n. 8 del 14 gennaio 1997  ( Versione vigente )
"Modifica alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 ''Contributi ai Comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome '' ".
(B.U. 22 gennaio 1997, n. 3)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai Comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome), dopo le parole "
scuole materne delle frazioni
" sono soppresse le parole "
con unica sezione
".
2. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. n. 61/1996 (Contributi ai Comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome), è sostituita dalla seguente: "
b)
nella misura del 25 per cento dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante, ed avente i requisiti di cui all'articolo 2, nelle scuole dei Comuni non capoluoghi di Provincia con popolazione superiore a seimila abitanti.
"
Art. 2. 
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 gennaio 1997
Enzo Ghigo