Legge regionale n. 65 del 22 dicembre 1997  ( Versione vigente )
"Istituzione del Comune di Montiglio Monferrato mediante fusione degli attuali Comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza (Provincia di Asti)".
(B.U. 24 dicembre 1997, n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione)
1. 
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), è istituito, nella provincia di Asti, il Comune di Montiglio Monferrato, mediante fusione degli attuali Comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza, a far data dal 1° settembre 1998.
2. 
Nei territori degli attuali Comuni di Colcavagno e Scandeluzza è istituito il Municipio, con il compito di gestire i servizi di base nonchè le altre funzioni delegate dal Comune.
3. 
Lo Statuto del nuovo Comune stabilisce l'ubicazione della sede municipale, l'individuazione di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi per le Comunità di origine, nonchè la disciplina dell'elezione, contestualmente al Consiglio comunale, di un prosindaco e di due consultori da parte dei cittadini residenti in ciascun Municipio, secondo le modalità di cui all' articolo 12 della legge 142/1990 .
Art. 2. 
(Contributi regionali)
1. 
La Regione eroga al Comune di Montiglio Monferrato, per i dieci anni successivi alla fusione, un contributo annuale di lire 15 milioni per ciascuno dei tre Comuni originari. Al nuovo Comune viene altresì concesso, a titolo di compartecipazione alle spese della riorganizzazione amministrativa, un contributo una tantum di lire 100 milioni.
2. 
Per gli anni 1999, 2000, 2001 il Comune di Montiglio Monferrato è destinatario, in via prioritaria, di contributi o incentivi regionali a parità di condizioni con gli altri soggetti richiedenti.
3. 
Gli abitanti del Comune di Montiglio Monferrato sono esentati, per i dieci anni successivi all'istituzione del nuovo Comune, dal pagamento del 50 per cento delle tasse di concessione regionale, dal pagamento delle addizionali regionali di cui alla legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni) ed alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina), nonchè dal pagamento del 50 per cento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione professionale di cui all' articolo 3 comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ed alla legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale).
4. 
I benefici di cui al comma 3 devono essere garantiti, in termini di valore complessivo, anche in sede di attuazione con legge regionale di quanto previsto dall'articolo 3, commi 143 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
Art. 3. 
(Disposizioni finali e transitorie)
1. 
I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune sono definiti dalla Provincia di Asti con deliberazione del Consiglio provinciale, nell'ambito dei criteri generali di cui all' articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).
2. 
Dalla data di istituzione del nuovo Comune e sino alla emanazione, da parte della nuova Amministrazione, di diverse determinazioni, continuano ad aver vigore, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti alla data di istituzione del nuovo Ente.
3. 
Contestualmente alla istituzione del nuovo Comune viene nominato, per tutti gli adempimenti necessari e fino all'elezione degli organi del Comune di Montiglio Monferrato nella prima tornata elettorale utile, un Commissario prefettizio ai sensi dell' art. 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale).
4. 
Sino a diversa disciplina definita dallo statuto del nuovo Comune, le elezioni dei prosindaci e dei consultori dei Municipi si effettuano secondo le disposizioni di cui all' articolo 12 della legge 142/1990 , nonchè di quelle stabilite dalle leggi elettorali statali in vigore per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti.
5. 
Sino alla entrata in vigore dello statuto del nuovo Comune, la sede municipale dell'attuale Comune di Montiglio è individuata come sede municipale del nuovo Comune.
Art. 4. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, calcolati in lire 145 milioni per il primo anno di vita del nuovo Comune, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 10915 del bilancio di previsione per l'anno 1998.
2. 
Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 dicembre 1997
Enzo Ghigo